← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 24 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 5 del CAD obbliga la pubblica amministrazione, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico ad accettare i pagamenti elettronici per qualsiasi credito vantato nei confronti di cittadini e imprese. Lo strumento previsto dal codice è una piattaforma tecnologica gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il Sistema Pubblico di Connettività: si tratta della cosiddetta «pagoPA», resa operativa da PagoPA S.p.A. L'obbligo riguarda i pagamenti «a qualsiasi titolo»: tasse e tributi locali, sanzioni amministrative, oneri concessori edilizi, ticket sanitari, mense scolastiche, rette di asili nido, contributi previdenziali, diritti di segreteria. L'accettazione deve avvenire senza discriminazione rispetto allo schema di pagamento abilitato, come previsto dal Regolamento (UE) 2015/751 sulle commissioni interbancarie. Il comma 2-ter chiarisce che la piattaforma serve anche per il pagamento spontaneo dei tributi. Per i cittadini la norma garantisce il diritto di pagare con carta di credito o debito, bonifico elettronico, addebito in conto, applicazioni mobile, anche con credito telefonico per i micropagamenti. Per le imprese assicura tracciabilità e immediatezza del pagamento. Per la PA permette riconciliazione automatica tra incasso e contabilità. Il comma 2-quater stabilisce che i prestatori di servizi di pagamento abilitati (banche, istituti di pagamento, IMEL) eseguono i pagamenti verso la PA attraverso la piattaforma, lasciando ferme le regole sui versamenti unitari del D.Lgs. 241/1997 (modello F24). Il comma 2-quinquies prevede la condivisione delle informazioni con il MEF-Ragioneria generale dello Stato, per il monitoraggio della finanza pubblica. Il comma 2-sexies apre la piattaforma a funzioni accessorie: certificazione fiscale tra privati, fatturazione elettronica, memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 127/2015. È il riconoscimento normativo della natura «multi-servizio» di pagoPA come hub di servizi digitali pubblici. La norma va letta insieme all'articolo 2 (ambito soggettivo), all'articolo 64 (SPID/CIE per l'autenticazione del pagamento), all'articolo 17-ter (responsabile per la transizione al digitale dell'ente). Riferimenti correlati esterni al CAD sono il D.Lgs. 11/2010 sui servizi di pagamento, la PSD2 (Direttiva UE 2015/2366), il TUB (D.Lgs. 385/1993) per i prestatori abilitati.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 5 D.Lgs. 82/2005 CAD — Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

In vigore dal 01/01/2006

1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilità di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

2. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. (29) (31) (34) (36)

2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152 .

2-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all' articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 , convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 .

2-quater. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma

2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all' articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , Capo III ((…)) .

2-quinquies. Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato.

2-sexies. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 può essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 .

2-septies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma

2-sexies. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del presente articolo e per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Commento

L'articolo 5 è uno dei nodi più operativi del CAD perché trasforma il diritto astratto a usare strumenti digitali in un obbligo concreto a carico della PA: accettare il pagamento elettronico. La scelta del legislatore è radicale: non basta «consentire» il pagamento digitale, occorre «assicurarlo» tramite una piattaforma unica nazionale. Questa centralizzazione, attuata con pagoPA, ha un duplice fine. Da un lato standardizzare le interfacce di incasso, riducendo la frammentazione tra migliaia di portali comunali, regionali e ministeriali. Dall'altro creare un punto unico di tracciamento per il MEF, utile sia al monitoraggio della finanza pubblica sia al contrasto dei circuiti di pagamento informali.

La storia normativa della disposizione è significativa. Il comma 1 originario, modificato a più riprese, è oggi formulato in modo da non lasciare spazi di esonero: «sono obbligati ad accettare» è imperativo. La giurisprudenza amministrativa ha confermato che la mancata adesione a pagoPA da parte di un ente costituisce inadempimento del CAD e legittima il difensore civico digitale a intervenire. Il principio di non discriminazione tra schemi di pagamento, mutuato dal Regolamento (UE) 2015/751, vieta alla PA di accettare solo alcuni circuiti escludendone altri, salvo che la differenziazione sia oggettivamente giustificata da costi o ragioni tecniche. Le commissioni interbancarie sui pagamenti con carta sono peraltro disciplinate dallo stesso regolamento UE, che pone limiti massimi.

L'integrazione con SPID e CIE prevista dal comma 2 (rinvio all'articolo 64) è cruciale: il pagamento non è un mero atto contabile ma può richiedere l'identificazione informatica del soggetto pagante, specialmente quando si paga un tributo o si chiede un servizio personalizzato. Per la fatturazione elettronica e i corrispettivi giornalieri (comma 2-sexies), il dialogo tra pagoPA e Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate apre la strada a flussi end-to-end in cui il pagamento, la ricevuta e il documento fiscale si generano automaticamente. È il modello dell'amministrazione digitale «integrata», dove gli atti amministrativi non sono più passi separati ma uno stesso evento elettronico.

