← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 25 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 5-bis del CAD introduce un principio cardine della digitalizzazione imprenditoriale: tutte le comunicazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni devono avvenire esclusivamente tramite tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). L'obbligo è bidirezionale: le imprese presentano istanze, dichiarazioni, dati e documenti in forma digitale; le amministrazioni adottano e comunicano atti e provvedimenti nei confronti delle imprese con le medesime modalità telematiche. Il comma 2 attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del Ministro per la PA e l'innovazione, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della semplificazione normativa) il potere di adottare con decreto le modalità attuative per le amministrazioni centrali e di fissare i relativi termini. Il comma 3 assegna ad AgID il compito di verificare l'effettiva attuazione del comma 1, avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17 CAD. Il comma 4 prevede un meccanismo di coordinamento con gli enti locali tramite intesa in sede di Conferenza unificata. La norma si raccorda con la disciplina del domicilio digitale (artt. 3-bis, 6-bis), con quella dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) e con il Regolamento eIDAS per l'interoperabilità transfrontaliera delle comunicazioni impresa-PA.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 bis D.Lgs. 82/2005 CAD — (Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche)

In vigore dal 01/01/2006

1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini.

3. ((AgID)) , anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma

2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

Commento

L'articolo 5-bis, introdotto nel CAD per rafforzare la digitalizzazione del rapporto impresa-pubblica amministrazione, stabilisce un regime di «canale unico digitale obbligatorio»: la carta non è più ammessa negli scambi tra soggetti imprenditoriali e PA. La norma si applica a tutte le imprese — individuali, società di persone e di capitali, cooperative, enti economici — che interagiscono con le amministrazioni per qualsiasi finalità: autorizzazioni, licenze, comunicazioni di avvio di attività, istanze di incentivo, scambi di dati statistici. Il perimetro dei soggetti pubblici obbligati coincide con quello dell'articolo 2, comma 2 CAD, includendo quindi anche i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico.

Sul piano applicativo, lo strumento principale attraverso cui si realizza l'obbligo è il domicilio digitale dell'impresa iscritto nell'INI-PEC (art. 6-bis), attraverso il quale vengono indirizzate le comunicazioni a valore legale. Per le comunicazioni produttive e le istanze procedimentali, il canale digitale più comune è il SUAP, che dal 2010 (D.P.R. 160/2010) è il punto unico di contatto per le pratiche relative alle attività produttive. AgID, attraverso i propri uffici e le Linee guida tecniche, definisce i formati, i protocolli e gli standard di interoperabilità che le amministrazioni devono rispettare per consentire alle imprese di comunicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale.

Il coordinamento con il Regolamento eIDAS è rilevante per le imprese con sede in altri Stati UE che debbano interagire con la PA italiana: le firme elettroniche e i sigilli qualificati eIDAS devono essere accettati dalle amministrazioni italiane, eliminando barriere digitali alla libera prestazione di servizi. Il GDPR incide invece sulla gestione dei dati trasmessi digitalmente: le amministrazioni che ricevono documenti aziendali sono titolari del trattamento e devono applicare le misure di sicurezza adeguate, con particolare attenzione ai dati personali eventualmente contenuti nelle istanze e nelle dichiarazioni d'impresa.

Casi pratici

Caso 1: Presentazione di un'istanza SUAP per apertura di attività commerciale

Un'impresa individuale vuole aprire un negozio di abbigliamento e deve presentare la SCIA al SUAP comunale. Ai sensi dell'articolo 5-bis, la trasmissione deve avvenire esclusivamente in forma digitale: la pratica è inoltrata tramite il portale SUAP del comune (o quello della Camera di commercio competente), utilizzando la firma digitale del titolare. Il comune non può rifiutare l'istanza o chiedere documentazione cartacea integrativa in assenza di una specifica norma che lo consenta. In caso di rifiuto illegittimo, l'impresa può presentare ricorso al TAR richiamando gli articoli 5-bis e 3 CAD.

Caso 2: Ricezione di un provvedimento di revoca di contributo in forma digitale

Una società a responsabilità limitata riceve un provvedimento di revoca di un contributo regionale esclusivamente via PEC al proprio indirizzo INI-PEC. La società sostiene di non aver ricevuto una comunicazione cartacea e contesta la validità della notifica. Applicando l'articolo 5-bis in combinato con l'articolo 6-bis CAD, la notifica al domicilio digitale dell'impresa è pienamente valida e produce effetti giuridici dal momento in cui il messaggio è disponibile nella casella PEC. L'onere di consultazione diligente ricade sull'impresa, che non può opporre la mancanza di un documento fisico.

Domande frequenti

Un'impresa è obbligata a comunicare con tutte le PA esclusivamente in forma digitale?

Sì, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1 del CAD. L'obbligo riguarda la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e documenti, nonché la ricezione di atti e provvedimenti amministrativi. La forma cartacea non è più ammessa nei rapporti tra imprese e soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 CAD.

Chi verifica che le amministrazioni rispettino l'obbligo di comunicazione digitale con le imprese?

AgID, ai sensi del comma 3, è responsabile della verifica dell'attuazione del comma 1 da parte delle amministrazioni. Si avvale degli uffici per la transizione digitale di cui all'articolo 17 CAD e agisce secondo le modalità e i termini definiti nel decreto attuativo.

Come si estende l'obbligo dell'art. 5-bis agli enti locali?

Il comma 4 prevede che il Governo promuova l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi necessari. Si tratta di un meccanismo di coordinamento istituzionale, che tutela l'autonomia degli enti locali pur garantendo l'applicazione uniforme del principio di digitalizzazione obbligatoria.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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