Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 4 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato
In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 4 del CAD è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 (cosiddetto «decreto correttivo» del Codice dell'amministrazione digitale). La disposizione originaria, che disciplinava particolari profili dei diritti del cittadino nella partecipazione al procedimento amministrativo digitale, è stata soppressa nell'ambito della revisione organica del CAD operata nel 2016, con cui il legislatore ha provveduto a riordinare e semplificare l'impianto normativo del Codice, spostando o accorpando i contenuti ritenuti ancora attuali in altre disposizioni. La soppressione non ha lasciato lacune operative: le materie già regolate dall'articolo 4 trovano copertura nel combinato disposto delle norme rimaste in vigore - in particolare gli articoli 3, 3-bis e 3-ter - e nella disciplina generale del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990. La consultazione della norma abrogata ha rilievo esclusivamente storico-interpretativo, per ricostruire l'evoluzione del sistema dei diritti digitali nel quadro del CAD dalla sua formulazione originaria del 2005 alle successive riforme.L'abrogazione dell'articolo 4 ad opera del D.Lgs. 179/2016 si inserisce nella revisione complessiva del CAD avviata dalla legge delega n. 124/2015 (cosiddetta «riforma Madia»), che ha inteso modernizzare il Codice adeguandolo all'evoluzione tecnologica e al quadro normativo europeo nel frattempo maturato, in particolare con il Regolamento eIDAS del 2014. Il decreto correttivo ha operato una semplificazione dell'articolato, eliminando disposizioni considerate ridondanti, obsolete o già assorbite da normative di rango superiore.
Dal punto di vista sistematico, l'abrogazione non ha prodotto un vuoto regolatorio: i principi già contenuti nell'articolo 4 sull'esercizio dei diritti del cittadino in forma digitale sono stati ricondotti al più generale quadro degli articoli 3 e 3-bis, rafforzati e riarticolati con la novella del 2016. La tecnica legislativa dell'abrogazione secca - senza sostituzione né rinvio - è coerente con l'approccio scelto dal D.Lgs. 179/2016, che ha preferito consolidare le norme rilevanti in disposizioni sistematicamente più appropriate piuttosto che introdurre nuovi articoli.
Per gli operatori e i pratici del diritto, la conoscenza dello stato abrogato dell'articolo 4 è rilevante in due contesti: la lettura di provvedimenti amministrativi o sentenze anteriori al 2016 che vi facessero riferimento, e la ricostruzione dell'evoluzione interpretativa dei diritti digitali del cittadino nel diritto italiano. Ogni citazione dell'articolo 4 CAD in documenti successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. 179/2016 deve intendersi priva di effetti normativi.
Casi pratici
Caso 1: Ricorso che cita l'articolo 4 CAD dopo la sua abrogazione
Caso 2: Ricerca storica sull'evoluzione dei diritti digitali nel CAD
Domande frequenti
Quando è stato abrogato l'articolo 4 del CAD e da quale norma?
L'articolo 4 è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, il decreto correttivo del CAD emanato in attuazione della legge delega n. 124/2015 (riforma Madia), che ha operato una revisione organica dell'intero Codice dell'amministrazione digitale.
Il contenuto dell'articolo 4 è confluito in altre disposizioni del CAD?
In gran parte sì: le materie già trattate dall'articolo 4 in tema di diritti digitali del cittadino sono state riordinate e rafforzate negli articoli 3, 3-bis e 3-ter del CAD, che oggi costituiscono il nucleo normativo dei diritti alla digitalizzazione e all'identità digitale.
Ha ancora rilevanza citare l'articolo 4 CAD in atti o ricorsi attuali?
No. L'articolo è privo di effetti normativi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 179/2016. Citarlo in atti successivi a quella data è giuridicamente irrilevante; occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti che hanno assorbito o sostituito i contenuti originari.