L'articolo 13-bis del D.Lgs. 472/1997, introdotto dal D.Lgs. 87/2024, chiarisce in via interpretativa che il ravvedimento operoso ex art. 13 è consentito anche in caso di versamento frazionato dell'imposta dovuta, purché ciascuna rata sia versata nelle finestre temporali prescritte dalle lettere dell'art. 13. In altre parole, il contribuente può pagare l'imposta a rate e ravvedersi progressivamente, ma la sanzione applicabile è sempre quella calcolata sul tardivo versamento integrale, e gli interessi sono dovuti per tutto il periodo del ritardo. La riduzione della sanzione si determina al momento del perfezionamento del ravvedimento, cioè quando viene pagata la sanzione stessa. La norma si applica solo ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 — Sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie
1. L’articolo 13 si interpreta nel senso che e’ consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purche’ nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater), b-quinquies) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento e’ riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.
L'art. 13-bis risolve una questione interpretativa a lungo dibattuta: se il contribuente aveva versato solo una parte dell'imposta dovuta e poi si ravvedeva per il residuo, quale sanzione doveva applicarsi? L'incertezza era sull'interazione tra ravvedimento parziale e calcolo della sanzione. La norma chiarisce che il pagamento frazionato è ammesso, ma la sanzione è quella relativa all'integrale tardivo versamento (non alla sola quota frazionata), e gli interessi decorrono per l'intero periodo del ritardo. Questa precisazione evita che il contribuente possa sfruttare il frazionamento per «simulare» un ravvedimento più conveniente, pagando prima quote minori con sanzione ridotta e poi le restanti con sanzione più alta.
Analisi e struttura
Il comma 1 contiene una norma di interpretazione autentica dell'art. 13: il ravvedimento è consentito anche in caso di versamento frazionato, purché ogni versamento avvenga nei tempi prescritti. La sanzione applicabile al momento del ravvedimento (pagamento della sanzione) è però quella riferita all'integrale tardivo versamento, non alla singola quota. Gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo, dalla scadenza originaria fino al pagamento di ciascuna quota. La riduzione della sanzione (la «lettera» dell'art. 13) si determina al momento del perfezionamento del ravvedimento, cioè quando si paga la sanzione. Il comma 2 limita l'applicazione della norma ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate: per gli altri tributi, il ravvedimento parziale non è disciplinato.
Quando si applica
L'art. 13-bis si applica quando il contribuente ha versato solo parzialmente un tributo e intende regolarizzare il residuo attraverso il ravvedimento. Tipico esempio: omesso versamento IVA per 10.000 euro; il contribuente paga 4.000 euro subito e dopo 60 giorni si ravvede per i restanti 6.000 euro. La sanzione al momento del ravvedimento è calcolata sul tardivo versamento di 10.000 euro (non di 6.000), e la riduzione dipende dalla lettera dell'art. 13 applicabile a 60 giorni (lett. a-bis o b, a seconda della scadenza). Applicazione limitata ai tributi AdE: non si applica a IMU, TARI, tributi regionali.
Confronto e norme correlate
L'art. 13-bis è una norma interpretativa dell'art. 13: non introduce un istituto autonomo ma chiarisce la portata del ravvedimento operoso in caso di pagamento frazionato. Si coordina con la disciplina degli interessi moratori: per ciascuna quota pagata in ritardo, gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza originaria fino al giorno del pagamento di quella quota. Si distingue dalla rateazione delle imposte iscritte a ruolo (DPR 602/1973), che è un istituto diverso per i debiti già accertati.
Problemi applicativi
Il principale nodo pratico è il calcolo corretto della sanzione: il contribuente che ha già pagato parte dell'imposta potrebbe erroneamente calcolare la sanzione solo sulla quota residua. La norma è esplicita: la sanzione si calcola sull'integrale tardivo versamento, e solo la riduzione «sconta» il momento del perfezionamento del ravvedimento. Un secondo aspetto critico è l'identificazione del «momento del perfezionamento»: non è il pagamento della quota di tributo mancante, ma il pagamento della sanzione e degli interessi relativi. Se il contribuente paga il tributo residuo ma dimentica la sanzione, il ravvedimento non si perfeziona e la violazione rimane aperta.
Casi pratici
Caso 1: Ravvedimento parziale su IVA versata in due tranche
Caso 2: Interessi calcolati per l'intero periodo del ritardo
Caso 3: Perfezionamento del ravvedimento e pagamento della sanzione
Domande frequenti
Posso fare il ravvedimento operoso pagando l'imposta a rate?
Sì, l'art. 13-bis D.Lgs.472/1997 lo consente per i tributi AdE. Il pagamento frazionato è ammesso purché ogni rata sia versata nelle finestre temporali prescritte dall'art. 13. La sanzione si calcola però sull'integrale tardivo versamento, non sulla singola quota frazionata.
Nel ravvedimento parziale, gli interessi si calcolano solo sulla quota non ancora versata?
No. Gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo di ciascuna quota: dalla scadenza originaria al pagamento di quella quota specifica. Non si calcola solo dal versamento parziale precedente.
Quando si perfeziona il ravvedimento con pagamento frazionato?
