Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo

In sintesi
Dati contrattuali

Parti firmatarie
ANICA · APE (Associazione Produttori Esecutivi) · Confindustria Radio-TV · SLC-CGIL · FISTEL-CISL · UILCom-UIL
Ultimo rinnovo
24 settembre 2024 (in vigore dal 1° ottobre 2024)
Vigenza
Fino al 30 settembre 2027
Platea
~50.000 (tecnici cinema/TV, maestranze, registi, montatori, scenografi, doppiatori, attori a contratto, personale teatrale)

Minimi tabellari — in vigore dal 1° luglio 2026

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
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Livello Minimo mensile lordo
7° liv. Super (Quadro A) 2.618,73 €
7° livello (Quadro B) 2.507,92 €
6° liv. Super 2.282,49 €
6° livello 2.209,54 €
5° liv. Super 2.016,05 €
5° livello 1.968,10 €
4° liv. Super 1.912,12 €
4° livello 1.800,32 €
3° livello 1.632,79 €
2° livello 1.462,13 €
1° livello 1.309,54 €

Importi = minimo tabellare mensile del CCNL industria cineaudiovisiva (troupe e dipendenti delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva), rinnovato il 23 luglio 2025 da ANICA con SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILCOM-UIL (riserva sindacale sciolta a ottobre 2025; vigenza 2025-2028). La tranche in tabella decorre dal 1° luglio 2026. Aumenti successivi già programmati: dal 1° luglio 2027 i minimi salgono a 7° Super = 2.764,07 € · 7° (Quadro B) = 2.647,11 € · 6° Super = 2.404,92 € · 6° = 2.328,05 € · 5° Super = 2.121,14 € · 5° = 2.069,84 € · 4° Sup = 2.007,71 € · 4° = 1.890,32 € · 3° = 1.711,05 € · 2° = 1.528,66 € · 1° = 1.365,44 €, con ultima tranche dal 1° gennaio 2028. Il rinnovo ha introdotto il nuovo 6° livello Super (parametro 219) per i tecnici con funzioni continuative di direzione e coordinamento di reparto. Gli arretrati gennaio-giugno 2025 sono stati riconosciuti a parte (da 195,65 a 508,70 € secondo il livello).

Fonte: Tabella “A” ufficiale firmata allegata all’accordo di rinnovo ANICA-SLC/FISTEL/UILCOM del 23/7/2025 (documento originale ANICA verificato). Valori verificati il 3 luglio 2026; i rinnovi possono aggiornare gli importi.

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Il doppio sistema retributivo: produzione e struttura

Il settore audiovisivo si caratterizza per una struttura del lavoro atipica rispetto alla maggior parte dei comparti industriali: buona parte della forza lavoro tecnica (troupe, maestranze, tecnici di ripresa) viene ingaggiata a produzione, cioe per la durata delle riprese o del montaggio di un singolo film, serie o spot. Il CCNL prevede pertanto due sistemi retributivi paralleli:

  1. Minimi mensili: si applicano al personale stabile di struttura delle case di produzione, delle societa di post-produzione e dei network TV. Seguono la struttura classica a livelli (da Quadro a V) con scatti biennali di anzianita e tredicesima separata.

Un regista, uno sceneggiatore o un attore protagonista non sono, di norma, coperti da questo CCNL: i registi hanno un accordo sindacale separato (ANAC/ADC), mentre gli attori rientrano nel CCNL dello Spettacolo ex ENPALS.

Indennita di trasferta, esterna e mantenimento

Le produzioni cinematografiche e seriali richiedono spesso riprese in location distanti dalla sede della casa di produzione. Il CCNL disciplina tre tipi di indennita per il lavoro in esterna:

  • Maggiorazione per riprese notturne (ore 22:00-06:00): +40% sulla tariffa oraria. Nelle riprese che terminano dopo le 24:00, il turno di rientro il giorno successivo non puo iniziare prima delle ore 10:00 (clausola di riposo minimo di 10 ore).

Tredicesima, ferie e malattia per la troupe

Per i lavoratori ingaggiati a produzione (tariffe giornaliere), le voci di ferie e tredicesima sono di norma incorporate nelle tariffe stesse secondo il meccanismo della retribuzione lorda ‘tutto compreso’, oppure liquidate separatamente al termine dell’ingaggio:

Per il personale stabile di struttura (contratto mensile), ferie e tredicesima seguono le regole ordinarie del CCNL: 4 settimane di ferie annue e tredicesima in dicembre pari a una mensilita intera.

In caso di infortunio sul set, il CCNL prevede la conservazione del posto per tutta la durata dell’ingaggio contrattualizzato, con il datore tenuto a integrare l’indennita INAIL fino all’80% della tariffa giornaliera contrattuale.

Previdenza, INPS e Fondo Pensione ex ENPALS

I lavoratori dello spettacolo e dell’audiovisivo iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS, gia ENPALS, oggi gestito da INPS) beneficiano di un regime contributivo dedicato:

  • Accredito contributivo giornaliero: per i lavoratori a produzione, ogni giornata lavorativa equivale a una giornata di contribuzione FPLS, indipendentemente dall’importo della tariffa. Il requisito per la pensione richiede almeno 120 contributi annui nell’anno.
  • Fondo Pensione Complementare: il settore dispone del Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori dello Spettacolo (LABORFONDS per le produzioni del Nord-Est; PreviMed per altri accordi regionali). Contributo datoriale indicativo: 1,5% della retribuzione imponibile.

