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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 20 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Obblighi contabili

In vigore dal 01/01/1998

1. Ai fini dell’imposta di cui al presente titolo i soggetti passivi devono osservare gli obblighi documentali e contabili ai quali sono tenuti ai fini delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto.

In sintesi

  • L’art. 20 impone ai soggetti passivi IRAP di rispettare gli obblighi contabili e documentali previsti per IRES e IVA.
  • Non introduce obblighi autonomi: rinvia integralmente alla disciplina delle imposte sui redditi e dell’IVA.
  • La contabilità ordinaria (o semplificata) tenuta per le altre imposte vale anche ai fini IRAP.
  • Il registro IVA e i libri contabili IRES sono quindi sufficienti senza adempimenti aggiuntivi.
  • L’unificazione evita duplicazioni documentali a carico delle imprese.
La norma e il suo significato sistematico

L’art. 20 del D.Lgs. 446/1997 è una disposizione di coordinamento: stabilisce che i soggetti passivi IRAP devono osservare gli obblighi documentali e contabili ai quali sono già tenuti ai fini delle imposte sul reddito e dell’IVA. La norma non crea un sistema contabile autonomo per l’IRAP, ma si aggancia ai sistemi già esistenti, evitando al contribuente il peso di una terza serie di adempimenti.

Sul piano sistematico, questa scelta riflette la natura dell’IRAP come imposta complementare al sistema fiscale delle imprese: la base imponibile si ricava dal bilancio o dalla contabilità già tenuta per altri fini, e sarebbe privo di senso imporre scritture autonome per un’imposta che si alimenta delle stesse rilevazioni contabili.

Obblighi contabili richiamati per le imposte sui redditi

Per le imprese in contabilità ordinaria, il riferimento sono i libri obbligatori previsti dal DPR 600/1973: libro giornale, libro degli inventari, registri IVA, nonché le scritture ausiliarie di magazzino per le imprese di maggiori dimensioni. Per le imprese in contabilità semplificata (art. 18 DPR 600/73), sono sufficienti i registri IVA integrati con le annotazioni per le operazioni non rilevanti ai fini IVA.

Il rinvio al DPR 600/73 include anche le norme sulla conservazione dei documenti (art. 22): tutti i libri, registri, scritture e documenti di cui è obbligatoria la tenuta devono essere conservati per dieci anni. L’obbligo di conservazione vale naturalmente anche ai fini IRAP, senza necessità di una previsione espressa nel D.Lgs. 446/1997.

Obblighi contabili IVA e loro rilevanza IRAP

Il rinvio agli obblighi IVA completa il quadro. I registri delle fatture emesse e degli acquisti, il registro dei corrispettivi, sono tenuti ai sensi del DPR 633/1972 e assumono rilevanza anche in sede IRAP, in quanto documentano le operazioni che concorrono (o non concorrono) alla formazione della base imponibile. Ciò è particolarmente rilevante per le imprese che determinano la base IRAP con il metodo della differenza tra ricavi e costi consentiti: le fatture attive e passive costituiscono la base documentale delle componenti positive e negative.

Soggetti che adottano regimi contabili semplificati

Per i contribuenti minori in regime semplificato, il rinvio dell’art. 20 significa che non sono richieste scritture aggiuntive rispetto a quelle già tenute per IRES e IVA. Tuttavia, occorre distinguere: l’IRAP per i soggetti di cui all’art. 5-bis (imprese individuali e società di persone non in contabilità ordinaria) ha una base imponibile calcolata con criteri differenti rispetto alle società di capitali. In questo caso, la documentazione di supporto resterà comunque quella ordinaria delle imposte sui redditi, integrata ove necessario per le componenti specificamente rilevanti ai fini IRAP.

Impatto sulle verifiche fiscali

Il coordinamento documentale ha riflessi significativi in sede di accertamento. Poiché gli obblighi contabili IRAP coincidono con quelli delle altre imposte, le scritture contabili esaminate in un accertamento IRES o IVA hanno automaticamente rilevanza anche per l’IRAP. Non esistono scritture "riservate" a un’imposta sola: la stessa documentazione è oggetto di verifica trasversale.

