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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 26 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell’imposta

In vigore dal 01/01/1998

1. È attribuita allo Stato una quota del gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 25, comma 1. La disposizione del primo periodo si applica fino all’anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge regionale di cui all’articolo 24, regolatrice delle dette attività. 2. È altresì attribuita allo Stato una ulteriore quota del gettito di cui al comma 1 a compensazione della perdita di gettito derivante dall’abolizione dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese. La quota è determinata in un ammontare pari al gettito della predetta imposta riscosso nell’ultimo periodo di imposta nel quale essa è stata applicata. Questa disposizione si applica limitatamente al gettito dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo al primo periodo di imposta della sua DLgs. 15.12.1997 n. 446 – Art. 27-28 27 applicazione e al successivo. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è determinata la quota di cui al comma 1 e le relative modalità di attribuzione. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza Stato-Regioni, è determinata la quota di cui al comma 2 e le relative modalità di attribuzione.

In sintesi

  • L’art. 26 attribuisce allo Stato una quota del gettito IRAP a compensazione dei costi di gestione (comma 1).
  • Una seconda quota compensa la perdita di gettito derivante dall’abolizione dell’imposta sul patrimonio netto (comma 2).
  • La quota compensativa patrimonio netto è parametrata al gettito dell’ultimo periodo di applicazione di tale imposta.
  • I decreti interministeriali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definiscono importi e modalità di attribuzione.
  • Le quote si applicano solo nei primissimi periodi d'imposta IRAP (1998 e 1999 per la quota patrimonio netto).
Il quadro istituzionale: IRAP come imposta regionale con quota erariale

L’art. 26 del D.Lgs. 446/1997 disciplina una delle peculiarità sistemiche dell’IRAP nella sua fase di avvio: nonostante il tributo sia formalmente un’imposta regionale, una quota del suo gettito veniva attribuita allo Stato per finalità specifiche. Questa struttura rifletteva le caratteristiche del federalismo fiscale italiano degli anni Novanta, caratterizzato da un difficile equilibrio tra autonomia tributaria delle regioni e esigenze finanziarie dello Stato centrale.

La quota statale per i costi di gestione (comma 1)

Il primo comma prevede che allo Stato sia attribuita una quota del gettito IRAP riscosso in ciascuna regione a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 25 comma 1. Quest'ultima disposizione si riferisce all’attività di accertamento, liquidazione e riscossione dell’IRAP svolta dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria statale per conto delle regioni.

La ratio è chiara: le regioni beneficiano del gettito IRAP, ma l’apparato di accertamento e riscossione era (e in larga parte rimane) quello statale. È pertanto equo che una quota del gettito rimanga allo Stato a titolo di corrispettivo per i servizi resi. La misura della quota è determinata con decreto interministeriale (Ministro delle finanze e Ministro del tesoro) d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

La norma precisa che questa disposizione si applica fino all’anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge regionale di cui all’art. 24, che disciplina le attività di liquidazione e accertamento gestite direttamente dalla regione. In sostanza, nel momento in cui una regione acquisisce piena autonomia nella gestione operativa dell’IRAP, la quota erariale per i costi di gestione cessa di essere dovuta.

La quota compensativa per l’abolizione dell’imposta sul patrimonio netto (comma 2)

Il secondo comma introduce una quota aggiuntiva, motivata da ragioni storiche precise. L’istituzione dell’IRAP ha comportato l’abolizione di una serie di tributi preesistenti (elencati nell’art. 36 e seguenti del decreto), tra cui l’imposta sul patrimonio netto delle imprese. Quest'ultima era un’imposta erariale che produceva gettito a favore dello Stato: la sua soppressione ha quindi determinato una perdita di entrate per l’Erario.

Per compensare questa perdita, il comma 2 attribuisce allo Stato una quota aggiuntiva del gettito IRAP, parametrata all’importo del gettito dell’imposta sul patrimonio netto riscosso nell’ultimo periodo di imposta nel quale essa era stata applicata. La quantificazione avviene quindi con riferimento al dato storico effettivo, non a stime prospettiche.

