← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 15 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 13 del CAD impone alle pubbliche amministrazioni di attuare politiche di reclutamento e formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'art. 8 della L. 4/2004. Il comma 1-bis estende l'ambito formativo ai dirigenti, richiedendo lo sviluppo di competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali specificamente orientate alla transizione alla modalità operativa digitale. I soggetti obbligati sono le pubbliche amministrazioni in senso ampio, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. La norma si raccorda con il Piano Triennale per l'informatica nella PA, che definisce gli obiettivi di formazione digitale, e con il Syllabus per le competenze digitali dei dipendenti pubblici elaborato dall'AgID e dal Dipartimento della Funzione Pubblica. In ambito europeo, la disposizione si armonizza con le priorità dell'Agenda digitale e con i programmi di upskilling digitale promossi dalla Commissione europea, nonché con i requisiti di competenza tecnica implicitamente richiesti dal Regolamento eIDAS per la gestione dei servizi di identità e firma digitale nelle PA.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 13 D.Lgs. 82/2005 CAD — Formazione informatica dei dipendenti pubblici

In vigore dal 01/01/2006

1. Le pubbliche amministrazioni ((, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e)) formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell' articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 .

1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale.

Commento

L'art. 13 CAD affronta uno dei nodi strutturali della transizione digitale della pubblica amministrazione italiana: il capitale umano. Nessuna infrastruttura tecnologica può produrre risultati se il personale che la utilizza non dispone delle competenze necessarie. La norma riconosce questa realtà imponendo politiche formative che non si limitano all'uso degli strumenti informatici di base, ma comprendono anche l'accessibilità — tema di rilevanza costituzionale, correlato al principio di non discriminazione — e le tecnologie assistive, che consentono alle persone con disabilità di accedere ai servizi digitali della PA.

Il comma 1-bis, introdotto in sede di riforma, segna un salto qualitativo: la formazione non riguarda solo il personale operativo, ma anche i dirigenti, cui si richiedono competenze di informatica giuridica e manageriali per governare la transizione digitale. Questa previsione rispecchia la consapevolezza che la digitalizzazione è un processo di trasformazione organizzativa, non meramente tecnica, e che il suo successo dipende in larga misura dalla capacità dei vertici amministrativi di comprenderne le implicazioni giuridiche, gestionali e strategiche. Il RTD (Responsabile per la Transizione al Digitale, istituito dall'art. 17 CAD) è la figura chiave cui si rivolgono in primo luogo questi obblighi formativi.

Il limite delle «risorse finanziarie disponibili» è un elemento cruciale: non costituisce un'esimente generale, bensì un parametro di ragionevolezza che impone alle PA di allocare risorse adeguate alla formazione digitale nei propri bilanci e piani della performance. Il mancato adempimento all'obbligo formativo può integrare una responsabilità dirigenziale e incidere sulla valutazione delle performance organizzative. Il raccordo con il GDPR è rilevante nella misura in cui la formazione deve coprire anche il trattamento dei dati personali, come richiesto dall'art. 39 del Regolamento per i responsabili della protezione dei dati.

Casi pratici

Caso 1: Piano formativo triennale su competenze digitali in un Ministero

Un Ministero, nel quadro del Piano Triennale per l'informatica nella PA e in attuazione dell'art. 13 CAD, elabora un piano formativo triennale articolato su tre livelli: base (tutti i dipendenti, competenze digitali essenziali e GDPR), intermedio (funzionari istruttori, gestione documentale digitale e firma elettronica) e avanzato (dirigenti, informatica giuridica e project management della trasformazione digitale). I corsi sono erogati in modalità e-learning attraverso la piattaforma Syllabus del Dipartimento della Funzione Pubblica. Al termine di ciascun ciclo, le competenze acquisite sono certificate e valorizzate nella valutazione della performance individuale, incentivando la partecipazione e garantendo il monitoraggio dell'adempimento dell'obbligo normativo.

Caso 2: Formazione sulle tecnologie assistive per il personale di sportello

Un comune metropolitano, in attuazione dell'art. 13, comma 1, CAD e della L. 4/2004 sull'accessibilità, organizza un corso specifico per il personale degli sportelli al pubblico e degli uffici URP sulle tecnologie assistive: screen reader, software di ingrandimento, tastiere adattate e servizi di relay per non udenti. Il personale apprende come assistere i cittadini con disabilità nell'accesso ai servizi digitali del comune (SPID, app IO, portale del contribuente) e come utilizzare i dispositivi assistivi disponibili allo sportello. La formazione riduce le barriere di accesso ai servizi pubblici digitali e consente al comune di dimostrare la conformità agli obblighi di accessibilità verificati dall'AgID nell'ambito del monitoraggio periodico.

Domande frequenti

La formazione informatica dei dipendenti pubblici è obbligatoria o facoltativa?

È obbligatoria. L'art. 13 CAD impone alle pubbliche amministrazioni di attuare politiche di formazione informatica, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Il limite delle risorse non esclude l'obbligo, ma ne modula l'intensità: le PA devono comunque allocare risorse adeguate nei propri piani formativi annuali.

Quali competenze digitali devono sviluppare i dirigenti pubblici ai sensi dell'art. 13 CAD?

Il comma 1-bis richiede competenze tecnologiche (conoscenza degli strumenti e delle infrastrutture digitali), di informatica giuridica (applicazione del diritto alle fattispecie digitali) e manageriali (governo dei processi di trasformazione digitale). Il riferimento specifico è alla «transizione alla modalità operativa digitale».

Esiste un Syllabus ufficiale per le competenze digitali dei dipendenti pubblici?

Sì. Il Dipartimento della Funzione Pubblica e l'AgID hanno elaborato il «Syllabus per le competenze digitali dei dipendenti pubblici», che definisce i livelli di competenza attesi per le diverse categorie di personale. Il documento costituisce il riferimento operativo per l'attuazione dell'art. 13 CAD.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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