Art. 4 CAD – Partecipazione al procedimento amministrativo informatico
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
2. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale. Per la disciplina vigente parti dall'indice: CAD - Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
In sintesi
L'articolo 4 del CAD è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 (cosiddetto «decreto correttivo» del Codice dell'amministrazione digitale). La disposizione originaria, che disciplinava particolari profili dei diritti del cittadino nella partecipazione al procedimento amministrativo digitale, è stata soppressa nell'ambito della revisione organica del CAD operata nel 2016, con cui il legislatore ha provveduto a riordinare e semplificare l'impianto normativo del Codice, spostando o accorpando i contenuti ritenuti ancora attuali in altre disposizioni. La soppressione non ha lasciato lacune operative: le materie già regolate dall'articolo 4 trovano copertura nel combinato disposto delle norme rimaste in vigore - in particolare gli articoli 3, 3-bis e 3-ter - e nella disciplina generale del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990. La consultazione della norma abrogata ha rilievo esclusivamente storico-interpretativo, per ricostruire l'evoluzione del sistema dei diritti digitali nel quadro del CAD dalla sua formulazione originaria del 2005 alle successive riforme.
L'abrogazione dell'articolo 4 ad opera del D.Lgs. 179/2016 si inserisce nella revisione complessiva del CAD avviata dalla legge delega n. 124/2015 (cosiddetta «riforma Madia»), che ha inteso modernizzare il Codice adeguandolo all'evoluzione tecnologica e al quadro normativo europeo nel frattempo maturato, in particolare con il Regolamento eIDAS del 2014. Il decreto correttivo ha operato una semplificazione dell'articolato, eliminando disposizioni considerate ridondanti, obsolete o già assorbite da normative di rango superiore.
Dal punto di vista sistematico, l'abrogazione non ha prodotto un vuoto regolatorio: i principi già contenuti nell'articolo 4 sull'esercizio dei diritti del cittadino in forma digitale sono stati ricondotti al più generale quadro degli articoli 3 e 3-bis, rafforzati e riarticolati con la novella del 2016. La tecnica legislativa dell'abrogazione secca - senza sostituzione né rinvio - è coerente con l'approccio scelto dal D.Lgs. 179/2016, che ha preferito consolidare le norme rilevanti in disposizioni sistematicamente più appropriate piuttosto che introdurre nuovi articoli.
Per gli operatori e i pratici del diritto, la conoscenza dello stato abrogato dell'articolo 4 è rilevante in due contesti: la lettura di provvedimenti amministrativi o sentenze anteriori al 2016 che vi facessero riferimento, e la ricostruzione dell'evoluzione interpretativa dei diritti digitali del cittadino nel diritto italiano. Ogni citazione dell'articolo 4 CAD in documenti successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. 179/2016 deve intendersi priva di effetti normativi.
Casi pratici
Caso 1: Ricorso che cita l'articolo 4 CAD dopo la sua abrogazione
Caso 2: Ricerca storica sull'evoluzione dei diritti digitali nel CAD
Domande frequenti
Quando è stato abrogato l'articolo 4 del CAD e da quale norma?
L'articolo 4 è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, il decreto correttivo del CAD emanato in attuazione della legge delega n. 124/2015 (riforma Madia), che ha operato una revisione organica dell'intero Codice dell'amministrazione digitale.
Il contenuto dell'articolo 4 è confluito in altre disposizioni del CAD?
In gran parte sì: le materie già trattate dall'articolo 4 in tema di diritti digitali del cittadino sono state riordinate e rafforzate negli articoli 3, 3-bis e 3-ter del CAD, che oggi costituiscono il nucleo normativo dei diritti alla digitalizzazione e all'identità digitale.
Ha ancora rilevanza citare l'articolo 4 CAD in atti o ricorsi attuali?
