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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 19 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Dichiarazione dei soggetti passivi

In vigore dal 01/01/1998

1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo di imposta i componenti del valore, ancor- DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 20-24 25 ché non ne consegua un debito di imposta. 1 bis. Per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la dichiarazione è presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell’imposta regionale sulle attività produttive. 2. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità, su stampato conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale nel termine di cui all’articolo 8, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 3. La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha l’amministrazione anche di fatto. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato la dichiarazione è sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive norme regolamentari. La nullità è sanata se il soggetto passivo o il suo rappresentante provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito da parte dell’ufficio competente. L’invito è eseguito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 4. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al comma 2 possono essere richiesti dati e notizie utili alla determinazione del valore della produzione netta e indicati gli atti da allegare alla dichiarazione a cura del contribuente. 5. La dichiarazione è presentata con le modalità di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 6. Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione di imprese individuali, società ed enti di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si osservano le disposizioni ivi previste, con esclusione dei commi secondo e terzo dell’articolo 10 se nelle procedure fallimentare e di liquidazione coatta non vi è esercizio provvisorio dell’impresa.

In sintesi

  • Ogni soggetto passivo IRAP dichiara componenti del valore della produzione, anche senza debito d'imposta.
  • Modello IRAP autonomo dal 2008 (L. 244/2007), separato dal modello Redditi.
  • Dichiarazione presentata alla regione di domicilio fiscale, che la trasmette allo Stato.
  • Dal 2022 esonerate persone fisiche imprenditori individuali e professionisti (L. 234/2021).
  • Trasmissione esclusivamente telematica via Entratel o intermediari abilitati.
  • Termine: ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.
Inquadramento sistematico della dichiarazione IRAP

L’art. 19 del D.Lgs. 446/1997 disciplina l’adempimento dichiarativo dell’imposta regionale sulle attività produttive. La norma stabilisce il principio cardine secondo cui ogni soggetto passivo IRAP è tenuto a dichiarare, per ciascun periodo d'imposta, i componenti del valore della produzione netta, ancorchè non ne consegua un debito d'imposta. Questo principio vale anche quando la base imponibile è azzerata dalle deduzioni dell’art. 11 o l’imposta è compensata da crediti e acconti: il soggetto passivo deve comunque palesare la propria posizione, consentendo i controlli automatici e formali.

La disposizione richiama, ai commi 2 e 5, il modello e le modalità di presentazione previste dal D.P.R. 600/1973, ma il dato sostanziale è che, dal 2008, il modello IRAP è autonomo rispetto al modello Redditi: il legislatore ha riconosciuto all’IRAP una propria autonomia funzionale, essendo un tributo regionale destinato a finanziare prevalentemente la spesa sanitaria.

Soggetti obbligati alla presentazione

L’obbligo dichiarativo grava su tutti i soggetti passivi IRAP individuati dall’art. 3 del D.Lgs. 446/1997 che non rientrino nelle categorie esonerate dalla L. 234/2021. Sono tenuti alla presentazione del modello IRAP 2026:

  • le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a., S.r.l.s.) e gli enti commerciali equiparati;
  • le società di persone commerciali (S.n.c. e S.a.s.) e le società di fatto che esercitano attività d'impresa;
  • gli enti non commerciali (associazioni, fondazioni, enti del Terzo settore non ETS), limitatamente all’attività commerciale eventualmente svolta o per la parte istituzionale ex art. 10 e 10-bis;
  • gli studi associati e le associazioni tra professionisti (art. 5, comma 3, lett. c TUIR), nonchè le società tra professionisti (STP) costituite in forma di società di persone o di capitali;
  • le amministrazioni pubbliche, attraverso il sostituto d'imposta che eroga le retribuzioni, secondo le regole speciali del metodo retributivo (art. 10-bis);
  • i produttori agricoli titolari di reddito agrario non rientranti nell’esonero (oltre i limiti del regime ex art. 32 TUIR e fuori dalle esenzioni regionali) e le cooperative agricole;
  • le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, secondo i regimi specifici degli artt. 6 e 7.
Soggetti esonerati dal 2022: la riforma della L. 234/2021

La novità più rilevante in tema di soggetti obbligati è l’esonero introdotto dalla Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 8). A decorrere dal periodo d'imposta 2022, sono esclusi dall’IRAP, e dunque dall’obbligo dichiarativo dell’art. 19:

  • le persone fisiche esercenti attività commerciali (imprese individuali, ditte individuali, anche con dipendenti e organizzazione autonoma);
  • le persone fisiche esercenti arti e professioni (lavoratori autonomi titolari di partita IVA), anche in forma associata limitatamente alla quota imputata a ciascun socio persona fisica.

