Questo strumento redige un contratto preliminare di compravendita immobiliare (il cosiddetto compromesso) a norma dell’art. 1351 c.c., con la stessa forma scritta richiesta per l’atto definitivo. Scegli il tipo di caparra — confirmatoria (art. 1385) o penitenziale (art. 1386) — e inserisci l’eventuale condizione sospensiva del mutuo: il saldo del prezzo viene ricalcolato automaticamente.
Il documento include le garanzie del venditore (immobile libero da ipoteche e conforme sotto il profilo urbanistico e catastale, art. 29 L. 52/1985), il termine per il rogito davanti al notaio, la disciplina dell’inadempimento con esecuzione in forma specifica (art. 2932) e, in opzione, la trascrizione del preliminare (art. 2645-bis) a tutela dell’acquirente. Scarichi tutto in Word o PDF direttamente dal browser.
Il contratto preliminare e l’accordo con cui le parti si obbligano a stipulare in futuro un contratto definitivo, di cui fissano fin da subito il contenuto essenziale. Nella prassi e diffusissimo nella compravendita immobiliare, dove e noto come compromesso. Le parti si impegnano reciprocamente: il promittente venditore a vendere e il promissario acquirente a comprare, alle condizioni gia concordate.
Il preliminare consente di vincolare le parti quando il definitivo non puo concludersi subito, ad esempio perche l’acquirente deve ottenere un mutuo o il venditore deve completare adempimenti sull’immobile. Fissa prezzo, oggetto e termini, lasciando al rogito notarile il trasferimento effettivo della proprieta.
Il Codice civile stabilisce che il preliminare deve avere la stessa forma richiesta per il contratto definitivo: per gli immobili e quindi necessaria la forma scritta a pena di nullita. Se la parte obbligata non stipula il definitivo, l’altra puo agire per ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Per gli immobili e possibile la trascrizione del preliminare, che protegge l’acquirente da vendite o iscrizioni successive.
La caparra confirmatoria, prevista dal Codice civile, rafforza l’impegno: se inadempiente e chi l’ha versata, l’altra parte puo trattenerla; se inadempiente e chi l’ha ricevuta, deve restituirne il doppio. E diversa dall’acconto, che e semplice anticipo sul prezzo.
Errori tipici sono confondere caparra e acconto, omettere la verifica della provenienza e della regolarita urbanistica dell’immobile e non fissare un termine certo per il rogito. E prudente disciplinare la sorte della caparra e prevedere clausole sulle ipoteche e sulla conformita catastale.
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