Codice della Strada: sanzioni 2026 articolo per articolo

Il Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) disciplina la circolazione di veicoli e pedoni sulle strade italiane. Definisce comportamenti obbligati, sanzioni amministrative, sospensione e revoca della patente, ricorsi. In questa guida 2026 ti accompagniamo attraverso i 241 articoli del CdS pubblicati su La Legge in Chiaro, con focus sulle norme più consultate (multe, alcol, neopatentati, ricorsi).

1. Struttura del Codice della Strada

Il CdS è ordinato in sette titoli: disposizioni generali, costruzione e tutela delle strade, veicoli, guida dei veicoli e patenti, norme di comportamento, sistema di accertamento, sanzioni. La parte più nota e applicata è quella sanzionatoria — è qui che il cittadino entra in contatto diretto con la disciplina, attraverso la multa, il punto patente sottratto, la sospensione.

La normativa è completata dal regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992) e da decine di modifiche introdotte negli anni — fra cui la riforma più recente del 2024 che ha inasprito le sanzioni per guida sotto effetto di sostanze e per l’uso del cellulare alla guida.

2. Sanzioni amministrative — quadro generale

Le sanzioni amministrative del CdS sono pecuniarie (la multa), accessorie (sottrazione di punti, sospensione, revoca della patente), e in casi gravi penali. Ogni violazione è qualificata per soggetto sanzionato, importo e punti decurtati. La tabella sanzioni interattiva di La Legge in Chiaro consente di calcolare l’importo aggiornato per ogni articolo.

3. Cinture di sicurezza e seggiolini (art. 172)

L’art. 172 C.d.S. impone l’obbligo di uso delle cinture di sicurezza al conducente e a tutti i passeggeri, anche posteriori. Sanzione: da 83 a 333 euro, con decurtazione di 5 punti dalla patente. I bambini di altezza inferiore a 1,50 m devono viaggiare con sistemi di ritenuta omologati (seggiolini, rialzi).

4. Limiti di velocità (art. 142)

L’art. 142 C.d.S. stabilisce limiti generali di velocità: 130 km/h in autostrada, 110 km/h su strade extraurbane principali, 90 km/h extraurbane secondarie, 50 km/h centri abitati. Le sanzioni sono progressive secondo l’entità del superamento:

Importi raddoppiati per veicoli pesanti e per chi era già stato sanzionato nello stesso anno.

5. Neopatentati (art. 117)

L’art. 117 C.d.S. impone restrizioni ai neopatentati nei primi 3 anni dal conseguimento della patente B: tasso alcolemico ZERO, limiti di velocità ridotti (100 km/h autostrada, 90 km/h extraurbane), divieto di guidare veicoli oltre certi rapporti potenza/peso. Violazione: sanzione + sospensione patente.

6. Guida sotto effetto di alcol (art. 186)

L’art. 186 C.d.S. è una delle norme più applicate. Tre soglie crescenti:

Il rifiuto di sottoporsi al test alcolemico è equiparato alla violazione più grave: sanzione + arresto + revoca patente. L’art. 187 C.d.S. disciplina la guida sotto effetto di stupefacenti, con sanzioni equiparate alla soglia oltre 1,5 g/l di alcol.

7. Sosta vietata (artt. 7, 158)

L’art. 7 C.d.S. attribuisce ai Comuni il potere di regolamentare la circolazione e la sosta nei centri abitati. L’art. 158 C.d.S. elenca le situazioni di sosta vietata: divieto di sosta, divieto di fermata, spazi riservati a disabili o forze di polizia. Sanzioni da 41 a 168 euro a seconda del Comune e del tipo di violazione.

8. Documenti di guida (art. 180)

L’art. 180 C.d.S. disciplina i documenti che il conducente deve esibire: patente di guida, carta di circolazione, certificato di assicurazione (cartaceo o digitale tramite app). Sanzione per mancata esibizione: 42-173 euro. Se i documenti non vengono esibiti entro 60 giorni dalla richiesta, la sanzione sale e si può procedere alla sospensione amministrativa.

9. Patente: rinnovo, sospensione, revoca (art. 126)

L’art. 126 C.d.S. regola la validità della patente: 10 anni fino a 50 anni di età, 5 anni dai 50 ai 70, 3 anni dai 70 agli 80, 2 anni dagli 80 in poi. Il mancato rinnovo entro la scadenza comporta sanzioni e impossibilità di guidare.

La sospensione della patente è un provvedimento accessorio applicato per violazioni gravi (alcol, velocità eccessiva, lesioni colpose). La revoca è la conseguenza più radicale: il conducente deve ripetere gli esami teorico e pratico per riottenere il documento.

10. Ricorso al Prefetto e al Giudice di Pace (art. 203)

L’art. 203 C.d.S. consente di proporre ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Procedura gratuita ma con rischio: se il Prefetto rigetta il ricorso, l’importo della multa raddoppia. In alternativa l’art. 204-bis consente il ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni: procedura più costosa (contributo unificato, eventuale assistenza legale) ma con tutela più ampia. La scelta tra le due strade dipende dalla solidità delle ragioni di contestazione.

Indice completo del Codice della Strada

Tutti i 241 articoli del CdS pubblicati su questo portale sono commentati con sintesi, casi pratici, FAQ e riferimenti alla giurisprudenza più recente. Consulta la categoria Codice della Strada oppure utilizza il calcolatore sanzioni interattivo per simulare l’importo aggiornato della multa.