Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 13 D.Lgs. 82/2005 CAD – Formazione informatica dei dipendenti pubblici
In vigore dal 01/01/2006
1. Le pubbliche amministrazioni ((, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e)) formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell' articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 .
1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale.
Vedi anche
→CAD art. 12 - Art. 12 CAD - Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’info…→CAD art. 13-bis - Art. 13 bis CAD - Codice di condotta tecnologica ed esperti→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 14 CAD – Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali→Art. 14 bis CAD – Agenzia per l’Italia digitale→Art. 11 CAD – Articolo abrogato→Art. 15 CAD – Digitalizzazione e riorganizzazione→Art. 10 CAD – Articolo abrogato→Art. 16 CAD – Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri…→Art. 9 CAD – Partecipazione democratica elettronica
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 13 del CAD impone alle pubbliche amministrazioni di attuare politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'art. 8 della L. 4/2004. Il comma 1-bis estende l'ambito formativo ai dirigenti, richiedendo lo sviluppo di competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali specificamente orientate alla transizione alla modalità operativa digitale. I soggetti obbligati sono le pubbliche amministrazioni in senso ampio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. La norma si raccorda con il Piano Triennale per l'informatica nella PA, che definisce gli obiettivi di formazione digitale, e con il Syllabus per le competenze digitali dei dipendenti pubblici elaborato dall'AgID e dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In ambito europeo, la disposizione si armonizza con le priorità dell'Agenda digitale e con i programmi di upskilling digitale promossi dalla Commissione europea, nonché con i requisiti di competenza tecnica implicitamente richiesti dal Regolamento eIDAS per la gestione dei servizi di identità e firma digitale nelle PA.L'art. 13 CAD affronta uno dei nodi strutturali della transizione digitale della pubblica amministrazione italiana: il capitale umano. Nessuna infrastruttura tecnologica può produrre risultati se il personale che la utilizza non dispone delle competenze necessarie. La norma riconosce questa realtà imponendo politiche formative che non si limitano all'uso degli strumenti informatici di base, ma comprendono anche l'accessibilità - tema di rilevanza costituzionale, correlato al principio di non discriminazione - e le tecnologie assistive, che consentono alle persone con disabilità di accedere ai servizi digitali della PA.
Il comma 1-bis, introdotto in sede di riforma, segna un salto qualitativo: la formazione non riguarda solo il personale operativo, ma anche i dirigenti, cui si richiedono competenze di informatica giuridica e manageriali per governare la transizione digitale. Questa previsione rispecchia la consapevolezza che la digitalizzazione è un processo di trasformazione organizzativa, non meramente tecnica, e che il suo successo dipende in larga misura dalla capacità dei vertici amministrativi di comprenderne le implicazioni giuridiche, gestionali e strategiche. Il RTD (Responsabile per la Transizione al Digitale, istituito dall'art. 17 CAD) è la figura chiave cui si rivolgono in primo luogo questi obblighi formativi.
Il limite delle «risorse finanziarie disponibili» è un elemento cruciale: non costituisce un'esimente generale, bensì un parametro di ragionevolezza che impone alle PA di allocare risorse adeguate alla formazione digitale nei propri bilanci e piani della performance. Il mancato adempimento all'obbligo formativo può integrare una responsabilità dirigenziale e incidere sulla valutazione delle performance organizzative. Il raccordo con il GDPR è rilevante nella misura in cui la formazione deve coprire anche il trattamento dei dati personali, come richiesto dall'art. 39 del Regolamento per i responsabili della protezione dei dati.
Casi pratici
Caso 1: Piano formativo triennale su competenze digitali in un Ministero
Caso 2: Formazione sulle tecnologie assistive per il personale di sportello
Domande frequenti
La formazione informatica dei dipendenti pubblici è obbligatoria o facoltativa?
È obbligatoria. L'art. 13 CAD impone alle pubbliche amministrazioni di attuare politiche di formazione informatica, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Il limite delle risorse non esclude l'obbligo, ma ne modula l'intensità: le PA devono comunque allocare risorse adeguate nei propri piani formativi annuali.
Quali competenze digitali devono sviluppare i dirigenti pubblici ai sensi dell'art. 13 CAD?
Il comma 1-bis richiede competenze tecnologiche (conoscenza degli strumenti e delle infrastrutture digitali), di informatica giuridica (applicazione del diritto alle fattispecie digitali) e manageriali (governo dei processi di trasformazione digitale). Il riferimento specifico è alla «transizione alla modalità operativa digitale».
Esiste un Syllabus ufficiale per le competenze digitali dei dipendenti pubblici?
Sì. Il Dipartimento della Funzione Pubblica e l'AgID hanno elaborato il «Syllabus per le competenze digitali dei dipendenti pubblici», che definisce i livelli di competenza attesi per le diverse categorie di personale. Il documento costituisce il riferimento operativo per l'attuazione dell'art. 13 CAD.