Art. 27 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Compartecipazione dei comuni e delle province al gettito dell’imposta
In vigore dal 01/01/1998
1. A decorrere dall’anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive pari, per il comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per imposta comunale per l’esercizio di impresa, arti e professioni, al netto della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all’ammontare di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell’articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. 2. Gli importi dovuti ai comuni e alle provincie a norma del comma 1 sono ad essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno tali importi sono commisurati all’ammontare del gettito riscosso nel 1996 risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da effettuare nell’anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base alle risultanze dei rendiconti per l’anno 1997. Gli importi dovuti sono determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni necessarie, ne dà comunicazione ai comuni e alle provincie entro il 30 giugno del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le Regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall’anno 1999, i predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica. 3. L’importo corrispondente alla quota spettante allo Stato di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, è versato nei termini quivi indicati dalle province allo Stato per le finalità di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, secondo le vigenti disposizioni per il versamento della suddetta quota. 4. Le regioni possono attribuire alle province e ai comuni quote di compartecipazione al gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo criteri stabiliti con propria legge. 5. […] (1). 6. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d’Aosta e le provincie autonome di Trento e Bolzano, nell’esercizio dei poteri in materia di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare gli effetti finanziari negativi conseguenti all’attuazione del presente decreto. Note: (1) Comma abrogato dall’art. 12, comma 1, DLgs. 10.4.1998 n. 137, pubblicata in G.U. 11.5.1998 n. 107. Testo precedente: “Nei confronti dei comuni e delle province che istituiscono l’addizionale di cui all’articolo 28 viene meno, dall’anno in cui questa ha effetto, l’obbligo della regione di cui al comma 1.“.
In sintesi
Genesi e funzione della compartecipazione
L’articolo 27 del D.Lgs. 446/97 disciplina la compartecipazione di comuni e province al gettito IRAP. Questa disposizione è il meccanismo di compensazione che il legislatore del 1997 ha previsto per neutralizzare gli effetti finanziari negativi che l’istituzione dell’IRAP provocava agli enti locali: con l’entrata in vigore dell’imposta venivano soppressi una serie di tributi locali preesistenti, tra cui la tassa di concessione comunale e l’imposta comunale per l’esercizio di impresa, arti e professioni (ICIAP). I comuni e le province perdevano così entrate proprie, che dovevano essere compensate attraverso una quota del gettito del nuovo tributo regionale.
La quota spettante ai comuni (comma 1)
Il comma 1 stabilisce il criterio di calcolo della quota spettante a ciascun comune: essa è pari al gettito riscosso nel 1997 per le tasse di concessione comunale e per l’ICIAP, al netto della quota di spettanza della provincia. Si tratta dunque di un importo fisso storico, ancorato al gettito dell’anno di entrata in vigore dell’IRAP. La quota spettante alla provincia è a sua volta pari all’ammontare della quota che la provincia riceveva in base alla disciplina previgente (art. 6 del D.L. 66/89, convertito dalla L. 144/89), al lordo della quota spettante allo Stato.
Le modalità di versamento (comma 2)
Gli importi dovuti ai comuni e alle province sono versati dalla regione nel mese di luglio di ogni anno. Nell’anno di prima applicazione, il riferimento è al gettito riscosso nel 1996 dai rendiconti consuntivi, con un conguaglio nell’anno successivo basato sui dati definitivi del 1997. La regione è tenuta a comunicare gli importi ai comuni e alle province entro il 30 giugno dell’anno di prima e della seconda applicazione. Il legislatore qualifica espressamente questi importi come "somme a destinazione vincolata" per le regioni: non possono essere utilizzati per altri scopi. Dal 1999 gli importi sono aggiornati annualmente applicando il tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica, garantendo agli enti locali il mantenimento del potere d'acquisto dei trasferimenti.
La quota spettante allo Stato (comma 3)
Il comma 3 disciplina la quota spettante allo Stato, corrispondente alla parte che le province devono versare allo Stato nei termini indicati al comma 2. Questa quota è destinata alle finalità dell’art. 1-bis del D.L. 599/96 (convertito dalla L. 5/97). Si tratta di una partita contabile che passa attraverso le province per essere retrocessa allo Stato, in attuazione del complessivo riordino finanziario avviato con l’istituzione dell’IRAP.
