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Preavviso CCNL Grafici: 30-180 gg per livello/anzianità.
Tabella riepilogativa
| Voce | Dettaglio |
|---|---|
| Preavviso | Vedi sezione |
| Dimissioni | Vedi sezione |
| Giusta causa | Vedi sezione |
| Cessazione attività | Vedi sezione |
| Dimissioni online | Vedi sezione |
Preavviso
Da 30 gg (liv 1) a 180 gg (liv 9).
Dimissioni
Dimezzate.
Giusta causa
Furto, danneggiamento doloso macchine, sabotaggio.
Cessazione attività
Frequente: chiusura tipografie. Possibile clausola sociale.
Dimissioni online
Portale Cliclavoro/INPS.
Casi pratici
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Domande frequenti
Domanda 1 Preavviso?
Domanda 2 Preavviso?
Domanda 3 Preavviso?
Domanda 4 Preavviso?
Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Ferie e permessi, Maternità, Tredicesima e premi, Malattia e Prova.
Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il preavviso è uno di quegli istituti che sembrano tecnici ma che, nel momento in cui un rapporto di lavoro finisce, diventano molto concreti: stabilisce quanto tempo deve passare tra la comunicazione del recesso e l’effettiva cessazione del rapporto. Serve a dare alla parte che subisce il recesso il tempo di organizzarsi: all’azienda di trovare un sostituto, al lavoratore di cercare una nuova occupazione. Nel settore grafico-editoriale, come negli altri, la durata del preavviso è modulata dal contratto collettivo in funzione del livello di inquadramento e dell’anzianità. Conoscere queste regole è importante sia per chi dà le dimissioni sia per chi riceve un licenziamento.
Che cos’è il preavviso
Il preavviso è il periodo che, in caso di recesso non sorretto da giusta causa, deve intercorrere tra la comunicazione della volontà di porre fine al rapporto e la sua effettiva cessazione. Durante il preavviso il rapporto prosegue normalmente: il lavoratore continua a prestare la propria attività e a percepire la retribuzione. La sua ratio è la tutela della parte che subisce il recesso, che non deve trovarsi all’improvviso senza lavoratore o senza lavoro. Si applica tanto al licenziamento, quando è il datore a recedere, quanto alle dimissioni, quando è il lavoratore a farlo: cambiano però, in linea generale, le durate.
La durata: livello e anzianità
La durata del preavviso non è uniforme: il contratto collettivo la gradua, in linea generale, in base al livello di inquadramento e all’anzianità di servizio. I livelli più bassi e le anzianità minori hanno preavvisi più brevi; i livelli più alti e le anzianità maggiori, preavvisi più lunghi. La logica è intuitiva: più la posizione è qualificata e radicata nel tempo, più tempo serve per gestire la sostituzione o la ricollocazione. Per conoscere il numero esatto di giorni o mesi del proprio caso occorre individuare il livello di inquadramento corretto e l’anzianità maturata, e consultare le tabelle del contratto di settore.
Preavviso nel licenziamento e nelle dimissioni
Una distinzione importante riguarda chi recede. Quando è il datore a licenziare (al di fuori dei casi di giusta causa), deve rispettare il preavviso pieno previsto per quel livello e quell’anzianità, oppure corrispondere la relativa indennità sostitutiva. Quando invece è il lavoratore a dimettersi, il preavviso dovuto è, di regola, ridotto rispetto a quello del licenziamento: questo perché l’ordinamento è più cauto nell’imporre vincoli a chi vuole lasciare un lavoro. La differenza è significativa nella pratica: conviene sempre verificare quale durata si applica alla propria situazione specifica.
La giusta causa: nessun preavviso
Esiste un’eccezione netta alla regola del preavviso: la giusta causa. Quando si verifica un fatto così grave da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto, il recesso è immediato e non è dovuto preavviso. Può trattarsi, per esempio, di comportamenti gravi sul lavoro o di violazioni che spezzano in modo irrimediabile il rapporto di fiducia. La giusta causa può operare sia dal lato del datore — che licenzia senza preavviso — sia dal lato del lavoratore, che può dimettersi immediatamente per giusta causa quando è il datore a essere venuto gravemente meno ai propri obblighi. In questi casi il preavviso semplicemente non si applica.
