Art. 25 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Disciplina temporanea
In vigore dal 01/01/1998
1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di cui all’articolo 24, per le attività di controllo e rettifica della dichiarazione, per l’accertamento e per la riscossione dell’imposta regionale, nonché per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ad eccezione degli articoli 38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 2. Le regioni, le provincie e i comuni partecipano all’attività di cui al comma 1 segnalando elementi e notizie utili, collaborando, eventualmente anche tramite le apposite commissioni paritetiche di cui al terzo periodo, con osservazioni e proposte alla predisposizione dei programmi di accertamento degli uffici dell’Amministrazione finanziaria. Le modalità di attuazione di questa disposizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare a norma dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con il medesimo decreto possono essere istituite e disciplinate commissioni paritetiche per la stesura di programmi di accertamento.
In sintesi
Contesto e funzione della disciplina transitoria
L’articolo 25 del D.Lgs. 446/1997 nasce dall’esigenza di colmare un vuoto normativo inevitabile: il decreto istitutivo dell’IRAP attribuisce alle regioni la potestà di dotarsi di proprie leggi per la gestione del tributo (articolo 24), ma al momento dell’entrata in vigore del decreto tali leggi regionali non esistevano ancora. La norma in esame colma questo vuoto stabilendo che, fino al momento in cui le leggi regionali acquistano efficacia, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi per tutto ciò che attiene al controllo delle dichiarazioni, all’accertamento, alla riscossione e al contenzioso dell’IRAP.
In concreto, il regime transitorio ha avuto un’applicazione molto più duratura di quanto originariamente previsto: la potestà legislativa regionale sull’IRAP non è mai stata esercitata in modo organico e sistematico da tutte le regioni, con il risultato che le regole statali di accertamento e riscossione richiamate dall’articolo 25 hanno continuato a operare come disciplina generale del tributo per decenni.
Il rinvio al DPR 600/1973 e le esclusioni espresse
Il rinvio operato dal comma 1 alle «disposizioni in materia di imposte sui redditi» va letto principalmente come rimando al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che disciplina l’accertamento delle imposte sui redditi, e al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di processo tributario. La scelta di applicare queste norme all’IRAP era naturale, poiché l’imposta regionale condivideva con le imposte sui redditi numerosi aspetti strutturali: la dichiarazione annuale, il periodo d'imposta, le modalità di versamento e l’organizzazione degli uffici finanziari competenti.
Il legislatore ha tuttavia escluso l’applicabilità degli articoli 38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del DPR 600/1973. Le esclusioni riguardano in particolare le modalità di accertamento «sintetico» del reddito delle persone fisiche (art. 38, commi 4-7), le disposizioni sull’accertamento per i redditi da lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 44) e quelle sui redditi da capitale (art. 45). Si tratta di istituti strutturalmente incompatibili con la natura dell’IRAP, tributo a base produttiva e non reddituale personale, che non si presta a ricostruzioni sintetiche del reddito del contribuente persona fisica.
La collaborazione degli enti territoriali all’attività di accertamento
Il comma 2 introduce un meccanismo di cooperazione istituzionale tra l’Amministrazione finanziaria statale e gli enti territoriali beneficiari del gettito IRAP: regioni, province e comuni. Tali enti sono chiamati a partecipare attivamente all’attività di controllo segnalando agli uffici finanziari elementi e notizie utili all’accertamento, collaborando alla predisposizione dei programmi di accertamento e formulando osservazioni e proposte.
La partecipazione degli enti locali è giustificata dalla natura stessa dell’IRAP come tributo a gettito regionale: le regioni, che beneficiano delle entrate, hanno un interesse diretto nell’efficace recupero dell’imposta evasa o elusa. Analogamente, il fatto che i comuni e le province siano destinatari di quote del gettito incentiva la loro collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.
Il decreto ministeriale attuativo e le commissioni paritetiche
Le modalità operative della collaborazione tra Amministrazione finanziaria ed enti territoriali sono demandate a un decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali di cui al D.Lgs. 281/1997, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto. Il termine previsto era il 1998, ma come accade spesso per norme di attuazione di questo tipo, l’esercizio pieno della delega ha richiesto tempi più lunghi.
