Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 10 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato
In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→CAD art. 9 - Art. 9 CAD - Partecipazione democratica elettronica→CAD art. 11 - Art. 11 CAD - Articolo abrogato→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 8 bis CAD – Connettività alla rete Internet negli uffici e luogh…→Art. 8 CAD – Alfabetizzazione informatica dei cittadini→Art. 12 CAD – Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’infor…→Art. 7 CAD – Diritto a servizi on-line semplici e integrati→Art. 13 CAD – Formazione informatica dei dipendenti pubblici→Art. 13 bis CAD – Codice di condotta tecnologica ed esperti→Art. 6 quinquies CAD – Consultazione e accesso
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 10 del Codice dell'Amministrazione Digitale è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, che ha operato una revisione complessiva del CAD semplificando e razionalizzando le disposizioni originarie. La norma non produce pertanto effetti giuridici nell'ordinamento vigente. Il D.Lgs. 179/2016 ha eliminato numerose previsioni divenute superate o assorbite da altre disposizioni del Codice, con l'obiettivo di rendere il testo normativo più coerente con l'evoluzione tecnologica e con il quadro giuridico europeo nel frattempo consolidatosi, in particolare con il Regolamento eIDAS (Reg. UE 910/2014) e le misure di implementazione dell'Agenda digitale europea. L'abrogazione non determina alcun vuoto normativo, poiché le materie già disciplinate dall'articolo 10 risultano ora regolate da altre disposizioni del CAD o da normativa di settore. Ai fini della ricerca giuridica, è importante verificare il testo vigente del Codice nella versione aggiornata, escludendo gli articoli formalmente abrogati da qualsiasi applicazione interpretativa diretta.L'abrogazione dell'art. 10 CAD si inserisce nel quadro del riordino sistematico operato dal D.Lgs. 179/2016, delegato dalla L. 124/2015 (cd. riforma Madia) con l'obiettivo di semplificare e aggiornare la disciplina della pubblica amministrazione digitale. Il legislatore delegato ha scelto di eliminare articoli che, dopo oltre dieci anni dall'entrata in vigore del CAD originario (2005), risultavano obsoleti, ridondanti o assorbiti da disposizioni sopravvenute di rango primario o europeo.
Il metodo dell'abrogazione espressa, anziché della novellazione, garantisce certezza giuridica: gli operatori del diritto sanno con precisione che quella disposizione non è più applicabile, senza necessità di verificare se sia stata tacitamente superata da norme successive. Questa tecnica è preferita dalla prassi legislativa italiana per le disposizioni di codificazione, in cui la chiarezza del quadro normativo è essenziale per la corretta applicazione da parte delle amministrazioni.
Sul piano pratico, l'art. 10 abrogato non può essere invocato come base giuridica per atti amministrativi, regolamenti attuativi o comportamenti delle PA. Eventuali provvedimenti adottati in passato sulla base di tale articolo rimangono validi se non impugnati nei termini, ma la norma non può fondare nuove pretese o obblighi. Chi opera nel diritto amministrativo digitale deve fare riferimento al testo consolidato del CAD, reperibile nelle banche dati normative ufficiali (Normattiva), che riporta la versione vigente con le abrogazioni evidenziate.
Casi pratici
Caso 1: Verifica della base giuridica in un provvedimento digitale
Caso 2: Ricerca giuridica su una controversia ante-2016
Domande frequenti
Quando è stato abrogato l'art. 10 del CAD e da quale provvedimento?
L'art. 10 CAD è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, che ha operato una revisione organica del Codice dell'Amministrazione Digitale in attuazione della delega contenuta nella L. 7 agosto 2015, n. 124 (riforma Madia della pubblica amministrazione).
L'abrogazione dell'art. 10 crea un vuoto normativo?
No. Il D.Lgs. 179/2016 ha riorganizzato l'intero impianto del CAD in modo da non lasciare lacune: le materie già disciplinate dall'art. 10 sono state assorbite da altre disposizioni del Codice o da normativa di settore, incluse le Linee guida AgID e il quadro europeo eIDAS.
I provvedimenti amministrativi adottati sotto la vigenza dell'art. 10 sono ancora validi?
Sì, se non impugnati nei termini. L'abrogazione opera ex nunc e non inficia la validità degli atti già adottati sulla base della norma. Non è però possibile fondare nuovi atti o pretese sull'art. 10, che non produce più effetti giuridici.