← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 8-bis del CAD pone a carico dei soggetti pubblici di cui all'art. 2, comma 2, l'obbligo di favorire la disponibilità di connettività a Internet presso gli uffici pubblici e gli altri luoghi pubblici, con particolare riguardo ai settori scolastico, sanitario e turistico. La norma si inscrive nell'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea e prevede due meccanismi distinti: in primo luogo, la messa a disposizione dell'utenza della porzione di banda non utilizzata dagli uffici, nel rispetto degli standard di sicurezza fissati dall'AgID; in secondo luogo, l'erogazione di connettività a banda larga per l'accesso a Internet, nei limiti della banda disponibile e secondo le modalità determinate dall'AgID. La disposizione non istituisce un diritto soggettivo del singolo a ottenere la connessione, bensì configura un obbligo organizzativo di promozione a carico delle amministrazioni, coordinato con la governance tecnica affidata all'Agenzia per l'Italia Digitale. Il raccordo con il quadro europeo è espresso dal riferimento all'Agenda digitale, che mira a ridurre il divario digitale garantendo accesso inclusivo ai servizi pubblici online. La sicurezza della rete di accesso è presidiata dagli standard AgID, in coerenza con il Regolamento eIDAS e con le prescrizioni del Regolamento GDPR per il trattamento dei dati che transitano sui collegamenti messi a disposizione del pubblico.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 8 bis D.Lgs. 82/2005 CAD — Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici

In vigore dal 01/01/2006

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti ((nel rispetto degli)) standard di sicurezza fissati dall'Agid.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall'AgID.

Commento

L'art. 8-bis è stato introdotto per tradurre in obblighi giuridici concreti la visione dell'Agenda digitale europea in materia di accesso alla rete. La scelta di individuare come destinatari prioritari i settori scolastico, sanitario e turistico riflette una logica di massimizzazione dell'impatto sociale: sono contesti ad alta frequentazione da parte di categorie di utenti che beneficiano direttamente di una connessione gratuita e affidabile — studenti, pazienti, viaggiatori — e che altrimenti sopporterebbero un costo di accesso elevato o incorrerebbero nel rischio di esclusione digitale.

Sul piano applicativo, la norma distingue due obblighi. Il primo, di portata più flessibile, prevede la condivisione della banda inutilizzata: le amministrazioni non sono tenute ad acquistare capacità aggiuntiva, ma devono rendere disponibile la quota di banda già contrattualizzata e non occupata dal traffico istituzionale. Il secondo obbligo, più strutturato, richiede l'erogazione di connettività a banda larga nei limiti della banda disponibile, con modalità che l'AgID specifica nelle proprie Linee guida. In entrambi i casi, il presidio tecnico è affidato all'Agenzia, che fissa gli standard di sicurezza volti a prevenire usi illeciti della rete pubblica e a garantire la riservatezza dei dati degli utenti.

Il coordinamento con il GDPR è rilevante: quando la pubblica amministrazione eroga connettività all'utenza, diventa titolare o responsabile del trattamento dei metadati di navigazione. Le Linee guida AgID devono pertanto tener conto degli obblighi di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), GDPR) e, ove applicabile, delle condizioni di liceità del trattamento previste dall'art. 6 del medesimo Regolamento. L'art. 8-bis va dunque letto in sinergia con l'art. 8 CAD (uso delle tecnologie dell'informazione) e con i principi generali di sicurezza informatica dell'art. 51 CAD.

Casi pratici

Caso 1: Wi-Fi nella sala d'attesa del distretto sanitario

Un'ASL installa un punto di accesso Wi-Fi nella sala d'attesa del poliambulatorio, destinando all'utenza la banda residua del collegamento istituzionale nelle ore di minor carico. Prima dell'attivazione, l'ufficio ICT verifica che la configurazione rispetti gli standard di sicurezza AgID: rete separata (VLAN dedicata), filtraggio dei contenuti illeciti, sessioni a tempo limitato, nessun log di navigazione oltre il minimo necessario ai sensi del GDPR. Viene esposta una informativa sintetica in loco. In questo modo l'ASL adempie all'obbligo di cui all'art. 8-bis, riducendo il divario digitale per i pazienti in attesa e facilitando l'accesso ai servizi del fascicolo sanitario elettronico.

Caso 2: Connettività a banda larga nel comune a vocazione turistica

Un comune costiero con forte afflusso turistico estivo attiva, in conformità alle Linee guida AgID, un servizio di connettività a banda larga gratuita nelle piazze principali e nel porto. Il Comune stipula una convenzione con il gestore della rete in fibra locale, dimensionando la capacità disponibile per l'utenza turistica in modo da non degradare i servizi istituzionali. Il servizio è pubblicizzato tramite l'app IO e il sito istituzionale. L'iniziativa risponde all'obbligo dell'art. 8-bis con riguardo al settore di interesse turistico, contribuendo al posizionamento digitale del territorio e facilitando l'accesso ai servizi pubblici online anche da parte di visitatori stranieri.

Domande frequenti

Le pubbliche amministrazioni devono acquistare banda aggiuntiva per offrire Wi-Fi al pubblico?

No. L'art. 8-bis impone di mettere a disposizione la porzione di banda già contrattualizzata e non utilizzata dagli uffici, nonché di erogare connettività a banda larga nei limiti della banda disponibile. Non sussiste un obbligo di potenziamento della capacità di rete a carico dell'amministrazione.

Chi fissa gli standard di sicurezza per il Wi-Fi pubblico erogato dalle PA?

L'AgID — Agenzia per l'Italia Digitale — definisce gli standard di sicurezza e le modalità operative. Le amministrazioni devono conformarsi a tali prescrizioni prima di rendere disponibile la connessione agli utenti, pena l'esposizione a rischi di trattamento illecito dei dati e di violazioni della sicurezza informatica.

Il Wi-Fi pubblico offerto da una PA rientra nel campo di applicazione del GDPR?

Sì. Quando un'amministrazione eroga accesso a Internet, tratta metadati di navigazione degli utenti (indirizzi IP, orari di connessione, ecc.), configurandosi come titolare del trattamento. Occorre rispettare i principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza prescritti dal Regolamento (UE) 2016/679.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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