Art. 18 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Agevolazioni per nuove iniziative produttive
In vigore dal 01/01/1998
1. Il comma 210 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: «210. Per le iniziative produttive intraprese, a decorrere dal 1° gennaio 1997, nei territori di cui all’articolo 1, comma 1 lettera a), del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per l’anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni dell’anno cui compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni [n.d.r. euro 2.582,28]. Per le stesse iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50 per cento dell’imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non può essere superiore a 5 milioni [n.d.r. euro 2.582,28] dell’imposta dovuta per ciascun anno. Per le iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all’obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per l’anno di inizio di attività e per i cinque successivi.». 1 bis. Resta ferma, in relazione al periodo d’imposta 1997, la spettanza del credito d’imposta agli effetti dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese prevista dal comma 210 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo vigente prima delle modifiche recate dal precedente comma 1. (1) 2. Con le leggi regionali di cui all’articolo 24, possono essere aumentati la percentuale e l’importo massimo della riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al comma 1. Note: (1) Comma inserito dall’art. 11, comma 1, lett. b), DLgs. 10.4.1998 n. 137, pubblicata in G.U. 11.5.1998 n. 107.
In sintesi
Contesto normativo: le agevolazioni per le aree depresse del 1997
L’articolo 18 del D.Lgs. 446/1997 non disciplina gli obblighi contabili dei soggetti passivi IRAP, bensì introduce un regime agevolativo specifico per le nuove iniziative produttive avviate a partire dal 1° gennaio 1997 nelle cosiddette «aree depresse» del Mezzogiorno e di alcune zone del Centro-Nord. La disposizione sostituisce integralmente il comma 210 dell’articolo 2 della legge 662/1996 (collegato alla finanziaria 1996), adeguandolo all’entrata in vigore del nuovo sistema IRAP che contestualmente aboliva l’ILOR e l’imposta sul patrimonio netto delle imprese.
Le aree territoriali oggetto dell’agevolazione sono quelle di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 32/1995, convertito dalla legge 104/1995: si tratta delle zone ricomprese negli obiettivi 1, 2 e 5b dei regolamenti comunitari sui fondi strutturali, nonché di altre aree individuate dal CIPE in relazione a crisi settoriali o riconversioni industriali.
Il credito d'imposta IRPEF per le nuove iniziative produttive
La prima agevolazione prevista dal nuovo comma 210 è un credito d'imposta sull’IRPEF, spettante per l’anno di inizio dell’attività produttiva e per i due periodi d'imposta successivi. Il credito è pari al 50% dell’IRPEF calcolata sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di impresa o derivante da arti o professioni dell’anno in cui compete. Il meccanismo di calcolo è proporzionale: si individua la quota di IRPEF complessiva del contribuente attribuibile al reddito di impresa o professionale, e di questa il credito copre la metà.
Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione del versamento della stessa IRPEF e non può eccedere, per ciascun anno, il limite di lire 5 milioni (pari a euro 2.582,28). Non si tratta quindi di un rimborso in denaro né di una compensazione libera su altri tributi, ma di uno sconto diretto sull’imposta dovuta, entro la soglia massima annua stabilita dalla norma. Per le iniziative intraprese nelle aree dell’Obiettivo 1 dei regolamenti CEE (essenzialmente il Mezzogiorno), il beneficio si estende per l’anno di inizio e i cinque successivi, anziché i due ordinari.
La riduzione IRAP per le nuove iniziative produttive
In parallelo al credito IRPEF, la stessa norma prevede la riduzione al 50% dell’IRAP dovuta per i medesimi periodi d'imposta. Il beneficio vale quindi per tre anni (o sei anni nelle aree Obiettivo 1) a partire dall’inizio dell’attività. Anche in questo caso è previsto un tetto massimo: la riduzione non può superare lire 5 milioni (euro 2.582,28) per ciascun anno d'imposta. La riduzione opera sull’imposta lorda IRAP e non sulla base imponibile, risultando pertanto applicabile indipendentemente dall’aliquota vigente nella regione.
La combinazione dei due benefici -- credito IRPEF e riduzione IRAP -- è coerente con l’obiettivo politico di incentivare l’apertura di nuove unità produttive nelle aree svantaggiate, riducendo significativamente il peso fiscale nei primi anni di vita dell’impresa o dello studio professionale, quando i rischi economici e i costi di avviamento sono tipicamente più elevati.
La clausola transitoria per il periodo d'imposta 1997
Il comma 1-bis, inserito dall’articolo 11 del D.Lgs. 137/1998, ha introdotto una clausola di salvaguardia per l’anno 1997: il credito d'imposta originariamente spettante ai sensi del vecchio testo del comma 210 della legge 662/1996 continuava a produrre effetti in relazione all’ILOR e all’imposta sul patrimonio netto delle imprese, tributi soppressi a decorrere dall'1 gennaio 1998 ma ancora applicabili al periodo 1997. Si tratta di un raccordo tecnico che evitava ai contribuenti di perdere il beneficio maturato in vigenza del vecchio regime per l’anno immediatamente precedente all’entrata in vigore dell’IRAP.
