Indice
  1. La guida
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

La guida

CCNL Grafici Editoriali

In sintesi

Orario CCNL Grafici: 40h/sett standard, rotative 24/7, redazione 38h. Straordinari frequenti per chiusura giornali/periodici (deadlines).

Dati contrattuali

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Parti firmatarie
Assografici · AIE · ANES · SLC-CGIL · Fistel-CISL · Uilcom-UIL
Ultimo rinnovo
Ipotesi di accordo del 19 dicembre 2023 (vigenza 1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2026)
Vigenza
Fino al 31 dicembre 2026
Platea
Circa 200.000 addetti secondo i sindacati firmatari (aziende grafiche, cartotecniche, editoriali e digitali)

Tabella riepilogativa

Orario
Voce Dettaglio
Orario standard Vedi sezione
Rotative 24/7 Vedi sezione
Redazione Vedi sezione
Deadline e straordinari Vedi sezione
Smart working Vedi sezione

Orario standard

40h/sett distribuite su 5 giorni × 8h.

Rotative 24/7

Per quotidiani: turni 3×8h continui. Per periodici: turni a cicli.

Redazione

38h/sett con flessibilità ore di punta (chiusura giornale).

Deadline e straordinari

Frequente straordinario per chiusura editoriale. Maggiorazione +25%/+50%/+60%.

Smart working

Diffuso per ruoli editoriali (redattori, grafici): 50-70% smart working in molte case editrici.

Casi pratici

Tizio – tipografo Orario
Tizio (tipografo offset) applica regole CCNL su orario.
Caia – grafica Orario
Caia (grafica) gestisce orario in casa editrice.
Sempronio – direttore Orario
Sempronio (direttore produzione) supervisiona orario.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi per livello, Preavviso, Ferie e permessi, Maternità, Tredicesima e premi e Malattia.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Grafici Editoriali. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

Approfondimento

Indice dei contenuti

L'orario di lavoro nel comparto grafico-editoriale è uno dei terreni dove la regola contrattuale di categoria si intreccia più strettamente con la disciplina generale dettata dal D.Lgs. 66/2003. La specificità del settore - dalla rotativa che non si ferma mai alla redazione che lavora a ridosso della chiusura - rende l'organizzazione dei tempi un elemento centrale del rapporto, ben oltre la semplice conta delle ore.

Il limite delle 40 ore e la cornice legale

L'orario normale fissato dal contratto a 40 ore settimanali coincide con il parametro dell'art. 3 del D.Lgs. 66/2003. Si tratta di un limite contrattuale di riferimento, non del tetto massimo: la legge fissa infatti il limite della durata media a 48 ore settimanali, comprensive di straordinario, calcolate su un periodo di riferimento (di regola quattro mesi). Il superamento delle 40 ore contrattuali, quando consentito, attiva il regime dello straordinario, mentre il superamento del limite medio legale resta vietato.

Rotative e turni avvicendati

La produzione su rotative attive in modo continuo richiede l'articolazione su turni che coprono l'intero arco delle 24 ore. Questa organizzazione fa scattare le tutele del lavoro notturno: limiti di durata, sorveglianza sanitaria periodica e maggiorazioni retributive. Il lavoro a ciclo continuo incide anche sul godimento del riposo settimanale, che il contratto e la legge consentono di collocare in giornata diversa dalla domenica, fermo restando il diritto a un riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni (art. 9 D.Lgs. 66/2003).

Lo straordinario da chiusura editoriale

La fisiologia del prodotto editoriale - quotidiano da mandare in stampa, periodico da chiudere entro la deadline - rende lo straordinario una componente ricorrente più che eccezionale. Il contratto gradua le maggiorazioni in funzione della collocazione (diurno, notturno, festivo) e dell'entità. Resta fermo che lo straordinario è prestazione che presuppone, salvo diversa pattuizione, la richiesta del datore e la disponibilità del lavoratore, e che il monte annuo individuale incontra i limiti del contratto e della legge.

La redazione e la flessibilità

Per il personale redazionale il contratto prevede un orario ridotto rispetto allo standard produttivo, bilanciato da una flessibilità che concentra l'impegno nelle ore di punta legate alla chiusura del numero. È un modello che riconosce la natura intellettuale e per obiettivi della prestazione giornalistica e grafica, dove ciò che conta non è la presenza continua ma il rispetto della deadline.

Riposi, pause e tutela della salute

A prescindere dal ritmo produttivo, restano inderogabili il riposo giornaliero di 11 ore consecutive ogni 24 (art. 7 D.Lgs. 66/2003) e la pausa quando l'orario giornaliero supera le sei ore. In un settore segnato da deadline e turni notturni, il rispetto di questi minimi è la principale garanzia contro l'usura psicofisica, e la sua violazione espone il datore a sanzioni a prescindere dal consenso del lavoratore.

Smart working e lavoro editoriale

La diffusione del lavoro agile per redattori e grafici, disciplinato dalla L. 81/2017, ha modificato la geografia dell'orario: la prestazione si misura sempre più per fasce e obiettivi che per presenza in sede. L'accordo individuale deve indicare i tempi di riposo e le misure per assicurare la disconnessione, profilo tanto più delicato in un ambiente abituato a lavorare fino a tarda sera per mandare in stampa.

Domande frequenti

Qual è l'orario normale di lavoro nel CCNL Grafici Editoriali?

L'orario standard è di 40 ore settimanali, di norma distribuite su cinque giorni, in linea con il limite contrattuale di categoria e con la cornice del D.Lgs. 66/2003. Per le redazioni è previsto un orario ridotto con flessibilità nelle fasi di chiusura editoriale.

Come funzionano i turni sulle rotative?

La produzione continua su rotative comporta turni avvicendati che coprono le 24 ore, con maggiorazioni per il lavoro notturno e festivo e con le tutele di legge sul lavoro notturno, inclusa la sorveglianza sanitaria periodica.

Lo straordinario per la chiusura del giornale è obbligatorio?

Lo straordinario resta una prestazione che, salvo diversa pattuizione, presuppone la richiesta del datore e la disponibilità del lavoratore. Nel settore è frequente per via delle deadline, ma incontra i limiti di durata fissati dal contratto e dalla legge.

Quanto vale la maggiorazione per lo straordinario?

Le maggiorazioni sono graduate dal contratto in funzione della collocazione oraria (diurno, notturno, festivo). Per l'importo puntuale occorre fare riferimento alle tabelle vigenti del CCNL di categoria.

I redattori in smart working hanno gli stessi diritti sull'orario?

Sì. Il lavoro agile, disciplinato dalla L. 81/2017, non riduce le tutele su riposi e durata massima; l'accordo individuale deve garantire i tempi di riposo e il diritto alla disconnessione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.