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Art. 13 CAD — Formazione informatica dei dipendenti pubblici

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Art. 13 D.Lgs. 82/2005 CAD — Formazione informatica dei dipendenti pubblici

In vigore dal 01/01/2006

1. Le pubbliche amministrazioni ((, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, attuano politiche di reclutamento e)) formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell' articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 .

1-bis. Le politiche di formazione di cui al comma 1 sono altresì volte allo sviluppo delle competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali dei dirigenti, per la transizione alla modalità operativa digitale.