No. L'articolo è privo di effetti normativi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 179/2016. Citarlo in atti successivi a quella data è giuridicamente irrilevante; occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti che hanno assorbito o sostituito i contenuti originari.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
L'articolo 4 del CAD è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179 (cosiddetto «decreto correttivo» del Codice dell'amministrazione digitale). La disposizione originaria, che disciplinava particolari profili dei diritti del cittadino nella partecipazione al procedimento amministrativo digitale, è stata soppressa nell'ambito della revisione organica del CAD operata nel 2016, con cui il legislatore ha provveduto a riordinare e semplificare l'impianto normativo del Codice, spostando o accorpando i contenuti ritenuti ancora attuali in altre disposizioni. La soppressione non ha lasciato lacune operative: le materie già regolate dall'articolo 4 trovano copertura nel combinato disposto delle norme rimaste in vigore - in particolare gli articoli 3, 3-bis e 3-ter - e nella disciplina generale del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990. La consultazione della norma abrogata ha rilievo esclusivamente storico-interpretativo, per ricostruire l'evoluzione del sistema dei diritti digitali nel quadro del CAD dalla sua formulazione originaria del 2005 alle successive riforme.L'abrogazione dell'articolo 4 ad opera del D.Lgs. 179/2016 si inserisce nella revisione complessiva del CAD avviata dalla legge delega n. 124/2015 (cosiddetta «riforma Madia»), che ha inteso modernizzare il Codice adeguandolo all'evoluzione tecnologica e al quadro normativo europeo nel frattempo maturato, in particolare con il Regolamento eIDAS del 2014. Il decreto correttivo ha operato una semplificazione dell'articolato, eliminando disposizioni considerate ridondanti, obsolete o già assorbite da normative di rango superiore.
Dal punto di vista sistematico, l'abrogazione non ha prodotto un vuoto regolatorio: i principi già contenuti nell'articolo 4 sull'esercizio dei diritti del cittadino in forma digitale sono stati ricondotti al più generale quadro degli articoli 3 e 3-bis, rafforzati e riarticolati con la novella del 2016. La tecnica legislativa dell'abrogazione secca - senza sostituzione né rinvio - è coerente con l'approccio scelto dal D.Lgs. 179/2016, che ha preferito consolidare le norme rilevanti in disposizioni sistematicamente più appropriate piuttosto che introdurre nuovi articoli.
Per gli operatori e i pratici del diritto, la conoscenza dello stato abrogato dell'articolo 4 è rilevante in due contesti: la lettura di provvedimenti amministrativi o sentenze anteriori al 2016 che vi facessero riferimento, e la ricostruzione dell'evoluzione interpretativa dei diritti digitali del cittadino nel diritto italiano. Ogni citazione dell'articolo 4 CAD in documenti successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. 179/2016 deve intendersi priva di effetti normativi.
Casi pratici
Caso 1: Ricorso che cita l'articolo 4 CAD dopo la sua abrogazione
Caso 2: Ricerca storica sull'evoluzione dei diritti digitali nel CAD
Domande frequenti
Quando è stato abrogato l'articolo 4 del CAD e da quale norma?
L'articolo 4 è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, il decreto correttivo del CAD emanato in attuazione della legge delega n. 124/2015 (riforma Madia), che ha operato una revisione organica dell'intero Codice dell'amministrazione digitale.
Il contenuto dell'articolo 4 è confluito in altre disposizioni del CAD?
In gran parte sì: le materie già trattate dall'articolo 4 in tema di diritti digitali del cittadino sono state riordinate e rafforzate negli articoli 3, 3-bis e 3-ter del CAD, che oggi costituiscono il nucleo normativo dei diritti alla digitalizzazione e all'identità digitale.
Ha ancora rilevanza citare l'articolo 4 CAD in atti o ricorsi attuali?
No. L'articolo è privo di effetti normativi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 179/2016. Citarlo in atti successivi a quella data è giuridicamente irrilevante; occorre fare riferimento alle disposizioni vigenti che hanno assorbito o sostituito i contenuti originari.