L’esonero non si estende alle società di persone, di capitali e agli studi associati o STP, che restano soggetti passivi anche se composti esclusivamente da persone fisiche. La distinzione è perciò soggettiva: è la veste giuridica del contribuente a determinare l’obbligo, non l’attività svolta. Per il periodo d'imposta 2025, oggetto della dichiarazione IRAP 2026, l’esonero si applica già a regime: imprenditori individuali e professionisti non presentano alcun modello IRAP.

Il modello IRAP autonomo dal 2008

Fino al periodo d'imposta 2007 la dichiarazione IRAP era inserita all’interno del modello Unico (oggi Redditi), come quadro IQ/IK/IP. La L. 244/2007 (Finanziaria 2008), art. 1, comma 52, ha disposto che, a partire dal periodo d'imposta 2008, la dichiarazione IRAP è presentata 'direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo'. Da quel momento il modello IRAP è diventato autonomo, separato dal modello Redditi, e viene approvato annualmente con apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

L’autonomia ha valore sostanziale: la regione è il destinatario formale della dichiarazione, mentre l’Agenzia delle Entrate svolge un ruolo di trasmissione e gestione tecnica per conto delle regioni, con liquidazione e controlli formali ex art. 36-bis e 36-ter D.P.R. 600/1973.

Termini di presentazione

Il termine di presentazione della dichiarazione IRAP, come ridefinito dal D.L. 73/2022 (Decreto Semplificazioni) e successive modifiche, è fissato 'entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare (la generalità dei contribuenti), il termine cade quindi il 30 novembre dell’anno successivo: la dichiarazione IRAP 2026, relativa al periodo d'imposta 2025, va presentata entro il 30 novembre 2026.

Per i soggetti con esercizio non solare (es. chiusura al 30 giugno 2025) il termine cade al 31 maggio 2026. Per gli enti non commerciali e le amministrazioni pubbliche con metodo retributivo restano fermi i termini specifici delle istruzioni ministeriali, di norma entro il 30 aprile dell’anno successivo.

Trasmissione esclusivamente telematica

Il comma 5 dell’art. 19 rinvia all’art. 12 del D.P.R. 600/1973, che disciplina le modalità telematiche di presentazione. In concreto, dal 2008 la dichiarazione IRAP è trasmessa esclusivamente in via telematica, sia direttamente dal contribuente abilitato ai servizi Entratel o Fisconline, sia tramite intermediari abilitati: dottori commercialisti, ragionieri, esperti contabili, consulenti del lavoro, CAF imprese, CAF dipendenti, associazioni di categoria e altri soggetti autorizzati ex art. 3, comma 3 del D.P.R. 322/1998.

L’intermediario rilascia al contribuente l’impegno alla trasmissione e, dopo l’invio, la ricevuta telematica che attesta l’avvenuta presentazione. La data di presentazione coincide con quella di ricezione del file da parte dell’Agenzia, comprovata dalla ricevuta. La presentazione cartacea presso uffici postali o sportelli amministrativi non è più ammessa per la dichiarazione IRAP, neppure in via residuale.

Sottoscrizione e nullità sanabile

I commi 2 e 3 dell’art. 19 prescrivono, a pena di nullità, la redazione sul modello ministeriale approvato e la sottoscrizione del soggetto passivo o del rappresentante legale o negoziale (per gli enti non personali, chi ne ha l’amministrazione anche di fatto). La nullità per omessa sottoscrizione è sanabile entro 30 giorni dall’invito dell’ufficio via raccomandata. Nella pratica telematica, la sottoscrizione è assicurata dalle credenziali e dalla firma digitale dell’intermediario.

