Testo dell'articoloVigente
Art. 13 bis D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari – Circostanze del reato
In vigore dal 15/04/2000
((1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento, l'imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale.)) ((13)) ((1-bis. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il processo è sospeso dalla ricezione della comunicazione. Decorso un anno la sospensione è revocata, salvo che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori tre mesi che il giudice ha facoltà di prorogare, per una sola volta, di non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la sospensione è revocata quando l'Agenzia delle entrate attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione è sospeso.)) ((13))
2. Per i delitti di cui al presente decreto l'applicazione della pena ai sensi dell' articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando ((, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,)) ((il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto,)) , nonché ((quando ricorre)) il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 13, commi 1 e
2. 3. Le pene stabilite per i delitti di cui al titolo II sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.
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In sintesi
L'art. 13-bis del D.Lgs. 74/2000 disciplina le circostanze del reato con funzione premiale: prevede la riduzione fino alla metà delle pene per i delitti del decreto e la non applicazione delle pene accessorie ex art. 12, quando il debito tributario (comprensivo di sanzioni amministrative e interessi) risulta estinto prima della chiusura del dibattimento di primo grado. Quando l'estinzione non è ancora completata ma il debito è in corso di rateizzazione - anche a seguito di accertamento con adesione o conciliazione - l'imputato può comunicarlo al giudice con relativa documentazione, determinando la sospensione del processo. La sospensione dura un anno; se l'Agenzia delle Entrate attesta il regolare pagamento delle rate, può essere prorogata fino ad ulteriori sei mesi (tre mesi prorogabili di altri tre). Il comma 2 condiziona l'accesso al patteggiamento all'integrale estinzione del debito tributario o alla presenza di ravvedimento operoso, prima dell'apertura del dibattimento. La norma si coordina con lo Statuto del contribuente (L. 212/2000) in tema di accertamento con adesione, con il TUIR e il TUIVA per la determinazione del debito tributario.L'art. 13-bis persegue un obiettivo di politica criminale esplicito: incentivare il recupero del gettito fiscale evaso attraverso benefici penali significativi per chi si adopera concretamente per sanare la propria posizione tributaria. La riduzione fino alla metà della pena - che può fare la differenza tra una condanna con detenzione effettiva e una pena sospesa o convertita - e la non applicazione delle pesanti pene accessorie ex art. 12 costituiscono incentivi potenti al pagamento.
Il D.Lgs. 158/2015 ha introdotto questa disposizione nell'assetto attuale, e il D.Lgs. 87/2024 l'ha integrata con il meccanismo sospensivo del processo durante la rateizzazione (comma 1-bis), ispirandosi a modelli già sperimentati in altri settori del diritto penale dell'economia. La sospensione del processo - con contestuale sospensione della prescrizione - crea una «finestra temporale» protetta in cui il contribuente può completare il pagamento rateale senza subire la pressione di un termine processuale incombente. L'automaticità della revoca in caso di mancato pagamento delle rate (segnalato dall'Agenzia delle Entrate) garantisce che il beneficio non venga utilizzato in modo dilatorio.
Il comma 2, relativo al patteggiamento, riflette una scelta coerente: il rito speciale presuppone che l'imputato abbia già riparato concretamente il danno erariale, rendendo il processo un adempimento formale più che un accertamento sostanziale. La verifica dell'estinzione del debito o del ravvedimento operoso impone un raccordo stretto tra il procedimento penale e la posizione tributaria dell'imputato: la documentazione dell'Agenzia delle Entrate diventa centrale nella strategia difensiva.
Casi pratici
Caso 1: Estinzione del debito e riduzione della pena
Caso 2: Sospensione del processo durante la rateizzazione
Domande frequenti
Quando si applica la riduzione di pena ex art. 13-bis?
Quando il debito tributario - comprensivo di sanzioni e interessi - risulta integralmente estinto prima della chiusura del dibattimento di primo grado. In quel caso, le pene per i delitti del D.Lgs. 74/2000 sono diminuite fino alla metà e le pene accessorie ex art. 12 non si applicano.
Cosa succede se il debito è in corso di rateizzazione ma non ancora estinto?
L'imputato può comunicare al giudice lo stato di rateizzazione con documentazione, e il processo viene sospeso per un anno. Se l'Agenzia delle Entrate attesta il regolare pagamento, la sospensione può essere prorogata per ulteriori tre mesi (rinnovabili una volta). Durante la sospensione, anche la prescrizione è sospesa.
È possibile patteggiare per un reato tributario senza aver pagato il debito?
No. Il comma 2 dell'art. 13-bis condiziona l'accesso al patteggiamento all'integrale estinzione del debito tributario (comprensivo di sanzioni e interessi) prima dell'apertura del dibattimento, oppure alla presenza di ravvedimento operoso. Senza la regolarizzazione tributaria, la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. non è ammissibile.