Questo comporta che l’accertamento IRAP in sede di verifica fiscale procede contestualmente agli accertamenti IRES e IVA, senza necessità di acquisire documentazione aggiuntiva specifica. L’Agenzia delle Entrate utilizza i PVC redatti dalla Guardia di Finanza per fondare contestazioni su tutte e tre le imposte, sulla base degli stessi rilievi contabili.

Obblighi dichiarativi distinti

L’art. 20 riguarda esclusivamente gli obblighi contabili e documentali, non quelli dichiarativi. La dichiarazione IRAP è separata e autonoma rispetto alle dichiarazioni IRES e IVA (anche se confluisce nel modello IRAP trasmesso telematicamente all’Agenzia delle Entrate). Il rinvio dell’art. 20 non si estende quindi agli obblighi di dichiarazione, che hanno la propria disciplina specifica nel D.Lgs. 446/1997 (artt. 19 e seguenti) e nei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che approvano i modelli.

Considerazioni pratiche

L’art. 20 è una norma di agevolazione implicita per il contribuente: evita di dover istituire e conservare scritture contabili ulteriori rispetto a quelle già obbligatorie. In caso di accertamento, non potrà essere contestato al contribuente di non aver tenuto una contabilità "IRAP" autonoma, poiché tale obbligo non esiste. La corretta tenuta dei libri e registri IRES e IVA è sufficiente a soddisfare i requisiti dell’art. 20. Qualsiasi sanzione per irregolarità contabili si radicherà nelle norme delle rispettive imposte (DPR 600/73 per le imposte sui redditi, DPR 633/72 per l’IVA), e tali sanzioni produrranno effetti riflessi anche in campo IRAP.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 141/E del 4 giugno 1998

La circolare ministeriale, prima commentario organico dell'IRAP, ha chiarito che ai fini dell'imposta i soggetti passivi devono osservare gli stessi obblighi documentali e contabili (libro giornale, libro inventari, registri IVA, scritture ausiliarie) prescritti dalle norme su imposte sui redditi e IVA, senza adempimenti aggiuntivi specifici.

Leggi il documento su def.finanze.it

Provvedimento Istruzioni alla dichiarazione IRAP 2025

Le istruzioni ribadiscono il principio di doppio binario: la dichiarazione IRAP è autonoma rispetto a quella dei redditi ma poggia sulle stesse scritture contabili. Ogni soggetto passivo deve dichiarare i componenti del valore della produzione anche se non ne deriva imposta dovuta.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Un’impresa deve tenere una contabilità separata ai fini IRAP?

No. L’art. 20 stabilisce che valgono gli stessi obblighi contabili e documentali previsti per le imposte sui redditi e per l’IVA. Non occorre istituire scritture aggiuntive specifiche per l’IRAP.

Quali registri sono rilevanti ai fini dell’art. 20?

Tutti i libri e registri previsti dal DPR 600/1973 (libro giornale, inventari, registri IVA in contabilità ordinaria) e dal DPR 633/1972 (registri delle fatture emesse e degli acquisti, registro dei corrispettivi) rilevano anche per l’IRAP.

Per quanto tempo devono essere conservati i documenti rilevanti ai fini IRAP?

Il rinvio agli obblighi IRES e IVA include le norme sulla conservazione: i documenti vanno conservati per dieci anni, in linea con quanto previsto dall’art. 22 DPR 600/73 e dalle norme IVA corrispondenti.

L’art. 20 riguarda anche gli obblighi dichiarativi IRAP?

No. La norma si riferisce esclusivamente agli obblighi documentali e contabili. La dichiarazione IRAP è disciplinata autonomamente dagli artt. 19 e seguenti del D.Lgs. 446/1997 e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che approvano il modello dichiarativo.

In caso di accertamento IRES, i rilievi contabili hanno effetto anche sull’IRAP?

Sì. Poiché la documentazione contabile è comune, i rilievi che emergono in sede di verifica fiscale per le imposte sui redditi o per l’IVA possono fondare contestazioni anche per l’IRAP, senza necessità di acquisire documentazione aggiuntiva.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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