Art. 13 D.Lgs. 446/97 (IRAP) – Disposizioni concernenti il GEIE
In vigore dal 01/01/1998
1. Il valore della produzione netta del gruppo economico di interesse europeo residente, a norma dell’articolo 12, comma 3, nel territorio dello Stato o di una stabile organizzazione di un gruppo non residente è determinato secondo le disposizioni dell’articolo 5, ed è imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo o, in mancanza, in parti uguali. Il valore si considera prodotto, anche nei confronti di membri non residenti, nel territorio della regione in cui il gruppo o la stabile organizzazione ha sede, salvo il disposto dell’articolo 4, comma 2. 2. Nei confronti del gruppo residente e di quello non residente relativamente alla stabile organizzazione nel territorio dello Stato si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20. 3. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli altri al versamento dell’imposta dovuta sul valore prodotto. 4. Il gruppo residente e la stabile organizzazione di un gruppo non residente si considerano domiciliati nel territorio del comune nel quale hanno il domicilio fiscale ai fini delle imposte sui redditi.
In sintesi
Che cos'è il GEIE e perché ha un regime IRAP speciale
Il Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) è uno strumento di cooperazione transfrontaliera introdotto dal Regolamento CE 2137/1985, recepito in Italia con il D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. Il GEIE non ha uno scopo lucrativo proprio: la sua attività deve essere ausiliaria rispetto a quella dei membri, ai quali vengono imputati gli utili o le perdite. Questa caratteristica di trasparenza del GEIE rispetto ai soci lo distingue nettamente dalle società di capitali e impone un trattamento fiscale ad hoc anche ai fini IRAP.
L’art. 13 del D.Lgs. 446/97 disciplina il regime IRAP del GEIE seguendo il principio di imputazione per trasparenza già adottato per le imposte sui redditi, ma con le necessarie adattamenti richiesti dalla natura territoriale e regionale dell’IRAP.
Ambito soggettivo: GEIE residente e stabile organizzazione di GEIE non residente
La norma si applica a due fattispecie distinte:
In entrambi i casi le regole di determinazione della base imponibile e di imputazione ai soci sono le medesime.
Determinazione della base imponibile: rinvio all’art. 5
Il comma 1 prevede che la base imponibile del GEIE sia determinata secondo le disposizioni dell’articolo 5, ovvero con le stesse regole applicabili alle società e agli enti commerciali non finanziari. Si prendono dunque in considerazione le componenti positive e negative del valore della produzione netta, con le medesime variazioni fiscali (deducibilità parziale degli interessi passivi, indeducibilità del personale, ecc.).
Il rinvio all’art. 5 è pienamente coerente con la natura del GEIE: pur non perseguendo direttamente un profitto, il GEIE svolge attività economica organizzata (servizi condivisi, acquisti aggregati, ricerca comune) che genera valore aggiunto misurabile e quindi base imponibile IRAP.
Il meccanismo di trasparenza: imputazione pro-quota ai membri
La caratteristica centrale del regime ex art. 13 è l’imputazione del valore della produzione netta a ciascun membro del GEIE. L’imputazione avviene:
Il valore imputato concorre alla base imponibile IRAP del membro nella regione in cui questi ha la propria sede o stabile organizzazione, secondo le ordinarie regole di ripartizione territoriale dell’IRAP. Il GEIE in sé non versa l’IRAP: è uno strumento di imputazione, non un soggetto passivo autonomo in senso pieno.
Fanno eccezione i membri non residenti: il valore della produzione si considera comunque prodotto nella regione in cui il GEIE o la sua stabile organizzazione ha sede, salvo il disposto dell’art. 4, comma 2 (che regola la ripartizione del valore della produzione tra più regioni per i soggetti con attività in più territori). Per i membri non residenti che non abbiano una propria base imponibile IRAP in Italia, l’imputazione determina un obbligo di dichiarazione e versamento IRAP in Italia riferito a quella quota di valore prodotto.
Obbligazioni solidali dei membri (comma 3)
Il comma 3 introduce una solidarietà passiva tra tutti i membri del GEIE per il versamento dell’IRAP dovuta sul valore prodotto dal gruppo. Ciascun membro risponde in solido con gli altri, a prescindere dalla quota di valore imputata. Si tratta di una responsabilità oggettiva e inderogabile, che garantisce all’erario un soggetto solvente anche quando il GEIE non abbia risorse proprie (essendo per definizione privo di autonomo patrimonio produttivo significativo).
In pratica, l’Agenzia delle Entrate può richiedere a qualsiasi membro il versamento dell’intera imposta, con diritto di regresso del membro adempiente verso gli altri in base alle quote contrattuali.
