Art. 23 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Accesso alle informazioni
In vigore dal 01/01/1998
1. L’Amministrazione finanziaria trasmette a ciascuna regione, con sistemi telematici o mediante supporti magnetici, le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi. 2. Gli elementi acquisiti nel corso dell’attività di controllo dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dagli organi regionali sono direttamente utilizzabili, rispettivamente, per l’accertamento dell’imposta regionale e dei tributi erariali. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell’anagrafe tributaria e di utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse fiscale.
In sintesi
Funzione dell’articolo 23 nel sistema IRAP
L’articolo 23 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’accesso alle informazioni fiscali nell’ambito del sistema di riscossione e accertamento dell’IRAP. La norma si colloca nella parte del decreto dedicata ai rapporti tra l’Amministrazione finanziaria statale e le regioni, riflettendo la natura «ibrida» dell’IRAP: un’imposta regionale nella destinazione del gettito, ma amministrata centralmente attraverso le strutture dell’Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Finanza.
La ratio della disposizione è garantire che le regioni, pur non disponendo di un proprio apparato accertativo autonomo, possano esercitare le proprie prerogative fiscali avvalendosi delle informazioni raccolte dall’Amministrazione statale. Simmetricamente, gli elementi acquisiti dagli organi regionali nell’attività di controllo sono messi a disposizione dell’Amministrazione erariale, realizzando un sistema di condivisione informativa che ottimizza l’uso delle risorse di controllo e riduce il rischio di duplicazioni o contraddizioni tra i due livelli di governo.
La trasmissione delle dichiarazioni alle regioni (comma 1)
Il primo comma stabilisce che l’Amministrazione finanziaria trasmette a ciascuna regione, con sistemi telematici o mediante supporti magnetici, le informazioni relative alle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi. Nella pratica attuale, la trasmissione avviene esclusivamente per via telematica, con modalità concordate tra l’Agenzia delle Entrate e le singole regioni nell’ambito delle convenzioni previste dall’art. 22 dello stesso decreto.
Le informazioni trasmesse comprendono i dati salienti delle dichiarazioni IRAP: base imponibile, imposta liquidata, versamenti effettuati, eventuali crediti riportati. Questa base dati consente alle regioni di effettuare controlli di coerenza e di monitorare il gettito atteso rispetto a quello effettivamente riscosso, segnalando eventuali anomalie all’Agenzia delle Entrate per l’apertura di procedimenti di accertamento.
Il riferimento ai «supporti magnetici», ormai tecnologicamente obsoleto, testimonia l’origine della norma alla fine degli anni Novanta, quando la trasmissione telematica non era ancora universalmente diffusa. Il legislatore ha mantenuto questa formulazione ampia per non vincolare la disposizione a tecnologie specifiche, consentendo l’adattamento ai nuovi standard informatici senza necessità di modifiche legislative.
L’utilizzabilità incrociata degli elementi di controllo (comma 2)
Il comma 2 introduce un principio di fondamentale importanza pratica: gli elementi acquisiti nel corso dell’attività di controllo dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria, dal Corpo della Guardia di Finanza e dagli organi regionali sono direttamente utilizzabili, rispettivamente, per l’accertamento dell’imposta regionale e dei tributi erariali.
Questo meccanismo di «utilizzabilità incrociata» opera in entrambe le direzioni. Se la Guardia di Finanza, nel corso di una verifica fiscale, acquisisce documentazione rilevante per l’IRAP (ad esempio, ricavi non dichiarati, costi fittizi, operazioni in nero), tali elementi possono essere trasmessi all’ufficio regionale competente per l’accertamento dell’imposta regionale, senza necessità di ulteriore attività investigativa dedicata. Analogamente, se un organo regionale nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo rileva irregolarità che possono avere rilevanza anche ai fini delle imposte erariali (IRES, IRPEF, IVA), tali informazioni vengono messe a disposizione degli uffici statali competenti.
L'«utilizzabilità diretta» indica che gli elementi raccolti non devono essere sottoposti a nuovi adempimenti procedurali per poter essere impiegati nell’accertamento del tributo diverso da quello per cui erano stati originariamente acquisiti: è sufficiente la trasmissione formale tra gli uffici competenti. Questo semplifica e accelera i procedimenti di accertamento, riducendo i tempi e i costi delle verifiche fiscali.
Il collegamento con l’anagrafe tributaria (comma 3)
Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, la definizione delle modalità di collegamento degli uffici regionali con il sistema informativo dell’anagrafe tributaria. Il decreto deve altresì stabilire le condizioni per l’utilizzazione dei servizi dell’anagrafe tributaria da parte degli uffici regionali, anche ai fini dello scambio di informazioni di interesse fiscale.
L’anagrafe tributaria è il sistema informativo centralizzato che raccoglie i dati fiscali di tutti i contribuenti italiani: codici fiscali e partite IVA, dichiarazioni dei redditi e dell’IVA, dati catastali, movimentazioni bancarie acquisite ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 605/1973. L’accesso delle regioni a questo sistema, sia pure con modalità regolamentate, costituisce uno strumento potente per l’attività di controllo dell’IRAP, consentendo di incrociare i dati regionali con le informazioni disponibili a livello centrale e di individuare anomalie o incongruenze.