L’indennità sostitutiva del preavviso
Chi recede senza rispettare il preavviso deve, in linea generale, all’altra parte un’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione che sarebbe spettata nel periodo di preavviso non lavorato. Così, se il datore licenzia senza far lavorare il preavviso, paga l’indennità al lavoratore; se il lavoratore si dimette e va via prima del termine, può dover corrispondere l’indennità al datore, di regola trattenuta dalle competenze finali. È un meccanismo che monetizza il preavviso non goduto, garantendo comunque alla parte che lo subisce il valore economico del periodo. Conoscere questo aspetto evita sorprese nel conteggio delle ultime spettanze.
Il preavviso lavorato e il preavviso «non lavorato»
Nella pratica il preavviso può svolgersi in due modi. Nel preavviso lavorato, il rapporto prosegue normalmente fino al termine: il lavoratore continua a prestare servizio e a maturare anzianità, ferie e mensilità aggiuntive per tutto il periodo. Nel caso in cui, invece, la parte che recede preferisca interrompere subito il rapporto, scatta l’indennità sostitutiva: si monetizza il periodo non lavorato. Esiste anche la possibilità che le parti concordino di rinunciare, in tutto o in parte, al preavviso. La differenza non è solo formale: durante il preavviso lavorato si continuano a maturare i ratei e l’anzianità, aspetto che può avere riflessi, ad esempio, sul calcolo del TFR e di altre spettanze di fine rapporto. Conviene quindi avere chiaro, fin dall’inizio, in quale delle due modalità ci si trova.
La procedura delle dimissioni
Un passaggio pratico da non trascurare riguarda la forma delle dimissioni. Per la generalità dei rapporti, le dimissioni e la risoluzione consensuale devono essere effettuate con la procedura telematica prevista dalla normativa, tramite gli appositi canali, per garantirne la genuinità ed evitare abusi come le dimissioni in bianco. La comunicazione del recesso, inoltre, deve essere chiara nella data, perché da quella decorre il preavviso. È buona regola formalizzare tutto per iscritto e conservare le ricevute: in caso di contestazioni sui giorni di preavviso effettivamente dovuti o goduti, la documentazione delle date è decisiva.
Errori frequenti sul preavviso
Il primo errore è calcolare il preavviso sul livello o sull’anzianità sbagliati: poiché la durata dipende proprio da questi due elementi, un errore qui falsa tutto il conteggio. Il secondo è confondere il preavviso dovuto dal lavoratore che si dimette con quello, di regola più lungo, dovuto dal datore in caso di licenziamento. Il terzo è abbandonare il posto prima del termine senza considerare l’indennità sostitutiva che ne può derivare. Il quarto è non formalizzare la data del recesso, da cui dipende l’esatto computo dei giorni. Verificare le tabelle del contratto e mettere tutto per iscritto è il modo migliore per evitare contestazioni e brutte sorprese nel conteggio delle ultime spettanze.
Domande frequenti
Da cosa dipende la durata del preavviso?
In linea generale dal livello di inquadramento e dall’anzianità di servizio: livelli più alti e anzianità maggiori comportano preavvisi più lunghi. Per il numero esatto di giorni o mesi occorre consultare le tabelle del contratto collettivo di settore.
Il preavviso delle dimissioni è uguale a quello del licenziamento?
No, di regola è più breve. Il preavviso dovuto dal lavoratore che si dimette è in genere ridotto rispetto a quello che il datore deve rispettare in caso di licenziamento, perché l’ordinamento è più cauto nel vincolare chi lascia il lavoro.
Quando non è dovuto il preavviso?
In caso di giusta causa: un fatto così grave da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto fa cessare il rapporto immediatamente, senza preavviso. Può operare sia per il licenziamento sia per le dimissioni per giusta causa.
Cosa succede se non rispetto il preavviso?
In linea generale si deve all’altra parte un’indennità sostitutiva, pari alla retribuzione del periodo di preavviso non lavorato. Se il lavoratore va via prima del termine, l’indennità può essere trattenuta dalle competenze finali.
Le dimissioni vanno fatte in un modo particolare?
Sì: per la generalità dei rapporti vanno effettuate con la procedura telematica prevista dalla normativa, tramite gli appositi canali, per garantirne la genuinità. Conviene formalizzare la data per iscritto, perché da lì decorre il preavviso.