Antiriciclaggio: guida 2026 al D.Lgs. 231/2007 – adempimenti

La normativa antiriciclaggio obbliga banche, professionisti e altri operatori a conoscere i propri clienti, a conservare i dati e a segnalare le operazioni sospette, per impedire che denaro di origine illecita entri nell’economia legale. In Italia la legge di riferimento è il D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, che recepisce la direttiva (UE) 2015/849 come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 ed è stato aggiornato anche nel 2025 e nel 2026. Questa guida spiega cos’è l’antiriciclaggio, quali sono i tre pilastri (adeguata verifica, conservazione, segnalazione), chi è obbligato, i limiti al contante e le sanzioni, con i link agli articoli del decreto commentati su Legge in Chiaro.

1. Cos’è l’antiriciclaggio e a cosa serve

L’antiriciclaggio è un sistema di prevenzione: non punisce il riciclaggio (che è un reato previsto dal codice penale), ma impone a chi maneggia denaro o assiste i clienti in operazioni economiche di fare controlli e di collaborare con le autorità. Il decreto si applica per prevenire e contrastare l’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio, di finanziamento del terrorismo e di finanziamento della proliferazione delle armi di distruzione di massa (art. 2 D.Lgs. 231/2007).

Ai fini del decreto è riciclaggio, tra l’altro: convertire o trasferire beni sapendo che provengono da un’attività criminosa, per occultarne l’origine; occultare o dissimulare la reale natura, provenienza o proprietà di quei beni; acquistarli, detenerli o utilizzarli sapendo, al momento della ricezione, che hanno quella provenienza; partecipare o agevolare una di queste condotte (art. 2, comma 4).

I tre pilastri: adeguata verifica, conservazione, segnalazione

Pilastro Cosa deve fare il soggetto obbligato Norma
Adeguata verifica della clientela Identificare il cliente, l’eventuale esecutore e il titolare effettivo, capire scopo e natura del rapporto e controllarlo nel tempo Artt. 17-30
Conservazione Conservare documenti, dati e informazioni per 10 anni dalla fine del rapporto o dall’operazione Artt. 31-34
Segnalazione delle operazioni sospette Inviare una segnalazione alla UIF quando si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare riciclaggio o finanziamento del terrorismo Artt. 35-41

A questi obblighi si affiancano l’astensione quando la verifica è impossibile (art. 42) e i limiti all’uso del contante (art. 49), che valgono per tutti, non solo per i soggetti obbligati.

Normativa antiriciclaggio 2026: le fonti da conoscere

Fonte Cosa disciplina
D.Lgs. 231/2007 Legge quadro italiana: soggetti obbligati, adeguata verifica, titolare effettivo, conservazione, segnalazioni, contante, sanzioni
D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 210 In vigore dal 9 gennaio 2026: ha ridefinito l’accesso dei privati ai dati sui titolari effettivi
D.Lgs. 10 giugno 2026, n. 122 In vigore dal 23 luglio 2026: recepisce la direttiva (UE) 2024/1640 e riscrive l’accesso al registro dei titolari effettivi (nuovi artt. 21-bis – 21-septies)
Regolamento (UE) 2024/1624 (AMLR) Regolamento europeo direttamente applicabile dal 10 luglio 2027 (dal 10 luglio 2029 per alcune categorie del settore calcistico), che sostituirà gran parte delle regole oggi contenute nel decreto

Il quadro delle fonti internazionali ed europee è riepilogato anche dalla UIF della Banca d’Italia. Su questo portale ogni articolo del decreto ha sintesi, commento e domande frequenti.

2. Soggetti obbligati: chi deve applicare l’antiriciclaggio

Gli obblighi gravano su chi rientra in una delle categorie dell’art. 3 del decreto, persone fisiche o giuridiche:

Categoria Esempi
Intermediari bancari e finanziari Banche, Poste italiane, istituti di pagamento e di moneta elettronica, SIM, SGR, assicurazioni vita, società fiduciarie iscritte all’albo, prestatori di servizi per le cripto-attività autorizzati
Altri operatori finanziari Mediatori creditizi, agenti in attività finanziaria, cambiavalute
Professionisti Iscritti agli albi dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro, chi presta servizi contabili e tributari (compresi CAF e patronati), notai e avvocati per determinate operazioni, revisori legali
Altri operatori non finanziari Agenti immobiliari, operatori professionali in oro, commercianti di opere d’arte e antiquari per operazioni da 10.000 euro, mediatori civili, recupero crediti
Prestatori di servizi di gioco Gioco online e su rete fisica in concessione, case da gioco

Gli articoli che definiscono l’ambito del decreto:

3. Adeguata verifica della clientela: quando e come

L’adeguata verifica va fatta (art. 17):

In concreto significa identificare il cliente e l’eventuale esecutore su documenti affidabili, identificare il titolare effettivo, acquisire informazioni su scopo e natura del rapporto e controllarlo nel tempo, verificando se serve la provenienza dei fondi (art. 18). Le misure sono graduate secondo il rischio: semplificate quando è basso, rafforzate quando è alto e sempre con Paesi terzi ad alto rischio e con persone politicamente esposte (art. 24). Il cliente deve fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie (art. 22): i questionari antiriciclaggio di banche e professionisti servono a questo. Chi fornisce dati falsi rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 10.000 a 30.000 euro (art. 55, comma 3). Se la verifica è impossibile, il soggetto obbligato deve astenersi dal rapporto o dall’operazione e valutare una segnalazione (art. 42, astensione).

