Art. 6 quinquies D.Lgs. 82/2005 CAD – Consultazione e accesso
In vigore dal 01/01/2006
1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.
2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, è effettuata secondo le modalità fissate da AgID nelle Linee guida.
3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, è vietato l'utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per l'invio di comunicazioni commerciali, come definite dall' articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'articolo 6-quinquies del CAD regolamenta le modalità di consultazione e accesso ai tre pubblici elenchi dei domicili digitali: INI-PEC (art. 6-bis), IPA (art. 6-ter) e Indice delle persone fisiche e privati (art. 6-quater). Il comma 1 stabilisce che la consultazione on-line è libera e non richiede autenticazione; gli elenchi devono essere realizzati in formato aperto, garantendo la massima accessibilità e interoperabilità. Il comma 2 riserva ad AgID la competenza a definire nelle Linee guida le modalità di estrazione massiva dei domicili digitali dagli elenchi, distinguendo la semplice consultazione individuale dall'estrazione sistematica dei dati. Il comma 3 introduce un divieto esplicito di uso commerciale non autorizzato: è vietato utilizzare i domicili digitali estratti dagli elenchi per l'invio di comunicazioni commerciali (come definite dal D.Lgs. 70/2003 sul commercio elettronico) senza la preventiva autorizzazione del titolare. Il comma 4 impone agli elenchi di contenere e pubblicare anche informazioni sulla storia del domicilio digitale: elezione, modifiche e cessazioni. La norma si coordina strettamente con il GDPR per la disciplina della protezione dei dati personali dei titolari dei domicili e con la normativa anti-spam.
L'articolo 6-quinquies risolve una tensione tipica dei registri pubblici digitali: da un lato, la necessità di garantire la massima accessibilità per consentire a PA, imprese e privati di identificare il domicilio digitale di qualsiasi soggetto iscritto; dall'altro, il rischio che la consultazione libera si traduca in un'estrazione sistematica di indirizzi PEC per finalità commerciali. La soluzione adottata è duplice: libertà totale di consultazione individuale (senza autenticazione), ma regolamentazione specifica dell'estrazione massiva tramite Linee guida AgID, e divieto esplicito di uso commerciale non autorizzato dei dati estratti.
Il formato aperto degli elenchi (comma 1 in fine) risponde ai principi dell'open data pubblico sanciti dal D.Lgs. 36/2006 (Codice dei contratti, ma anche dalla normativa sul riutilizzo dei dati del settore pubblico) e garantisce l'interoperabilità con sistemi informatici di terze parti: le PA possono interrogare i registri tramite API standardizzate per automatizzare la fase di indirizzamento delle notifiche digitali. AgID pubblica le specifiche tecniche dei servizi di accesso nelle proprie Linee guida.
Il divieto di comunicazioni commerciali non autorizzate (comma 3) è un presidio anti-spam fondamentale. La definizione di «comunicazione commerciale» richiamata dal D.Lgs. 70/2003 include qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa. Il divieto si aggiunge (senza sovrapporsi) alle tutele già previste dal GDPR per il marketing diretto (art. 21 GDPR, diritto di opposizione) e dal Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) per le comunicazioni indesiderate, costruendo uno specifico strato di protezione per i titolari di domicilio digitale iscritti nei pubblici elenchi.
Casi pratici
Caso 1: Invio non autorizzato di email commerciali a indirizzi PEC estratti dall'INI-PEC
Caso 2: PA che interroga l'IPA tramite API per automatizzare le notifiche
Domande frequenti
È necessaria un'autenticazione per consultare l'INI-PEC, l'IPA o l'Indice 6-quater?
No. L'articolo 6-quinquies, comma 1 prevede che la consultazione on-line degli elenchi sia consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono pubblici e liberamente accessibili, nel rispetto del principio di trasparenza dei domicili digitali ufficiali.
Si può scaricare in massa l'elenco dei domicili digitali per invio di comunicazioni commerciali?
No. Il comma 3 vieta espressamente l'uso dei domicili digitali estratti dagli elenchi per comunicazioni commerciali senza autorizzazione del titolare. L'estrazione massiva è comunque regolamentata da AgID tramite Linee guida (comma 2) e non è liberamente consentita a qualsiasi soggetto.
Dove si può trovare la storia delle variazioni di un domicilio digitale?
Il comma 4 dell'articolo 6-quinquies impone agli elenchi di contenere le informazioni relative alla elezione, modifica e cessazione di ciascun domicilio digitale. Queste informazioni sono pubbliche e consultabili nei rispettivi registri (INI-PEC, IPA, Indice 6-quater).