Il domicilio fiscale IRAP del GEIE (comma 4)
Il comma 4 stabilisce che, ai fini IRAP, il GEIE residente e la stabile organizzazione di un GEIE non residente si considerano domiciliati nel comune in cui hanno il domicilio fiscale ai fini delle imposte sui redditi. Il domicilio fiscale IRAP del GEIE coincide quindi con quello determinato ai sensi dell’art. 58, comma 3, DPR 600/73 (sede legale o, in mancanza, sede dell’amministrazione). Questa coincidenza semplifica gli adempimenti dichiarativi e scongiura incertezze sulla competenza territoriale dell’ufficio accertatore.
Gli obblighi di dichiarazione e versamento (rinvio agli artt. 19 e 20)
Il comma 2 dispone che al GEIE residente e alla stabile organizzazione del GEIE non residente si applicano le disposizioni degli artt. 19 e 20, relativi rispettivamente alla dichiarazione annuale IRAP e ai versamenti in acconto e a saldo. Il GEIE presenta quindi la dichiarazione IRAP autonoma, che riepiloga il valore della produzione complessivo e la sua ripartizione ai membri. I singoli membri includeranno la quota loro imputata nella propria dichiarazione IRAP, sommandola all’eventuale valore prodotto direttamente.
Profili pratici: GEIE nel settore professionale e nella ricerca
In Italia i GEIE sono stati utilizzati prevalentemente in due contesti:
Un aspetto pratico rilevante riguarda la valutazione dell’autonoma organizzazione in capo ai singoli membri persone fisiche o professionisti: la quota di valore prodotto loro imputata dal GEIE potrebbe influire sulla verifica del presupposto IRAP, analogamente a quanto avviene per i soci di società di persone.
Coordinamento con la disciplina IRES del GEIE
La trasparenza fiscale del GEIE ai fini IRAP rispecchia quella già prevista ai fini IRES dall’art. 11, comma 4, DPR 917/1986 (TUIR), che imputa il reddito del GEIE ai soci indipendentemente dalla distribuzione. La coerenza tra i due tributi semplifica la gestione fiscale del GEIE: i medesimi criteri di imputazione pro-quota si applicano sia per le imposte sui redditi sia per l’IRAP, con l’unica differenza che l’IRAP si calcola sul valore della produzione netta e non sul reddito imponibile IRES.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Provvedimento Istruzioni alla dichiarazione IRAP 2025
Agenzia delle Entrate
Le istruzioni ministeriali confermano che il GEIE non è soggetto passivo IRAP: il gruppo determina il valore della produzione netta secondo le regole degli artt. 5 e seguenti e lo ripartisce fra i singoli membri nella proporzione prevista dal contratto di gruppo (o, in mancanza, in parti uguali), che assolvono l'imposta nelle proprie dichiarazioni.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itCircolare n. 4/E del 18 febbraio 2022
Agenzia delle Entrate
L'Agenzia ha confermato che l'esclusione IRAP per le persone fisiche introdotta dal 2022 non si estende alle entità collettive: i GEIE residenti in Italia restano tenuti a determinare il valore della produzione netta ai fini della successiva imputazione pro-quota ai membri, secondo lo schema dell'art. 13 D.Lgs. 446/1997.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Il GEIE è soggetto passivo IRAP?
Il GEIE determina la propria base IRAP secondo l’art. 5, ma il valore prodotto viene imputato per trasparenza ai singoli membri. Il GEIE ha obblighi dichiarativi propri, ma l’IRAP è dovuta dai membri sulle quote loro imputate. I membri sono obbligati in solido per il versamento complessivo.
Come si ripartisce il valore della produzione IRAP tra i membri del GEIE?
La ripartizione segue le proporzioni stabilite nel contratto di gruppo. Se il contratto non prevede quote specifiche, il valore viene imputato in parti uguali tra tutti i membri. I membri non residenti vedono la propria quota imputata nella regione della sede del GEIE.
Un membro straniero del GEIE deve versare IRAP in Italia?
Sì. Il valore della produzione si considera prodotto nella regione della sede del GEIE anche nei confronti di membri non residenti. Questi ultimi sono pertanto soggetti all’IRAP italiana sulla quota loro imputata, secondo le regole ordinarie di imputazione territoriale.
Cosa succede se un membro del GEIE non paga la propria quota IRAP?
Il comma 3 dell’art. 13 prevede la solidarietà passiva tra tutti i membri: ciascuno è obbligato in solido con gli altri per il versamento dell’intera imposta dovuta sul valore prodotto dal GEIE. L’Agenzia delle Entrate può quindi agire verso qualsiasi membro, il quale avrà poi diritto di regresso verso gli altri.
Il GEIE presente in più regioni come ripartisce la base IRAP?
Si applicano le regole generali dell’art. 4, comma 2, D.Lgs. 446/97: il valore della produzione viene ripartito tra le regioni in cui il GEIE ha unità locali o sedi operative, proporzionalmente alle retribuzioni spettanti al personale addetto a ciascuna sede. La quota così determinata per ogni regione è poi imputata ai rispettivi membri.