IRAP: guida 2026 al D.Lgs. 446/1997 – soggetti, base, aliquota

L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive – D.Lgs. 446/1997) è il tributo a carattere reale che colpisce il valore della produzione netta delle imprese e dei professionisti. Aliquota base 3,9%, modulabile dalle Regioni. Dal 2022 non è più dovuta dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali, arti e professioni, senza che rilevi l’autonoma organizzazione; restano soggetti società, enti e studi associati. Mappa dei 69 articoli del decreto IRAP commentati su Legge in Chiaro. In questa guida 2026 trovi una mappa ragionata degli articoli del IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive commentati su Legge in Chiaro con riferimenti diretti agli articoli più consultati.

1. Cos’è il IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive

Il IRAP – Imposta Regionale sulle Attività Produttive (D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) è il riferimento normativo italiano in materia. Il testo originale è stato modificato decine di volte dal legislatore per adeguarlo a interventi normativi europei, sentenze costituzionali e nuove esigenze applicative.

Per chi si occupa di fisco e per il cittadino informato è essenziale avere accesso a un commento aggiornato di ciascun articolo, con i riferimenti incrociati ai codici collegati. Su questo portale ogni articolo ha sintesi, commento esteso, FAQ e quando disponibili massime giurisprudenziali.

Aliquota IRAP 2026: l’ordinaria è il 3,9%

L’imposta si calcola applicando l’aliquota al valore della produzione netta (art. 16, D.Lgs. 446/1997). Le aliquote indicate nelle istruzioni del modello IRAP 2026 (periodo d’imposta 2025) sono le seguenti.

Aliquote IRAP nazionali (periodo d’imposta 2025)
Soggetti Aliquota
Regola generale (art. 16, comma 1) 3,9%
Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori (art. 5) 4,20%
Banche, intermediari finanziari e altri enti e società finanziari (art. 6) 4,65%
Imprese di assicurazione (art. 7) 5,90%
Amministrazioni pubbliche, per il valore prodotto nell’esercizio di attività non commerciali (art. 16, comma 2) 8,5%

Le Regioni possono variare l’aliquota fino a un massimo di 0,92 punti percentuali, anche in modo diverso per settori di attività e categorie di soggetti passivi; le Regioni a statuto ordinario possono anche ridurla fino ad azzerarla e prevedere deduzioni dalla base imponibile. Per questo l’aliquota che si applica davvero dipende dalla Regione in cui è prodotto il valore della produzione: i codici e le aliquote regionali si trovano sul sito del Dipartimento delle Finanze, nell’area dedicata all’IRAP. Il testo dell’articolo è commentato nella pagina Art. 16 IRAP – Determinazione dell’imposta.

Dal periodo d’imposta 2026 la legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 74) aumenta di 2 punti percentuali, per tre periodi d’imposta, le aliquote di banche e assicurazioni, con alcune esclusioni.

Chi paga l’IRAP e chi no

Sono soggetti passivi, secondo l’art. 3 del decreto: le società di capitali e gli enti commerciali; le società in nome collettivo e in accomandita semplice e le società a esse equiparate; le società semplici e gli studi associati che esercitano arti e professioni; gli enti privati non commerciali; le amministrazioni pubbliche. Dal 2022, in base alla legge 234/2021 (art. 1, comma 8), l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche che esercitano attività commerciali o arti e professioni: una ditta individuale o un professionista in forma individuale non la paga, a prescindere dall’autonoma organizzazione.

Non sono soggetti all’imposta, tra gli altri, gli organismi di investimento collettivo (escluse le SICAV), i fondi pensione, i GEIE, chi esercita attività agricola e le cooperative agricole e i loro consorzi. Per capire cos’è l’imposta e come funziona con esempi, vedi IRAP: cos’è e come funziona; questa pagina è la mappa degli articoli del decreto.

2. Istituzione e soggetti passivi

3. Base imponibile per le imprese

4. Aliquota e detrazioni

5. Dichiarazione e versamento

Dichiarazione IRAP 2026: scadenza e versamento

Il modello IRAP 2026 riguarda il periodo d’imposta 2025. Le società e gli enti soggetti a IRES, e le amministrazioni pubbliche, con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare presentano la dichiarazione in via telematica entro il 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre cade di sabato. Se l’esercizio va dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, il termine è il 30 aprile 2027. L’imposta si versa con il modello F24 (le amministrazioni pubbliche con l’F24 enti pubblici). Istruzioni e modello sono sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Domande frequenti sull’IRAP

L’IRAP esiste ancora?

Sì. Dal 2022 non la pagano più le persone fisiche con attività commerciali o professionali, ma restano soggetti società, enti, studi associati e amministrazioni pubbliche.

Qual è l’aliquota IRAP 2026?

L’aliquota ordinaria è il 3,9%, con aliquote più alte per concessionarie (4,20%), intermediari finanziari (4,65%) e assicurazioni (5,90%). Le Regioni possono variarla fino a 0,92 punti.

Una ditta individuale o un professionista paga l’IRAP?

No, dal 2022. Pagano invece, se ne ricorrono i presupposti, le società di persone e di capitali e gli studi associati.

Entro quando va presentata la dichiarazione IRAP 2026?

Per le società con anno solare entro il 2 novembre 2026, perché il 31 ottobre è sabato.

6. Per approfondire


Aliquote, soggetti e scadenze verificati l’8 ottobre 2026 sulle istruzioni del modello IRAP 2026 dell’Agenzia delle Entrate e sul testo del D.Lgs. 446/1997 su Normattiva. Scritto da Andrea Marton con l’ausilio di strumenti di IA, sulle fonti ufficiali indicate sopra. Non è una consulenza: per il tuo caso rivolgiti a un professionista abilitato.

Guide pratiche collegate

Dal testo di legge a come si applica: strumenti e guide operative.

Dichiarazione e imposteAdempimenti collegatiCasi pratici IRAPEsempi di applicazione
Informazione di carattere generale. I calcoli e le indicazioni di questa pagina hanno finalità divulgativa e si basano sulle fonti ufficiali indicate nel metodo editoriale. Non sostituiscono il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato, a un commercialista o a un consulente iscritto al proprio albo.