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
L'articolo 6-quinquies del CAD regolamenta le modalità di consultazione e accesso ai tre pubblici elenchi dei domicili digitali: INI-PEC (art. 6-bis), IPA (art. 6-ter) e Indice delle persone fisiche e privati (art. 6-quater). Il comma 1 stabilisce che la consultazione on-line è libera e non richiede autenticazione; gli elenchi devono essere realizzati in formato aperto, garantendo la massima accessibilità e interoperabilità. Il comma 2 riserva ad AgID la competenza a definire nelle Linee guida le modalità di estrazione massiva dei domicili digitali dagli elenchi, distinguendo la semplice consultazione individuale dall'estrazione sistematica dei dati. Il comma 3 introduce un divieto esplicito di uso commerciale non autorizzato: è vietato utilizzare i domicili digitali estratti dagli elenchi per l'invio di comunicazioni commerciali (come definite dal D.Lgs. 70/2003 sul commercio elettronico) senza la preventiva autorizzazione del titolare. Il comma 4 impone agli elenchi di contenere e pubblicare anche informazioni sulla storia del domicilio digitale: elezione, modifiche e cessazioni. La norma si coordina strettamente con il GDPR per la disciplina della protezione dei dati personali dei titolari dei domicili e con la normativa anti-spam.L'articolo 6-quinquies risolve una tensione tipica dei registri pubblici digitali: da un lato, la necessità di garantire la massima accessibilità per consentire a PA, imprese e privati di identificare il domicilio digitale di qualsiasi soggetto iscritto; dall'altro, il rischio che la consultazione libera si traduca in un'estrazione sistematica di indirizzi PEC per finalità commerciali. La soluzione adottata è duplice: libertà totale di consultazione individuale (senza autenticazione), ma regolamentazione specifica dell'estrazione massiva tramite Linee guida AgID, e divieto esplicito di uso commerciale non autorizzato dei dati estratti.
Il formato aperto degli elenchi (comma 1 in fine) risponde ai principi dell'open data pubblico sanciti dal D.Lgs. 36/2006 (Codice dei contratti, ma anche dalla normativa sul riutilizzo dei dati del settore pubblico) e garantisce l'interoperabilità con sistemi informatici di terze parti: le PA possono interrogare i registri tramite API standardizzate per automatizzare la fase di indirizzamento delle notifiche digitali. AgID pubblica le specifiche tecniche dei servizi di accesso nelle proprie Linee guida.
Il divieto di comunicazioni commerciali non autorizzate (comma 3) è un presidio anti-spam fondamentale. La definizione di «comunicazione commerciale» richiamata dal D.Lgs. 70/2003 include qualsiasi forma di comunicazione destinata a promuovere beni, servizi o l'immagine di un'impresa. Il divieto si aggiunge (senza sovrapporsi) alle tutele già previste dal GDPR per il marketing diretto (art. 21 GDPR, diritto di opposizione) e dal Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003) per le comunicazioni indesiderate, costruendo uno specifico strato di protezione per i titolari di domicilio digitale iscritti nei pubblici elenchi.
Casi pratici
Caso 1: Invio non autorizzato di email commerciali a indirizzi PEC estratti dall'INI-PEC
Caso 2: PA che interroga l'IPA tramite API per automatizzare le notifiche
Domande frequenti
È necessaria un'autenticazione per consultare l'INI-PEC, l'IPA o l'Indice 6-quater?
No. L'articolo 6-quinquies, comma 1 prevede che la consultazione on-line degli elenchi sia consentita a chiunque senza necessità di autenticazione. Gli elenchi sono pubblici e liberamente accessibili, nel rispetto del principio di trasparenza dei domicili digitali ufficiali.
Si può scaricare in massa l'elenco dei domicili digitali per invio di comunicazioni commerciali?
No. Il comma 3 vieta espressamente l'uso dei domicili digitali estratti dagli elenchi per comunicazioni commerciali senza autorizzazione del titolare. L'estrazione massiva è comunque regolamentata da AgID tramite Linee guida (comma 2) e non è liberamente consentita a qualsiasi soggetto.
Dove si può trovare la storia delle variazioni di un domicilio digitale?
Il comma 4 dell'articolo 6-quinquies impone agli elenchi di contenere le informazioni relative alla elezione, modifica e cessazione di ciascun domicilio digitale. Queste informazioni sono pubbliche e consultabili nei rispettivi registri (INI-PEC, IPA, Indice 6-quater).