← Torna a Reati Tributari (D.Lgs. 74/2000)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 12-bis del D.Lgs. 74/2000 disciplina il sequestro e la confisca nei procedimenti per reati tributari. In caso di condanna o applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., è sempre ordinata la confisca dei beni costituenti il profitto o il prezzo del reato, ovvero, quando la confisca diretta non è possibile, la confisca per equivalente di beni di cui il reo ha disponibilità per un valore corrispondente. Si tratta di confisca obbligatoria, sottratta alla discrezionalità del giudice. Il comma 2, introdotto per bilanciare rigore repressivo e incentivo all'adempimento spontaneo, stabilisce che il sequestro finalizzato alla confisca non è disposto — salvo concreto pericolo di dispersione della garanzia — se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione (anche a seguito di accertamento con adesione o procedura conciliativa), a condizione che il contribuente risulti in regola con i pagamenti. Il coordinamento con il TUIR e il TUIVA è fondamentale per quantificare il profitto del reato: la determinazione del risparmio d'imposta costituisce il presupposto per il calcolo dell'ammontare da confiscare.

Testo dell'articoloVigente

Art. 12 bis D.Lgs. 74/2000 Reati Tributari — Sequestro e confisca

In vigore dal 15/04/2000

1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell' articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. ((2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.)) ((13))

Commento

L'art. 12-bis rappresenta uno degli strumenti più incisivi nel contrasto alla criminalità fiscale, poiché aggredisce il vantaggio economico del reato indipendentemente dalla disponibilità di beni specificamente riconducibili all'evasione. La confisca per equivalente — introdotta per rimediare alle difficoltà pratiche di individuare beni direttamente derivanti dall'illecito — consente di colpire qualsiasi bene nella disponibilità del reo, inclusi conti correnti, immobili e partecipazioni societarie, per un valore corrispondente al profitto del reato.

Il D.Lgs. 158/2015 ha introdotto il comma 2, che tempera il rigore del sequestro preventivo in presenza di rateizzazione del debito tributario. La ratio è incentivare il contribuente a regolarizzare la propria posizione: se è in corso un piano di rateizzazione concordato con l'Agenzia delle Entrate — anche a valle di accertamento con adesione — e il contribuente è in regola con i pagamenti, il sequestro non viene disposto, salvo che sussista un concreto pericolo di dispersione del patrimonio. Il D.Lgs. 87/2024 ha lasciato immutata questa struttura, consolidando la scelta di politica criminale che privilegia il recupero del gettito rispetto alla mera afflittività della misura cautelare.

La valutazione del «concreto pericolo di dispersione» è rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve considerare le condizioni reddituali, patrimoniali e finanziarie del reo nonché la gravità del reato. Si tratta di un giudizio prognostico che richiede la produzione di documentazione contabile e fiscale aggiornata: l'assistenza legale qualificata è fondamentale già nella fase cautelare per evitare il blocco patrimoniale.

Casi pratici

Caso 1: Sequestro sospeso durante la rateizzazione

Un imprenditore indagato per dichiarazione fraudolenta stipula con l'Agenzia delle Entrate un accordo di accertamento con adesione e ottiene un piano di rateizzazione del debito di 500.000 euro. Produce al giudice la documentazione attestante il regolare pagamento delle rate. Il giudice, non riscontrando pericolo concreto di dispersione patrimoniale, non dispone il sequestro preventivo. Se l'imputato cessa di pagare, la misura cautelare potrà essere disposta.

Caso 2: Confisca per equivalente su immobili

Una persona fisica viene condannata per emissione di fatture false ex art. 8. Il profitto del reato ammonta a 200.000 euro, ma i conti correnti risultano quasi azzerati. Il pubblico ministero chiede la confisca per equivalente su un immobile intestato all'imputato. Il giudice, accertata la disponibilità del bene e la corrispondenza di valore con il profitto del reato, ordina la confisca dell'immobile.

Domande frequenti

La confisca ex art. 12-bis è sempre obbligatoria?

Sì. In caso di condanna o patteggiamento per un delitto del D.Lgs. 74/2000, la confisca del profitto o del prezzo del reato è sempre ordinata. Se la confisca diretta non è possibile, si applica la confisca per equivalente su beni di cui il reo ha disponibilità per un valore corrispondente.

La rateizzazione del debito tributario impedisce il sequestro?

Il comma 2 prevede che, salvo concreto pericolo di dispersione patrimoniale, il sequestro non viene disposto se il debito è in corso di estinzione mediante rateizzazione (anche a seguito di accertamento con adesione o conciliazione) e il contribuente è in regola con i pagamenti. Non è un'esclusione automatica: il giudice valuta caso per caso le condizioni patrimoniali e la gravità del reato.

Come si calcola il valore da confiscare?

Il valore corrisponde al profitto o al prezzo del reato: tipicamente il risparmio d'imposta conseguito attraverso la condotta fraudolenta. La determinazione richiede il raffronto tra l'imposta dichiarata e quella effettivamente dovuta ai sensi del TUIR e del TUIVA, utilizzando i dati contabili e fiscali acquisiti nel procedimento.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.