Il ruolo delle regioni e la potestà legislativa regionale
Il comma 2 attribuisce alle regioni un importante margine di manovra: con le leggi regionali di cui all’articolo 24 del medesimo decreto (che regola la potestà impositiva regionale sull’IRAP), le regioni possono aumentare sia la percentuale di riduzione (portandola, in astratto, oltre il 50% del testo statale) sia il massimale annuo oltre la soglia dei 5 milioni di lire stabilita a livello nazionale. Questa previsione riflette il disegno federalista del D.Lgs. 446/1997, che assegna alle regioni un ruolo attivo nella modulazione dell’IRAP come tributo proprio e strumento di politica economica regionale.
In pratica, la disposizione ha avuto applicazione limitata, poiché le leggi regionali sull’IRAP hanno seguito percorsi spesso disomogenei e l’impianto agevolativo originario è stato progressivamente sostituito da strumenti di sostegno più moderni, europei o nazionali, spesso gestiti attraverso i fondi strutturali o il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui alle successive leggi di bilancio.
Ambito soggettivo e oggettivo dell’agevolazione
I beneficiari dell’agevolazione sono coloro che avviano nuove iniziative produttive nelle aree territoriali indicate. La norma non distingue tra imprenditori individuali, società di persone, società di capitali o lavoratori autonomi: il riferimento al «reddito di impresa o derivante dall’esercizio di arti o professioni» abbraccia tutte le categorie reddituali suscettibili di beneficiare dell’IRPEF e dell’IRAP. Ciò che rileva è la novità dell’iniziativa: non si tratta di agevolazioni per la prosecuzione di attività preesistenti trasferite nell’area agevolata, ma per la genuina apertura di una nuova posizione produttiva.
Coordinamento con la disciplina degli aiuti di Stato
Un profilo rilevante dell’articolo 18, spesso trascurato nella letteratura fiscale domestica, è il suo rapporto con la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato. Le agevolazioni fiscali per le nuove iniziative produttive nelle aree depresse rientrano potenzialmente nell’ambito applicativo dell’articolo 107 TFUE (ex art. 87 TCE), che vieta gli aiuti di Stato che falsano o minacciano di falsare la concorrenza nel mercato interno. Tuttavia, le agevolazioni destinate alle aree depresse ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a) e c) TFUE beneficiano di specifiche deroghe, purché rispettino i regolamenti comunitari sugli aiuti a finalità regionale. Il massimale annuo di lire 5 milioni (euro 2.582,28) per ciascun beneficio era compatibile con la soglia de minimis allora vigente, che escludeva gli aiuti di piccola entità dall’obbligo di notifica alla Commissione europea. Le norme sugli aiuti di Stato hanno influenzato la struttura della norma, in particolare il tetto massimo e la limitazione temporale del beneficio.
Domande frequenti
Un artigiano che apre bottega nel 1997 in Calabria può fruire sia del credito IRPEF sia della riduzione IRAP?
Sì. L’articolo 18 prevede entrambi i benefici cumulabili: il credito IRPEF del 50% e la riduzione IRAP del 50% per l’anno di inizio e i cinque successivi (area Obiettivo 1), con un massimale annuo di lire 5 milioni per ciascuna agevolazione.
Qual è la differenza tra le aree ordinarie e le aree Obiettivo 1 ai fini della durata dell’agevolazione?
Per le aree generiche indicate dall’art. 1, comma 1, lett. a) del DL 32/1995, l’agevolazione dura tre anni (anno di inizio più due successivi). Per le iniziative nelle aree Obiettivo 1 dei regolamenti CEE, la durata è di sei anni (anno di inizio più cinque successivi).
Le regioni possono estendere il beneficio oltre i limiti fissati dalla norma statale?
Sì. Il comma 2 dell’art. 18 consente alle regioni di aumentare, con proprie leggi ex art. 24, la percentuale di riduzione IRAP e il massimale annuo rispetto ai valori stabiliti dalla norma statale (50% e lire 5 milioni).
Il credito IRPEF può essere rimborsato in denaro o usato per compensare altri tributi?
No. Il credito è utilizzabile esclusivamente per il versamento dell’IRPEF dell’anno a cui compete e non può essere portato in compensazione di altri tributi né rimborsato. Opera come uno sconto diretto sull’imposta dovuta, entro il massimale annuo.
Cosa prevedeva la clausola transitoria del comma 1-bis per il 1997?
Il comma 1-bis, inserito nel 1998, ha conservato la spettanza del credito d'imposta anche in relazione all’ILOR e all’imposta sul patrimonio netto delle imprese per il periodo 1997, evitando che i contribuenti perdessero il beneficio maturato sotto il vecchio regime nell’anno precedente all’entrata in vigore dell’IRAP.