I lavoratori con meno di 120 giorni contributivi nell’anno non maturano contributi pensionistici validi per quell’annualita; la pianificazione del numero di ingaggi annui e pertanto fondamentale per la tutela previdenziale.

Stesso CCNL: consulta anche Preavviso e cessazione, Ferie e permessi, Maternità e congedi, Tredicesima e premi, Malattia e infortunio e Periodo di prova.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo del CCNL Spettacolo, Cinema e Audiovisivo. Per situazioni specifiche è consigliabile consultare un consulente del lavoro, il sindacato di categoria o l’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

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In sintesi

  • Il CCNL dello spettacolo e dell'audiovisivo articola il trattamento per qualifiche, ruoli e tipologie di prestazione.
  • Convivono rapporti a tempo indeterminato e rapporti a termine/a prestazione tipici della produzione.
  • I minimi vanno letti sulla tabella vigente in base a qualifica e modalità di ingaggio.
  • L'inquadramento si fonda sulle mansioni effettive (art. 2103 c.c.).
  • Restano fermi gli istituti di legge (mensilità, ferie, TFR ex art. 2120 c.c.) secondo il contratto.
Indice dei contenuti

Il settore dello spettacolo e dell'audiovisivo ha una struttura retributiva peculiare, perché alla classificazione per qualifiche si affianca la grande varietà delle forme di ingaggio: dal rapporto stabile alle prestazioni legate alla singola produzione o lavorazione. Comprendere come si legge la tabella in funzione della qualifica e della tipologia di rapporto è la chiave per individuare il trattamento corretto, che resta ancorato al contratto vigente. La discontinuità tipica delle lavorazioni rende ancora più importante la corretta gestione di ratei e istituti indiretti.

Qualifiche e ruoli professionali

La classificazione distingue numerosi ruoli - tecnici, maestranze, ruoli artistici e organizzativi - raggruppati per qualifiche che ne esprimono professionalità e responsabilità. Data la specializzazione delle figure, dalle competenze tecniche di set a quelle di post-produzione e organizzazione, l'inquadramento richiede di confrontare le mansioni effettive con le declaratorie, secondo l'art. 2103 c.c., che àncora la classificazione all'attività realmente svolta.

Tipologie di rapporto e modalità di ingaggio

Accanto al rapporto a tempo indeterminato sono frequenti i rapporti a termine e quelli legati alla produzione, alla troupe o alla singola lavorazione. La modalità di ingaggio incide sulle modalità di calcolo del trattamento e sulla gestione di istituti come ferie e mensilità, che vanno riproporzionati in base all'effettiva durata della prestazione. Una corretta qualificazione del rapporto è il presupposto per non trascurare diritti maturati anche in periodi brevi.

La lettura della tabella retributiva

I minimi si leggono per qualifica sulla tabella in vigore, tenendo conto della tipologia di rapporto. Per le prestazioni di breve durata il trattamento va parametrato al periodo e integrato dai ratei degli istituti indiretti maturati, in modo che il compenso complessivo rifletta non solo la prestazione resa ma anche le quote di mensilità, ferie e TFR ad essa collegate.

Mensilità, ferie e istituti indiretti

Mensilità aggiuntive e ferie maturano per ratei in funzione del servizio prestato e si riproporzionano nei rapporti a termine. La disciplina dell'orario e delle ferie resta ancorata anche alle previsioni di legge (D.Lgs. 66/2003), integrate dal contratto: anche nelle lavorazioni discontinue tali diritti maturano e devono trovare riconoscimento, sotto forma di fruizione o di indennizzo per i ratei non goduti.

Il TFR e la cessazione

Il trattamento di fine rapporto segue l'art. 2120 c.c. e matura anche nei rapporti di breve durata, in proporzione al periodo lavorato, con liquidazione alla cessazione. È una voce spesso trascurata nei rapporti a prestazione, ma costituisce un diritto del lavoratore che va calcolato sulla retribuzione utile di ciascun periodo di ingaggio.

Come evitare errori di calcolo

Il metodo è individuare qualifica e tipologia di rapporto, leggere il minimo sulla tabella vigente, riproporzionare gli istituti indiretti e verificare le decorrenze dei rinnovi. Gli importi vanno desunti dal contratto in vigore, non da fonti datate: un riepilogo accurato dei ratei maturati a fine ingaggio consente di verificare la completezza del trattamento percepito.

Domande frequenti

Come è organizzato l'inquadramento nello spettacolo?

Per qualifiche e ruoli - tecnici, maestranze, ruoli artistici e organizzativi - definiti da declaratorie. L'art. 2103 c.c. àncora la classificazione alle mansioni effettive.

Cambia qualcosa con i rapporti a termine o a prestazione?

Sì: la modalità di ingaggio incide sul calcolo del trattamento e impone di riproporzionare istituti come ferie e mensilità in base al periodo lavorato.

Dove leggo i minimi aggiornati?

Sulla tabella retributiva vigente, per qualifica e tipologia di rapporto, e nei verbali di rinnovo.

Il TFR spetta anche nei rapporti brevi?

Sì: matura ex art. 2120 c.c. in proporzione al periodo lavorato e si liquida alla cessazione, anche nei rapporti a prestazione.

Come si gestiscono ferie e orario?

Secondo il contratto e il D.Lgs. 66/2003; nei rapporti a termine ferie e mensilità si riproporzionano in base al servizio prestato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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