Questa quota compensativa si applica limitatamente al gettito IRAP relativo al primo e al secondo periodo d'imposta di applicazione dell’IRAP, ossia al 1998 e al 1999. La limitazione temporale riflette la logica transitoria: dopo due anni, lo Stato avrebbe dovuto aver adeguato i propri equilibri finanziari alla nuova struttura del prelievo.

I decreti attuativi

Il comma 3 definisce le modalità di determinazione delle quote attraverso decreti interministeriali. Per la quota di cui al comma 1, il decreto è adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. Per la quota di cui al comma 2, il procedimento è analogo ma non richiede l’intesa, bensì la sola consultazione della Conferenza (sentita la Conferenza Stato-Regioni).

La distinzione procedurale tra intesa (necessaria per il comma 1) e semplice consultazione (sufficiente per il comma 2) riflette la diversa natura delle due quote: la prima riguarda la compensazione di costi che ineriscono al rapporto continuativo tra Stato e regioni nella gestione del tributo, mentre la seconda è una compensazione una tantum a favore dello Stato per una perdita di gettito storicamente determinata.

Rilevanza attuale della norma

L’art. 26 è oggi una norma di interesse prevalentemente storico. Le quote ivi previste erano temporalmente limitate al periodo di primo avvio dell’IRAP (1998-1999 per la quota patrimonio netto) o subordinate a condizioni (mancanza di autonomia gestionale regionale per la quota costi) che nel tempo si sono evolute. Tuttavia, la norma mantiene rilevanza per la comprensione della struttura originaria del tributo e per eventuali contestazioni o chiarimenti relativi ai primissimi periodi di applicazione dell’IRAP.

Sul piano ordinamentale, il meccanismo dell’art. 26 illustra come il legislatore del 1997 avesse affrontato il problema del passaggio dalla fiscalità erariale centralizzata a un modello di federalismo fiscale regionale: non con un taglio netto, ma con un sistema di compensazioni transitorie che attenuassero l’impatto della riforma sui bilanci statali.

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Circolare Min. Finanze n. 141/E del 4 giugno 1998

Commenta l'impianto del D.Lgs. 446/1997 e illustra il meccanismo di attribuzione allo Stato di quote del gettito IRAP a compensazione dei costi gestionali del tributo e della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, secondo i criteri rinviati a decreti del Ministro delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

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Domande frequenti

Perché lo Stato tratteneva una quota del gettito IRAP, che è un’imposta regionale?

L’art. 26 prevedeva due quote erariali: una a compensazione dei costi sostenuti dallo Stato per le attività di accertamento e riscossione svolte per conto delle regioni (comma 1), e una a compensazione della perdita di gettito derivante dall’abolizione dell’imposta sul patrimonio netto (comma 2).

Per quanti anni era applicabile la quota compensativa per l’abolizione dell’imposta sul patrimonio netto?

Solo per i primi due periodi d'imposta di applicazione dell’IRAP, cioè il 1998 e il 1999. La norma era espressamente transitoria e limitata al primo avvio del tributo.

Come si determina la quota statale per i costi di gestione?

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. L’intesa istituzionale riflette la natura del rapporto tra Stato e regioni nella gestione dell’IRAP.

Quando cessa di applicarsi la quota erariale per i costi di gestione?

Dal momento in cui ha effetto la legge regionale di cui all’art. 24 D.Lgs. 446/1997, con cui la regione assume autonomamente le funzioni di liquidazione e accertamento. In quel caso, non avendo più lo Stato costi da compensare, la quota non è più dovuta.

Come veniva calcolata la quota compensativa per la perdita di gettito da patrimonio netto?

Era pari al gettito dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese riscosso nell’ultimo periodo d'imposta di applicazione di tale imposta, secondo i dati effettivi storici e non stime preventive.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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