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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 15 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Spettanza dell’imposta

In vigore dal 01/01/1998

1. L’imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato.

In sintesi

  • L’IRAP è dovuta alla regione nel cui territorio si realizza il valore della produzione netta.
  • Criterio territoriale: luogo di esercizio dell’attività, non sede legale o domicilio fiscale.
  • Per attività multi-regionale, le regole di riparto sono fissate dagli artt. 12-14 del decreto.
  • Il soggetto attivo del rapporto tributario è la regione, non lo Stato centrale.
La regione come soggetto attivo del tributo

L’articolo 15 del D.Lgs. 446/1997 contiene una sola proposizione normativa, ma di importanza sistematica fondamentale: stabilisce che il soggetto attivo del rapporto tributario IRAP non è lo Stato bensì la regione nel cui territorio viene realizzato il valore della produzione netta. Questa disposizione è la pietra angolare dell’intero impianto del tributo regionale, in quanto determina a chi spetta il gettito e, di conseguenza, quale ente territoriale ha la legittimazione a richiedere il pagamento, a effettuare accertamenti (nei limiti dell’art. 24) e a ricevere i versamenti.

La norma va letta in connessione con l’art. 1 del decreto, che qualifica l’IRAP come imposta regionale, con l’art. 24, che attribuisce alle regioni a statuto ordinario la potestà normativa di disciplinare le procedure applicative, e con gli artt. 12, 13 e 14, che regolano la ripartizione del valore della produzione netta quando un contribuente svolge attività in più regioni contemporaneamente.

Il criterio di collegamento territoriale: il luogo di esercizio

La disposizione individua come criterio di collegamento il luogo in cui il valore della produzione netta "è realizzato". Questa formula, apparentemente generica, va interpretata alla luce dell’art. 12, il quale stabilisce che per i soggetti che esercitano l’attività nel territorio di più regioni, il valore della produzione netta si ripartisce tra le varie regioni in proporzione alla retribuzione spettante al personale addetto stabilmente in ciascuna regione. Il criterio sostanziale è dunque quello dell’ubicazione fisica delle strutture organizzative, stabilimenti, uffici, cantieri, non quello della sede legale o del domicilio fiscale del contribuente.

Questa scelta è coerente con la ratio dell’imposta: l’IRAP vuole tassare il valore aggiunto prodotto in un determinato territorio, inteso come spazio economico nel quale si svolge l’attività organizzata. Il luogo di esercizio dell’attività meglio di qualsiasi altro criterio approssima il luogo in cui le infrastrutture regionali (strade, scuole, ospedali, servizi amministrativi) sono state utilizzate per produrre quel valore. La sede legale, al contrario, potrebbe essere collocata in una regione diversa da quella in cui si svolge concretamente l’attività produttiva, creando una discrasia tra chi fruisce dei servizi pubblici regionali e chi riceve il gettito tributario.

Unicità regionale e pluriregionalità

Quando un contribuente opera esclusivamente nel territorio di una singola regione, l’applicazione dell’art. 15 è lineare: l’intero valore della produzione netta è attribuito a quella regione, e il versamento dell’imposta deve essere effettuato a favore di essa. Il contribuente compila la sezione del modello IRAP relativa alla regione di esercizio e applica l’aliquota vigente in quella regione per il periodo d'imposta.

La situazione si complica significativamente per i soggetti pluriregionali, ovvero quelli che dispongono di stabilimenti, uffici o comunque strutture organizzative in più regioni. In questi casi, l’art. 12 introduce il meccanismo di ripartizione proporzionale basato sulle retribuzioni del personale addetto, e l’art. 15 trova applicazione distinta per ciascuna quota del valore della produzione netta attribuita a ciascuna regione. Il contribuente pluriregionale è quindi debitore verso più regioni, ciascuna per la quota di IRAP ad essa spettante.

Implicazioni pratiche per i contribuenti

La corretta individuazione della regione destinataria del tributo ha implicazioni operative di rilievo. Sul piano dichiarativo, il modello IRAP prevede sezioni dedicate alla ripartizione regionale del valore della produzione netta e alla liquidazione dell’imposta per singola regione, con la possibilità di applicare aliquote diverse in ciascuna regione (e, di conseguenza, di beneficiare o subire addizionali e deduzioni regionali differenziate). Sul piano dei versamenti, il codice tributo F24 deve essere abbinato al codice regione corretto, pena la compensazione impropria tra posizioni creditorie verso regioni diverse.