La facoltà regionale di attribuire quote aggiuntive (comma 4)
Il comma 4 introduce una facoltà discrezionale per le regioni: esse possono attribuire a province e comuni quote di compartecipazione al gettito IRAP ulteriori rispetto a quelle obbligatorie del comma 1, anche al fine di finanziare le funzioni delegate agli enti locali, secondo criteri stabiliti con propria legge regionale. Si tratta di uno strumento di federalismo fiscale regionale che consente alle regioni di modulare la distribuzione delle risorse IRAP tra i diversi livelli istituzionali del territorio.
Regioni a statuto speciale e province autonome (comma 6)
Il comma 6 garantisce le autonomie speciali: le Regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono autonomamente, nell’esercizio dei poteri in materia di finanza locale, a disciplinare i rapporti finanziari con gli enti locali del proprio territorio, assicurando comunque le risorse finanziarie necessarie a compensare gli effetti negativi derivanti dall’istituzione dell’IRAP. Il rispetto del principio di autonomia speciale non può tuttavia tradursi in una riduzione delle risorse agli enti locali.
Il comma 5 abrogato: un cenno storico
Il comma 5, oggi abrogato dal D.Lgs. 137/98, prevedeva originariamente che i comuni e le province che avessero istituito l’addizionale IRAP (art. 28 D.Lgs. 446/97) perdessero il diritto alla compartecipazione ex comma 1 dall’anno in cui l’addizionale avesse effetto. Si trattava di un meccanismo di compensazione automatica tra le due fonti di finanziamento locale. L’abrogazione della disposizione ha semplificato il quadro normativo, ma ha anche reso inoperante la logica di intercambiabilità tra compartecipazione e addizionale locale che il legislatore originario aveva concepito.
Rilievo pratico oggi
L’art. 27 ha oggi rilevanza soprattutto storica e di principio, essendo i meccanismi di finanziamento degli enti locali stati profondamente ridisegnati dalla legislazione sul federalismo fiscale (L. 42/2009 e decreti attuativi) e dalle successive riforme. I trasferimenti basati sul gettito storico del 1997 sono stati progressivamente integrati o sostituiti da nuovi meccanismi perequativi. Tuttavia, la norma rimane vigente e i diritti pregressi degli enti locali basati su di essa possono ancora rilevare in sede di contenzioso erariale o di rendicontazione regionale.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare n. 141/E del 4 giugno 1998
Agenzia delle Entrate
Il primo commentario ministeriale dell'IRAP ha chiarito il meccanismo di compartecipazione: a partire dall'anno di entrata in vigore del tributo, le Regioni devolvono a Comuni e Province una quota del gettito pari, per i Comuni, all'ammontare percepito nel 1997 per le tasse di concessione comunale e l'imposta comunale sull'esercizio di imprese, arti e professioni, al netto della quota provinciale. Disciplina poi superata dal federalismo fiscale (D.Lgs. 56/2000).
Leggi il documento su def.finanze.itDomande frequenti
Perché i comuni ricevono una quota del gettito IRAP?
L’istituzione dell’IRAP nel 1997 ha comportato la soppressione di tributi locali preesistenti (tassa di concessione comunale, ICIAP). L’art. 27 compensa questa perdita devolvendo ai comuni una quota del gettito IRAP pari al gettito storico dei tributi soppressi, aggiornata annualmente con il tasso d'inflazione programmato.
Entro quando le regioni devono versare la quota IRAP ai comuni?
Entro il mese di luglio di ciascun anno. Gli importi sono determinati dalla regione, comunicati agli enti locali entro il 30 giugno e versati entro luglio. La norma li qualifica come somme a destinazione vincolata per le regioni, che non possono utilizzarle per altri scopi.
Gli importi della compartecipazione IRAP vengono aggiornati nel tempo?
Sì. Dal 1999, il comma 2 dell’art. 27 prevede che gli importi siano incrementati annualmente in misura pari al tasso programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica del Governo, per preservarne il valore reale.
Le regioni a statuto speciale devono applicare l’art. 27 in modo identico alle regioni ordinarie?
No. Il comma 6 consente alle Regioni Friuli Venezia-Giulia, Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e Bolzano di disciplinare autonomamente i rapporti finanziari con i propri enti locali, purché ne assicurino le risorse necessarie a compensare gli effetti negativi dell’IRAP.