Il ravvedimento si perfeziona quando viene pagata la sanzione (ridotta) e gli interessi. Il pagamento del tributo residuo da solo non perfeziona il ravvedimento: occorre anche il versamento della sanzione ridotta nella misura corrispondente al momento in cui avviene il pagamento di quest'ultima.
Il ravvedimento parziale vale anche per IMU o TARI?
No. L'art. 13-bis, comma 2 limita espressamente l'applicazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Per i tributi locali come IMU e TARI, il ravvedimento parziale non è disciplinato da questa norma.
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Commento
Ratio della norma
L'art. 13-bis risolve una questione interpretativa a lungo dibattuta: se il contribuente aveva versato solo una parte dell'imposta dovuta e poi si ravvedeva per il residuo, quale sanzione doveva applicarsi? L'incertezza era sull'interazione tra ravvedimento parziale e calcolo della sanzione. La norma chiarisce che il pagamento frazionato è ammesso, ma la sanzione è quella relativa all'integrale tardivo versamento (non alla sola quota frazionata), e gli interessi decorrono per l'intero periodo del ritardo. Questa precisazione evita che il contribuente possa sfruttare il frazionamento per «simulare» un ravvedimento più conveniente, pagando prima quote minori con sanzione ridotta e poi le restanti con sanzione più alta.
Analisi e struttura
Il comma 1 contiene una norma di interpretazione autentica dell'art. 13: il ravvedimento è consentito anche in caso di versamento frazionato, purché ogni versamento avvenga nei tempi prescritti. La sanzione applicabile al momento del ravvedimento (pagamento della sanzione) è però quella riferita all'integrale tardivo versamento, non alla singola quota. Gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo, dalla scadenza originaria fino al pagamento di ciascuna quota. La riduzione della sanzione (la «lettera» dell'art. 13) si determina al momento del perfezionamento del ravvedimento, cioè quando si paga la sanzione. Il comma 2 limita l'applicazione della norma ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate: per gli altri tributi, il ravvedimento parziale non è disciplinato.
Quando si applica
L'art. 13-bis si applica quando il contribuente ha versato solo parzialmente un tributo e intende regolarizzare il residuo attraverso il ravvedimento. Tipico esempio: omesso versamento IVA per 10.000 euro; il contribuente paga 4.000 euro subito e dopo 60 giorni si ravvede per i restanti 6.000 euro. La sanzione al momento del ravvedimento è calcolata sul tardivo versamento di 10.000 euro (non di 6.000), e la riduzione dipende dalla lettera dell'art. 13 applicabile a 60 giorni (lett. a-bis o b, a seconda della scadenza). Applicazione limitata ai tributi AdE: non si applica a IMU, TARI, tributi regionali.
Confronto e norme correlate
L'art. 13-bis è una norma interpretativa dell'art. 13: non introduce un istituto autonomo ma chiarisce la portata del ravvedimento operoso in caso di pagamento frazionato. Si coordina con la disciplina degli interessi moratori: per ciascuna quota pagata in ritardo, gli interessi decorrono dal giorno successivo alla scadenza originaria fino al giorno del pagamento di quella quota. Si distingue dalla rateazione delle imposte iscritte a ruolo (DPR 602/1973), che è un istituto diverso per i debiti già accertati.
Problemi applicativi
Il principale nodo pratico è il calcolo corretto della sanzione: il contribuente che ha già pagato parte dell'imposta potrebbe erroneamente calcolare la sanzione solo sulla quota residua. La norma è esplicita: la sanzione si calcola sull'integrale tardivo versamento, e solo la riduzione «sconta» il momento del perfezionamento del ravvedimento. Un secondo aspetto critico è l'identificazione del «momento del perfezionamento»: non è il pagamento della quota di tributo mancante, ma il pagamento della sanzione e degli interessi relativi. Se il contribuente paga il tributo residuo ma dimentica la sanzione, il ravvedimento non si perfeziona e la violazione rimane aperta.
Casi pratici
Caso 1: Ravvedimento parziale su IVA versata in due tranche
Caso 2: Interessi calcolati per l'intero periodo del ritardo
Caso 3: Perfezionamento del ravvedimento e pagamento della sanzione
Domande frequenti
Posso fare il ravvedimento operoso pagando l'imposta a rate?
Sì, l'art. 13-bis D.Lgs.472/1997 lo consente per i tributi AdE. Il pagamento frazionato è ammesso purché ogni rata sia versata nelle finestre temporali prescritte dall'art. 13. La sanzione si calcola però sull'integrale tardivo versamento, non sulla singola quota frazionata.
Nel ravvedimento parziale, gli interessi si calcolano solo sulla quota non ancora versata?
No. Gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo di ciascuna quota: dalla scadenza originaria al pagamento di quella quota specifica. Non si calcola solo dal versamento parziale precedente.
Quando si perfeziona il ravvedimento con pagamento frazionato?
Il ravvedimento si perfeziona quando viene pagata la sanzione (ridotta) e gli interessi. Il pagamento del tributo residuo da solo non perfeziona il ravvedimento: occorre anche il versamento della sanzione ridotta nella misura corrispondente al momento in cui avviene il pagamento di quest'ultima.
Il ravvedimento parziale vale anche per IMU o TARI?
No. L'art. 13-bis, comma 2 limita espressamente l'applicazione ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate. Per i tributi locali come IMU e TARI, il ravvedimento parziale non è disciplinato da questa norma.
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