La previsione della Conferenza Stato-Regioni come sede consultiva per l’adozione del decreto ministeriale riflette il carattere collaborativo del sistema di federalismo fiscale delineato dal decreto: le regioni non subiscono passivamente le regole fissate dallo Stato, ma partecipano alla loro elaborazione attraverso il meccanismo concertativo della Conferenza.
Il quadro normativo di riferimento e l’evoluzione del sistema
L’art. 23 va letto in combinato disposto con altre disposizioni del D.Lgs. 446/97 che disciplinano i rapporti tra Stato e regioni nella gestione dell’IRAP: l’art. 22 sulle convenzioni tra Agenzia delle Entrate e regioni, l’art. 24 sulla potestà accertativa, e l’art. 25 sui termini di decadenza per l’accertamento. Insieme, queste norme costruiscono un sistema integrato di amministrazione di un’imposta che, pur essendo regionale nel gettito, mantiene una gestione sostanzialmente accentrata sul piano della riscossione e del controllo.
Nel corso degli anni, il sistema di trasmissione delle informazioni ha subito una profonda evoluzione tecnologica: dalla trasmissione su supporti fisici alla cooperazione applicativa in rete, fino alle piattaforme di interoperabilità sviluppate nell’ambito del progetto SIOPE (Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici) e delle iniziative di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Il quadro normativo dell’art. 23, per la sua flessibilità tecnologica, ha retto a questi cambiamenti senza necessità di aggiornamenti formali.
Implicazioni per i contribuenti e per i consulenti
Dal punto di vista del contribuente, l’art. 23 ha due implicazioni rilevanti. La prima è che la dichiarazione IRAP presentata all’Agenzia delle Entrate è automaticamente conoscibile dalla regione di competenza, che può quindi avviare proprie elaborazioni e segnalazioni anche senza essere direttamente coinvolta nel procedimento dichiarativo. La seconda è che gli elementi raccolti in una verifica fiscale ordinaria (ad esempio, nell’ambito di un controllo IRES o IVA) possono essere utilizzati anche per l’accertamento IRAP, senza che sia necessaria una verifica ad hoc dedicata a questa imposta.
Per il consulente, è importante tenere presente che la coerenza tra la dichiarazione IRAP e le dichiarazioni dei redditi e IVA non è solo un requisito formale ma anche una garanzia sostanziale: incongruenze tra i dati trasmessi alle regioni e quelli presenti nell’anagrafe tributaria possono generare segnalazioni automatizzate che sfociano in richieste di chiarimenti o in accertamenti. Una gestione accurata e coerente di tutti gli adempimenti fiscali riduce il rischio di tali segnalazioni.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Provvedimento Istruzioni IRAP 2026 - Anagrafe tributaria
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia richiama il sistema di accesso alle informazioni dichiarative IRAP tramite l'anagrafe tributaria: i dati delle dichiarazioni confluiscono nel sistema informativo nazionale a supporto dei controlli regionali e statali, con regole sull'utilizzo da parte delle Regioni titolari del gettito.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itProvvedimento Accesso banche dati Anagrafe tributaria
Agenzia delle Entrate
La scheda dell'Agenzia descrive le modalita' di accesso alle banche dati dell'anagrafe tributaria - incluse le informazioni IRAP - da parte di soggetti istituzionali abilitati (uffici giudiziari, enti previdenziali, Regioni), nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati e dei vincoli di riservatezza.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Le regioni hanno accesso diretto alle dichiarazioni IRAP presentate dai contribuenti?
Non direttamente, ma tramite trasmissione da parte dell’Amministrazione finanziaria statale ex art. 23, c. 1, D.Lgs. 446/97. I dati vengono inviati con sistemi telematici secondo le modalità convenute tra Agenzia delle Entrate e singole regioni.
Gli elementi acquisiti in una verifica IRES possono essere usati per accertare l’IRAP?
Sì. Il comma 2 dell’art. 23 stabilisce che gli elementi acquisiti in sede di controllo dagli uffici statali, dalla Guardia di Finanza e dagli organi regionali sono direttamente utilizzabili per l’accertamento dell’IRAP e dei tributi erariali, senza necessità di ulteriore attività investigativa.
Chi stabilisce le modalità di collegamento tra uffici regionali e anagrafe tributaria?
Un decreto del Ministro delle Finanze, adottato sentita la Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell’art. 23, c. 3. Il meccanismo concertativo garantisce che le regioni partecipino alla definizione delle regole di accesso al sistema informativo centralizzato.
L’art. 23 prevede obblighi procedurali specifici per l’utilizzazione incrociata degli elementi di controllo?
No: la norma stabilisce che l’utilizzabilità è «diretta», il che significa che non sono richiesti adempimenti procedurali aggiuntivi. Gli uffici devono solo trasmettere formalmente gli elementi all’ufficio competente per il tributo diverso.
Perché la dichiarazione IRAP deve essere coerente con le dichiarazioni IRES e IVA?
Perché l’art. 23 permette un incrocio automatico tra i dati trasmessi alle regioni e quelli dell’anagrafe tributaria. Incongruenze possono generare segnalazioni di anomalia che sfociano in accertamenti, rendendo la coerenza tra i diversi adempimenti una garanzia sostanziale oltre che formale.