Un errore frequente nella pratica professionale riguarda le imprese che aprono nuove sedi secondarie o unità locali in regioni diverse da quella della sede principale: se il personale non viene assegnato stabilmente alla nuova sede, il valore della produzione potrebbe essere interamente attribuito alla regione originaria, anche se una parte dell’attività si svolge altrove. L’attribuzione stabile del personale, documentata con le scritture del libro unico del lavoro, è quindi elemento dirimente per la corretta applicazione dell’art. 15 in combinato con l’art. 12.

Profili di diritto interregionale e risoluzione dei conflitti

La spettanza regionale dell’IRAP può dare luogo a controversie di natura interregionale quando vi siano dubbi sull’effettiva ubicazione delle strutture produttive o sull’assegnazione del personale. In questi casi, la competenza all’accertamento spetta all’amministrazione regionale ai sensi dell’art. 24, c. 3, e il riparto tra regioni deve essere risolto applicando i criteri degli artt. 12-14. Non esiste, allo stato, un meccanismo di accordo preventivo (ruling) tra regioni per la risoluzione di controversie sul riparto interregionale, il che rende questo profilo particolarmente critico per i contribuenti con attività frammentate su più territori regionali.

Pronunce della Corte Costituzionale

Sentenza n. 296/2003

La Corte ha qualificato l'IRAP come tributo proprio derivato, istituito con legge statale ma il cui gettito è attribuito alle Regioni. Ne deriva che la spettanza dell'imposta segue la legge statale e l'autonomia regionale incontra il limite dell'art. 117 Cost.

Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.it

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Istruzioni Modello IRAP 2025 - Quadro IR (ripartizione regionale)

Le istruzioni ministeriali dettagliano i criteri di ripartizione del valore della produzione netta tra le Regioni quando l'attività è svolta in più territori, indicando i parametri (retribuzioni, depositi, premi, costi) per ciascuna categoria di soggetti passivi.

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Domande frequenti

Un’impresa con sede legale in Lombardia ma con tutto il personale e gli impianti in Piemonte deve pagare l’IRAP al Piemonte?

Sì. Il criterio dell’art. 15 è il luogo di realizzazione del valore della produzione netta, non la sede legale. Se il personale e l’attività sono stabili in Piemonte, l’IRAP spetta a quella regione, applicando l’aliquota piemontese vigente per il periodo d'imposta.

Come si determina la quota IRAP spettante a ciascuna regione per un’impresa pluriregionale?

L’art. 12 stabilisce che il valore della produzione netta si ripartisce tra le regioni in proporzione alle retribuzioni del personale addetto stabilmente in ciascuna regione. Ogni regione riceve la quota di IRAP corrispondente al peso retributivo del personale ivi allocato.

L’aliquota IRAP è la stessa in tutte le regioni?

No. Ogni regione può modificare l’aliquota ordinaria nei limiti fissati dalla legge statale (in genere maggiorazione o riduzione di un punto percentuale). Contribuenti pluriregionali pagano IRAP applicando l’aliquota di ciascuna regione alla quota di valore della produzione ad essa attribuita.

Se l’impresa versa erroneamente l’IRAP alla regione sbagliata, come si corregge?

L’errore va corretto tramite dichiarazione integrativa e nuovo versamento alla regione corretta. L’importo versato alla regione sbagliata non può essere direttamente compensato, ma può essere chiesto a rimborso. L’ufficio competente a gestire la rettifica dipende da come la regione interessata ha organizzato le proprie funzioni di accertamento e rimborso.

L’art. 15 si applica anche agli enti pubblici economici e agli enti non commerciali?

Sì. Il criterio di spettanza regionale dell’art. 15 vale per tutti i soggetti passivi IRAP di cui all’art. 3, indipendentemente dalla natura giuridica o dalla modalità di calcolo della base imponibile. Anche per enti non commerciali e soggetti pubblici, l’imposta è dovuta alla regione dove si svolge l’attività.

Fonti consultate: 2 fontei verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio, CCII, TUE, Accertamento, Successioni). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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