I problemi applicativi tipici riguardano tre aspetti. Primo: la riconciliazione contabile, perché ogni ente deve adeguare i propri sistemi contabili al tracciato pagoPA (IUV-Identificativo Univoco di Versamento) e gestire le riconciliazioni automatiche con il bilancio. Secondo: la convivenza con il modello F24, espressamente salvaguardata dal comma 2-quater: i tributi statali pagabili in compensazione restano nel circuito F24 dell'Agenzia delle Entrate, mentre i tributi locali e i corrispettivi per servizi pubblici migrano su pagoPA. Terzo: la responsabilità per malfunzionamenti. Se il cittadino paga ma la PA non riceve l'incasso per un disservizio della piattaforma o del PSP, il pagamento si considera comunque effettuato dal momento in cui il PSP ha ricevuto le somme, con onere a carico dell'ente di gestire la rendicontazione. Il coordinamento con la PSD2 e con il D.Lgs. 11/2010 garantisce l'irrevocabilità del pagamento autorizzato e i diritti del pagatore in caso di operazioni non autorizzate. La protezione dei dati personali, infine, impone misure di sicurezza adeguate sulla piattaforma, trattandosi di dati relativi a operazioni economiche, soggetti ai principi del Regolamento (UE) 2016/679.

Casi pratici

Caso 1: Pagamento di una sanzione del Codice della Strada tramite pagoPA

Un automobilista riceve un verbale di accertamento del Codice della Strada notificato al domicilio digitale. Il verbale contiene il QR code o l'IUV (Identificativo Univoco di Versamento) di pagoPA. Aprendo l'app IO, scansionando il QR o inserendo l'IUV, il pagamento può essere effettuato con carta, conto, addebito su domicilio bancario. L'articolo 5 garantisce che il Comune accetti tale modalità senza discriminazione. La ricevuta telematica generata da pagoPA è opponibile come prova di pagamento ai sensi del comma 2-quater. Se l'ente non aggiorna la posizione, l'automobilista può esibire la ricevuta IUV per chiudere il procedimento. La modalità sostituisce integralmente il vecchio bollettino postale, che molte amministrazioni hanno ormai dismesso.

Caso 2: Comune che rifiuta il pagamento con carta degli oneri edilizi

Un'impresa edile presenta un permesso di costruire e deve versare gli oneri concessori. L'ufficio tecnico comunale comunica che gli oneri sono pagabili solo tramite bonifico bancario al tesoriere, senza alcuna piattaforma elettronica integrata. La condotta viola l'articolo 5 del CAD, perché il Comune è obbligato ad accettare il pagamento tramite pagoPA. L'impresa può segnalare la violazione al difensore civico digitale (articolo 17), all'AgID e, in caso di persistente inadempimento, agire in giudizio ai sensi dell'articolo 7, comma 4. La giurisprudenza amministrativa ha già censurato condotte analoghe come violazione del diritto soggettivo al pagamento elettronico. La soluzione corretta è l'attivazione del nodo pagoPA dell'ente, con generazione dell'IUV all'atto del rilascio del permesso.

Domande frequenti

Posso obbligare il mio Comune ad accettare il pagamento con carta?

Sì. L'articolo 5 del CAD obbliga il Comune (ente locale rientrante nell'articolo 2, comma 2, lettera a) ad accettare pagamenti elettronici tramite pagoPA, senza discriminazione tra schemi di pagamento. Se il Comune si rifiuta o offre solo modalità tradizionali, il cittadino può presentare segnalazione al difensore civico digitale ai sensi dell'articolo 17 del CAD o agire in giudizio ai sensi dell'articolo 7, comma 4. La giurisprudenza ha riconosciuto la natura di diritto soggettivo del cittadino al pagamento elettronico verso la PA.

Il modello F24 sparisce con pagoPA?

No. Il comma 2-quater dell'articolo 5 fa espressamente salvo il «sistema dei versamenti unitari» del D.Lgs. 241/1997, che è il modello F24. I tributi erariali pagabili in compensazione (IRPEF, IRES, IVA, addizionali, contributi INPS) continuano a viaggiare nel circuito F24 gestito dall'Agenzia delle Entrate, perché la compensazione richiede uno strumento specifico. PagoPA copre invece tributi locali, tasse universitarie, sanzioni, ticket sanitari, contributi a enti pubblici, oneri edilizi, rette scolastiche e simili. I due sistemi coesistono e si rivolgono a tipologie di obbligazioni differenti.

Cosa succede se pago tramite pagoPA ma la PA dice di non aver ricevuto l'importo?

Il pagamento si considera effettuato dal momento in cui il prestatore di servizi di pagamento (banca o IMEL) ha addebitato l'importo sul tuo conto e ha confermato l'esecuzione. La rendicontazione dell'ente è successiva e indipendente dal momento in cui hai assolto l'obbligazione. Conserva la ricevuta telematica di pagoPA (con IUV e CRO) come prova: è opponibile alla PA ai sensi dell'articolo 5, comma 2-quater. Se l'ente continua a chiedere il pagamento, puoi presentare reclamo e, in caso di mancata correzione, agire in autotutela o davanti al giudice.

I privati possono usare pagoPA per pagamenti tra loro?

La piattaforma è nata per i pagamenti verso la PA, ma il comma 2-sexies dell'articolo 5 ne ha esteso le funzioni anche ai privati per finalità di certificazione fiscale: fatturazione elettronica B2B, memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi giornalieri ai sensi degli articoli 1 e 2 del D.Lgs. 127/2015. In pratica un commerciante può integrare il proprio registratore telematico con la piattaforma per assolvere automaticamente gli obblighi di trasmissione corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Per i pagamenti puramente privati restano gli strumenti di mercato (bonifico, carta, instant payment).

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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