← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 4 del CAD è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 (cosiddetto «decreto correttivo» del Codice dell'amministrazione digitale). La disposizione originaria, che disciplinava particolari profili dei diritti del cittadino nella partecipazione al procedimento amministrativo digitale, è stata soppressa nell'ambito della revisione organica del CAD operata nel 2016, con cui il legislatore ha provveduto a riordinare e semplificare l'impianto normativo del Codice, spostando o accorpando i contenuti ritenuti ancora attuali in altre disposizioni. La soppressione non ha lasciato lacune operative: le materie già regolate dall'articolo 4 trovano copertura nel combinato disposto delle norme rimaste in vigore — in particolare gli articoli 3, 3-bis e 3-ter — e nella disciplina generale del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990. La consultazione della norma abrogata ha rilievo esclusivamente storico-interpretativo, per ricostruire l'evoluzione del sistema dei diritti digitali nel quadro del CAD dalla sua formulazione originaria del 2005 alle successive riforme.

Testo dell'articoloVigente

Art. 4 D.Lgs. 82/2005 CAD — Articolo abrogato

In vigore dal 01/01/2006

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179

Commento

L'abrogazione dell'articolo 4 ad opera del D.Lgs. 179/2016 si inserisce nella revisione complessiva del CAD avviata dalla legge delega n. 124/2015 (cosiddetta «riforma Madia»), che ha inteso modernizzare il Codice adeguandolo all'evoluzione tecnologica e al quadro normativo europeo nel frattempo maturato, in particolare con il Regolamento eIDAS del 2014. Il decreto correttivo ha operato una semplificazione dell'articolato, eliminando disposizioni considerate ridondanti, obsolete o già assorbite da normative di rango superiore.

Dal punto di vista sistematico, l'abrogazione non ha prodotto un vuoto regolatorio: i principi già contenuti nell'articolo 4 sull'esercizio dei diritti del cittadino in forma digitale sono stati ricondotti al più generale quadro degli articoli 3 e 3-bis, rafforzati e riarticolati con la novella del 2016. La tecnica legislativa dell'abrogazione secca — senza sostituzione né rinvio — è coerente con l'approccio scelto dal D.Lgs. 179/2016, che ha preferito consolidare le norme rilevanti in disposizioni sistematicamente più appropriate piuttosto che introdurre nuovi articoli.

Per gli operatori e i pratici del diritto, la conoscenza dello stato abrogato dell'articolo 4 è rilevante in due contesti: la lettura di provvedimenti amministrativi o sentenze anteriori al 2016 che vi facessero riferimento, e la ricostruzione dell'evoluzione interpretativa dei diritti digitali del cittadino nel diritto italiano. Ogni citazione dell'articolo 4 CAD in documenti successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. 179/2016 deve intendersi priva di effetti normativi.

Casi pratici

Caso 1: Ricorso che cita l'articolo 4 CAD dopo la sua abrogazione

Un avvocato redige nel 2023 un ricorso al TAR invocando l'articolo 4 CAD a fondamento del diritto del proprio assistito a partecipare digitalmente a un procedimento. Il giudice rileva che la norma è abrogata dal 2016 e che il riferimento normativo corretto è l'articolo 3 CAD, tuttora in vigore. Il ricorso non è dichiarato inammissibile, in quanto il fatto allegato (diritto alla partecipazione digitale) ha copertura nell'articolo 3, ma il difensore avrebbe dovuto aggiornare la propria citazione normativa.

Caso 2: Ricerca storica sull'evoluzione dei diritti digitali nel CAD

Uno studioso analizza come il sistema dei diritti digitali dei cittadini si sia sviluppato dal 2005 al 2024. L'articolo 4, nella sua versione originaria, regolava aspetti specifici della partecipazione telematica al procedimento. Confrontando il testo abrogato con le disposizioni attuali (artt. 3, 3-bis, 3-ter), emerge come il legislatore del 2016 abbia notevolmente ampliato la portata soggettiva e oggettiva di tali diritti, introducendo l'obbligo del domicilio digitale e il diritto al controllo degli strumenti digitali, sconosciuti alla formulazione originaria del 2005.

Domande frequenti

Quando è stato abrogato l'articolo 4 del CAD e da quale norma?

L'articolo 4 è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, il decreto correttivo del CAD emanato in attuazione della legge delega n. 124/2015 (riforma Madia), che ha operato una revisione organica dell'intero Codice dell'amministrazione digitale.

Il contenuto dell'articolo 4 è confluito in altre disposizioni del CAD?

In gran parte sì: le materie già trattate dall'articolo 4 in tema di diritti digitali del cittadino sono state riordinate e rafforzate negli articoli 3, 3-bis e 3-ter del CAD, che oggi costituiscono il nucleo normativo dei diritti alla digitalizzazione e all'identità digitale.

Ha ancora rilevanza citare l'articolo 4 CAD in atti o ricorsi attuali?

No. L'articolo è privo di effetti normativi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 179/2016. Citarlo in atti successivi a quella data è giuridicamente irrilevante; occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti che hanno assorbito o sostituito i contenuti originari.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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