4. Titolare effettivo

Il titolare effettivo è la persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla il cliente diverso da una persona fisica: di regola chi detiene più del 25% del capitale, direttamente o tramite società controllate; in mancanza, chi controlla l’ente; in via residuale, chi lo amministra o lo rappresenta (art. 20). Le società di capitali, le persone giuridiche private e i trust devono comunicarlo al Registro delle imprese (art. 21): come si individua, come si comunica e lo stato del registro nel 2026 sono spiegati nella guida sul titolare effettivo e la comunicazione al Registro Imprese.

5. Conservazione, segnalazioni e limiti al contante

Conservazione. I soggetti obbligati conservano copia dei documenti dell’adeguata verifica e le registrazioni delle operazioni, in modo da ricostruire data, importo, causale, mezzi di pagamento e dati del cliente e del titolare effettivo, per 10 anni dalla cessazione del rapporto, della prestazione o dall’operazione occasionale (art. 31).

Segnalazione di operazione sospetta (SOS). Va inviata alla UIF senza ritardo e prima di compiere l’operazione quando si sa, si sospetta o si hanno motivi ragionevoli per sospettare riciclaggio o finanziamento del terrorismo, qualunque sia l’importo. Il ricorso frequente o ingiustificato al contante, anche sotto soglia, è di per sé un elemento di sospetto (art. 35). La segnalazione è riservata: non può essere comunicata al cliente.

Contante. Dal 1° gennaio 2023 è vietato trasferire contanti o titoli al portatore tra soggetti diversi per importi complessivi pari o superiori a 5.000 euro, anche con pagamenti frazionati artificiosamente; per i money transfer la soglia è 1.000 euro (art. 49).

6. Sanzioni antiriciclaggio

Violazione Sanzione Norma
Falsificare dati dell’adeguata verifica, o usare dati falsi Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro Art. 55, comma 1
Cliente che fornisce dati o informazioni falsi Reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 10.000 a 30.000 euro Art. 55, comma 3
Comunicare al cliente o a terzi l’avvenuta segnalazione Arresto da 6 mesi a 1 anno e ammenda da 5.000 a 30.000 euro Art. 55, comma 4
Omessa acquisizione e verifica dei dati del cliente o del titolare effettivo (soggetto obbligato) 2.000 euro; da 2.500 a 50.000 euro per violazioni gravi, ripetute, sistematiche o plurime Art. 56
Omessa o tardiva conservazione 2.000 euro; da 2.500 a 50.000 euro nei casi gravi Art. 57
Omessa segnalazione di operazione sospetta 3.000 euro; da 30.000 a 300.000 euro nei casi gravi Art. 58
Pagamenti in contante oltre soglia Da 3.000 a 50.000 euro Art. 63

Le sanzioni amministrative indicate sono quelle base; per gli intermediari bancari e finanziari il decreto prevede regole e importi specifici (art. 62).

Domande frequenti sull’antiriciclaggio

A cosa serve la normativa antiriciclaggio?

A prevenire l’uso del sistema economico e finanziario per riciclare denaro di origine criminale e per finanziare il terrorismo: chi è obbligato deve conoscere il cliente, conservare i dati e segnalare le operazioni sospette alla UIF.

Quali sono i tre pilastri dell’antiriciclaggio?

Adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati per 10 anni e segnalazione delle operazioni sospette. A questi si aggiungono l’obbligo di astensione e i limiti all’uso del contante.

Quando va fatta l’adeguata verifica per un’operazione occasionale?

Quando l’operazione è pari o superiore a 15.000 euro, anche se frazionata in più operazioni collegate, o quando si tratta di un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro. In caso di sospetto va fatta sempre, a prescindere dall’importo.

Qual è il limite per i pagamenti in contanti nel 2026?

Il trasferimento di contanti tra soggetti diversi è vietato da 5.000 euro in su (art. 49, comma 3-bis, D.Lgs. 231/2007); per il servizio di rimessa di denaro la soglia è 1.000 euro.

Il cliente è obbligato a compilare il questionario antiriciclaggio?

Sì: deve fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie all’adeguata verifica (art. 22). Se le informazioni mancano e la verifica è impossibile, banca o professionista devono astenersi dall’operazione.

Cosa cambia con il regolamento europeo AMLR?

Il regolamento (UE) 2024/1624 si applica dal 10 luglio 2027 e porterà a livello europeo, con regole uguali in tutti gli Stati, gran parte degli obblighi oggi contenuti nel D.Lgs. 231/2007.

7. Per approfondire


Aggiornato a ottobre 2026. Scritto da Andrea Marton con l’ausilio di strumenti di IA, sulle fonti ufficiali indicate sopra. Non è una consulenza: per il tuo caso rivolgiti a un professionista abilitato.

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