Lo stesso decreto poteva istituire e disciplinare commissioni paritetiche tra Amministrazione finanziaria ed enti territoriali per la stesura dei programmi di accertamento. Le commissioni paritetiche rappresentano uno strumento di raccordo operativo tra il livello statale e quello regionale/locale, con l’obiettivo di coordinare le priorità di controllo e di rendere efficiente l’uso delle informazioni disponibili a entrambi i livelli.
Rilevanza pratica e superamento del regime transitorio
Come accennato, la disciplina transitoria dell’articolo 25 non è mai stata completamente superata sul piano pratico. Le leggi regionali sull’IRAP di cui all’articolo 24 hanno avuto un’attuazione parziale e disomogenea. La maggior parte delle regioni si è limitata a esercitare la potestà di variazione dell’aliquota, senza dotarsi di una disciplina organica dell’accertamento e del contenzioso. Ne consegue che le regole statali del DPR 600/1973 e del D.Lgs. 546/1992 hanno continuato a operare come disciplina generale per l’IRAP anche dopo la riforma del federalismo fiscale del 2009 (D.Lgs. 68/2011).
Questo assetto ha implicazioni pratiche rilevanti per i contribuenti: i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento IRAP si propongono alle corti di giustizia tributaria competenti secondo le regole generali del processo tributario; i termini di decadenza per l’accertamento sono quelli del DPR 600/1973; le norme sul condono e sulla definizione agevolata si applicano all’IRAP nei limiti in cui le singole disposizioni ne prevedano l’inclusione.
Sanzioni e riscossione nel regime transitorio
Il rinvio alle disposizioni in materia di imposte sui redditi riguarda anche le sanzioni amministrative tributarie e la riscossione coattiva. Dopo la riforma del sistema sanzionatorio operata dal D.Lgs. 471/1997 (contestualmente al D.Lgs. 446/1997), le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione IRAP trovano disciplina specifica nell’articolo 32 del medesimo decreto per ciascun tipo di violazione, ma le regole procedurali (notifica degli atti, termini, definizioni agevolate) seguono il modello delle imposte sui redditi.
Domande frequenti
Le regole del DPR 600/1973 si applicano all’IRAP anche dopo che le regioni hanno emanato proprie leggi?
Solo in via residuale. L’art. 25 prevede che il rinvio al DPR 600/73 operi finché non hanno effetto le leggi regionali di cui all’art. 24. Dove le regioni hanno disciplinato organicamente accertamento, contenzioso e riscossione IRAP con proprie leggi, queste prevalgono. In pratica però la maggior parte delle regioni non ha emanato tali leggi in modo sistematico, rendendo il rinvio statale ancora largamente operante.
Perché sono escluse le disposizioni degli artt. 38, commi 4-7, 44 e 45 del DPR 600/73 dall’applicazione all’IRAP?
Perché si tratta di norme sull’accertamento sintetico del reddito personale (art. 38, commi 4-7) e su redditi da lavoro dipendente e da capitale (artt. 44-45), istituti strutturalmente incompatibili con la base imponibile IRAP, che è produttiva e non personale-reddituale.
In che modo una regione può partecipare all’attività di accertamento IRAP sul proprio territorio?
Secondo il comma 2, le regioni (e gli altri enti territoriali) collaborano segnalando agli uffici dell’Amministrazione finanziaria elementi e notizie utili all’accertamento, e partecipando tramite eventuali commissioni paritetiche alla predisposizione dei programmi di controllo. Le modalità operative sono stabilite con decreto ministeriale d'intesa con la Conferenza unificata.
I ricorsi IRAP vanno presentati alle corti di giustizia tributaria ordinarie?
Sì. Poiché il rinvio dell’art. 25 include le disposizioni sul contenzioso tributario, il processo IRAP segue le regole del D.Lgs. 546/1992. I ricorsi si propongono alla corte di giustizia tributaria di primo grado competente per territorio, con gli stessi termini e modalità previsti per le imposte sui redditi.
Il regime transitorio dell’art. 25 è ancora in vigore?
Sì, in larga parte. Non essendo intervenute leggi regionali organiche sull’accertamento e la riscossione IRAP nella quasi totalità delle regioni, il rinvio al DPR 600/1973 continua a operare come disciplina generale dell’imposta regionale sulle attività produttive.