Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 8 bis D.Lgs. 82/2005 CAD – Connettività alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici

In vigore dal 01/01/2006

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti ((nel rispetto degli)) standard di sicurezza fissati dall'Agid.

2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettività a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalità determinate dall'AgID.

In sintesi

L'articolo 8-bis del CAD pone a carico dei soggetti pubblici di cui all'art. 2, comma 2, l'obbligo di favorire la disponibilità di connettività a Internet presso gli uffici pubblici e gli altri luoghi pubblici, con particolare riguardo ai settori scolastico, sanitario e turistico. La norma si inscrive nell'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale europea e prevede due meccanismi distinti: in primo luogo, la messa a disposizione dell'utenza della porzione di banda non utilizzata dagli uffici, nel rispetto degli standard di sicurezza fissati dall'AgID; in secondo luogo, l'erogazione di connettività a banda larga per l'accesso a Internet, nei limiti della banda disponibile e secondo le modalità determinate dall'AgID. La disposizione non istituisce un diritto soggettivo del singolo a ottenere la connessione, bensì configura un obbligo organizzativo di promozione a carico delle amministrazioni, coordinato con la governance tecnica affidata all'Agenzia per l'Italia Digitale. Il raccordo con il quadro europeo è espresso dal riferimento all'Agenda digitale, che mira a ridurre il divario digitale garantendo accesso inclusivo ai servizi pubblici online. La sicurezza della rete di accesso è presidiata dagli standard AgID, in coerenza con il Regolamento eIDAS e con le prescrizioni del Regolamento GDPR per il trattamento dei dati che transitano sui collegamenti messi a disposizione del pubblico.

L'art. 8-bis è stato introdotto per tradurre in obblighi giuridici concreti la visione dell'Agenda digitale europea in materia di accesso alla rete. La scelta di individuare come destinatari prioritari i settori scolastico, sanitario e turistico riflette una logica di massimizzazione dell'impatto sociale: sono contesti ad alta frequentazione da parte di categorie di utenti che beneficiano direttamente di una connessione gratuita e affidabile - studenti, pazienti, viaggiatori - e che altrimenti sopporterebbero un costo di accesso elevato o incorrerebbero nel rischio di esclusione digitale.

Sul piano applicativo, la norma distingue due obblighi. Il primo, di portata più flessibile, prevede la condivisione della banda inutilizzata: le amministrazioni non sono tenute ad acquistare capacità aggiuntiva, ma devono rendere disponibile la quota di banda già contrattualizzata e non occupata dal traffico istituzionale. Il secondo obbligo, più strutturato, richiede l'erogazione di connettività a banda larga nei limiti della banda disponibile, con modalità che l'AgID specifica nelle proprie Linee guida. In entrambi i casi, il presidio tecnico è affidato all'Agenzia, che fissa gli standard di sicurezza volti a prevenire usi illeciti della rete pubblica e a garantire la riservatezza dei dati degli utenti.

Il coordinamento con il GDPR è rilevante: quando la pubblica amministrazione eroga connettività all'utenza, diventa titolare o responsabile del trattamento dei metadati di navigazione. Le Linee guida AgID devono pertanto tener conto degli obblighi di minimizzazione dei dati (art. 5, par. 1, lett. c), GDPR) e, ove applicabile, delle condizioni di liceità del trattamento previste dall'art. 6 del medesimo Regolamento. L'art. 8-bis va dunque letto in sinergia con l'art. 8 CAD (uso delle tecnologie dell'informazione) e con i principi generali di sicurezza informatica dell'art. 51 CAD.

Casi pratici

Caso 1: Wi-Fi nella sala d'attesa del distretto sanitario

Caso 2: Connettività a banda larga nel comune a vocazione turistica

Domande frequenti

Le pubbliche amministrazioni devono acquistare banda aggiuntiva per offrire Wi-Fi al pubblico?

No. L'art. 8-bis impone di mettere a disposizione la porzione di banda già contrattualizzata e non utilizzata dagli uffici, nonché di erogare connettività a banda larga nei limiti della banda disponibile. Non sussiste un obbligo di potenziamento della capacità di rete a carico dell'amministrazione.

Chi fissa gli standard di sicurezza per il Wi-Fi pubblico erogato dalle PA?

L'AgID - Agenzia per l'Italia Digitale - definisce gli standard di sicurezza e le modalità operative. Le amministrazioni devono conformarsi a tali prescrizioni prima di rendere disponibile la connessione agli utenti, pena l'esposizione a rischi di trattamento illecito dei dati e di violazioni della sicurezza informatica.

Il Wi-Fi pubblico offerto da una PA rientra nel campo di applicazione del GDPR?

Sì. Quando un'amministrazione eroga accesso a Internet, tratta metadati di navigazione degli utenti (indirizzi IP, orari di connessione, ecc.), configurandosi come titolare del trattamento. Occorre rispettare i principi di minimizzazione, limitazione della finalità e sicurezza prescritti dal Regolamento (UE) 2016/679.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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