Indicazione della regione di produzione

Il modello IRAP richiede, oltre alla determinazione della base imponibile, la sua ripartizione per regione in base ai criteri dell’art. 4, commi 2 e 3. La ripartizione avviene di norma in proporzione alle retribuzioni del personale dipendente assegnato a ciascuna regione, secondo i criteri stabiliti dal D.M. 24 marzo 2000 e successive modificazioni. Per le banche, le finanziarie e le assicurazioni esistono criteri specifici (ripartizione in base ai depositi, alla raccolta, ai premi). L’indicazione regionale è fondamentale perché determina l’aliquota applicabile (regioni con aliquota base 3,9%, regioni con maggiorazione fino a 4,82%, regioni con riduzioni per settori specifici) e il soggetto destinatario del gettito.

Errori, dichiarazione integrativa e ravvedimento operoso

Se il contribuente, dopo la presentazione, si avvede di errori od omissioni che hanno determinato un maggior debito o un minor credito d'imposta, può presentare dichiarazione integrativa a sfavore entro i termini di accertamento (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 600/1973). La regolarizzazione tramite ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) consente di beneficiare della riduzione delle sanzioni, modulata in base al tempo trascorso dalla violazione (da 1/10 del minimo per la regolarizzazione entro 30 giorni fino a 1/5 del minimo per la regolarizzazione dopo la notifica del processo verbale di constatazione, prima dell’avviso di accertamento).

La dichiarazione integrativa a favore del contribuente può essere presentata entro i medesimi termini, con possibilità di compensare il maggior credito o chiederne il rimborso ex art. 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998.

Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione

L’art. 32 del D.Lgs. 446/1997, in tema di sanzioni amministrative, stabilisce il regime sanzionatorio per le violazioni dichiarative IRAP. La sanzione per omessa dichiarazione è fissata dal 120% al 240% dell’ammontare dell’imposta dovuta, con un minimo di 250 euro; se non è dovuta imposta, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro, raddoppiabile per i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. La sanzione per infedele dichiarazione (quando la dichiarazione è presentata ma con elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi superiori) è compresa tra il 90% e il 180% della maggiore imposta dovuta. Sono previste maggiorazioni in caso di condotte fraudolente e riduzioni in presenza di adesione, conciliazione e ravvedimento.

Esempio: società multiregionale

Si consideri Tizio S.r.l., con sede legale e amministrativa a Milano e uno stabilimento produttivo a Verona. Nell’esercizio 2025 ha retribuito personale per 1.000.000 di euro, di cui 700.000 a dipendenti assegnati alla sede di Milano e 300.000 a dipendenti assegnati allo stabilimento di Verona. La base imponibile IRAP, determinata ex art. 5, ammonta a 500.000 euro. Tizio S.r.l. presentera' un unico modello IRAP 2026 entro il 30 novembre 2026, indicando come regione di domicilio fiscale la Lombardia. Nella sezione di ripartizione del valore della produzione, attribuira' il 70% (350.000 euro) alla Lombardia e il 30% (150.000 euro) al Veneto, in proporzione alle retribuzioni. L’imposta sarà liquidata applicando l’aliquota lombarda alla quota lombarda e l’aliquota veneta alla quota veneta, con versamento unitario tramite F24 e codici tributo distinti per regione. La dichiarazione è presentata telematicamente dal commercialista di Tizio, abilitato Entratel, che rilascia ricevuta di trasmissione.

Liquidazione, fusione, scissione: regole speciali

Il comma 6 dell’art. 19 richiama, per liquidazione volontaria, liquidazione giudiziale (ex fallimento, Codice della crisi), liquidazione coatta amministrativa, trasformazione, fusione e scissione, le disposizioni degli artt. 10 e 11 D.P.R. 600/1973. La dichiarazione è presentata dal liquidatore, curatore o commissario nei termini speciali (es. iniziale di liquidazione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo all’apertura). Per fusioni e scissioni operano le regole di subentro fiscale in capo a incorporante o beneficiaria.

Quadro complessivo

L’art. 19, integrato dalla L. 244/2007 (autonomia del modello), dalla L. 234/2021 (esonero PF) e dall’art. 32 (sanzioni), definisce un sistema dichiarativo IRAP coerente con la natura regionale del tributo ma centralizzato sul piano tecnico. La tendenza recente è di progressiva semplificazione: esonero delle persone fisiche, termine all’undicesimo mese, trasmissione esclusivamente telematica. Per il commercialista resta essenziale presidiare i soggetti obbligati, i termini, la ripartizione regionale e le integrative.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare Agenzia Entrate n. 4/E del 18 febbraio 2022

Recepisce l'esclusione dall'IRAP per le persone fisiche esercenti attivita' commerciali (art. 55 TUIR) e arti o professioni (art. 53 TUIR) in forma individuale dal 2022. Restano soggette societa', enti e associazioni professionali. Vengono meno gli obblighi dichiarativi e di versamento per i soggetti esclusi.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Circolare Min. Finanze n. 141/E del 4 giugno 1998

Individua l'ambito dei soggetti passivi IRAP tenuti alla dichiarazione: imprenditori commerciali, lavoratori autonomi (anche in forma associata), enti non commerciali e pubbliche amministrazioni. La dichiarazione e' annuale e obbligatoria anche in assenza di valore di produzione netta positivo.

Leggi il documento su def.finanze.it

Domande frequenti

Chi deve presentare la dichiarazione IRAP nel 2026?

Tutti i soggetti passivi IRAP individuati dall’art. 3 del D.Lgs. 446/1997 che non rientrino nell’esonero della L. 234/2021. Sono quindi obbligati: società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.), società di persone commerciali (S.n.c., S.a.s.), enti commerciali e non commerciali per la parte rilevante, studi associati e STP, banche e assicurazioni, amministrazioni pubbliche tramite il metodo retributivo, cooperative agricole e produttori agricoli non esonerati. Sono escluse le persone fisiche imprenditori individuali e i professionisti.

Quando si presenta il modello IRAP 2026?

Il termine generale è fissato all’ultimo giorno dell’undicesimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. Per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il modello IRAP 2026 (relativo al periodo d'imposta 2025) si presenta entro il 30 novembre 2026. Per gli esercizi non solari il termine si calcola in modo analogo (es. esercizio chiuso al 30 giugno 2025, termine 31 maggio 2026). La trasmissione è esclusivamente telematica tramite Entratel o intermediari abilitati.

Le imprese individuali e i professionisti presentano IRAP nel 2026?

No. A decorrere dal periodo d'imposta 2022, per effetto dell’art. 1, comma 8, della L. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), le persone fisiche esercenti attività commerciali (imprese individuali, ditte individuali) e le persone fisiche esercenti arti e professioni sono escluse dall’IRAP e non presentano più alcun modello dichiarativo. L’esonero non si estende però alle società di persone, alle società di capitali, agli studi associati e alle STP, che restano soggetti passivi a tutti gli effetti.

Come si ripartisce l’IRAP tra le regioni?

Il modello IRAP richiede l’indicazione della regione di domicilio fiscale e la ripartizione del valore della produzione netta tra le regioni in cui il soggetto esercita stabilmente attività. Il criterio generale, ex art. 4, commi 2-3 del D.Lgs. 446/1997 e D.M. 24 marzo 2000, è la proporzione delle retribuzioni del personale dipendente assegnato a ciascuna regione. Per banche, finanziarie e assicurazioni valgono criteri specifici (depositi, raccolta, premi). L’aliquota e il gettito sono attribuiti alla regione corrispondente.

Si può integrare o correggere la dichiarazione IRAP?

Si'. Il contribuente può presentare dichiarazione integrativa, sia a proprio favore sia a sfavore, entro i termini di accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, ai sensi dell’art. 43 D.P.R. 600/1973). Se la correzione comporta maggior imposta, è consigliabile avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 D.Lgs. 472/1997, che riduce la sanzione in misura variabile (da 1/10 a 1/5 del minimo) in funzione del tempo trascorso. Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione sono disciplinate dall’art. 32 D.Lgs. 446/1997.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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