← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 6-ter del CAD istituisce l'«Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico», comunemente noto come IPA (Indice della Pubblica Amministrazione), definito «elenco di fiducia» ai sensi del Regolamento eIDAS. L'IPA contiene i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni ufficiali tra PA, gestori di pubblici servizi, società a controllo pubblico e privati. Il comma 1-bis prevede l'inserimento nell'IPA dei dati utili alla fattura elettronica, inclusi il codice univoco dell'ufficio destinatario. La gestione è affidata ad AgID, che si avvale di elenchi preesistenti e può integrare i dati già presenti nelle banche dati pubbliche. Il comma 2-bis consente l'iscrizione sia su richiesta del soggetto sia d'ufficio da parte di AgID, e garantisce il coordinamento con l'INI-PEC attraverso meccanismi di allineamento automatico. La norma si raccorda con la disciplina della fatturazione elettronica (L. 244/2007, D.Lgs. 148/2018), con il Regolamento eIDAS per la qualificazione dell'elenco come servizio di fiducia, e con il GDPR per la pubblicità dei dati presenti nel registro.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 ter D.Lgs. 82/2005 CAD — Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico

In vigore dal 01/01/2006

1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni, dei gestori dei pubblici servizi e delle società a controllo pubblico, è istituito il pubblico elenco di fiducia denominato "Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione, dei gestori di pubblici servizi e delle società a controllo pubblico", nel quale sono indicati i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni, per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi, le società a controllo pubblico e i privati.

1-bis. Per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice di cui al comma 1 garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell' articolo 1, commi 209 , 210 , 211 , 212 e 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 , e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148 .

2. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche , incluso l'elenco di cui all' articolo 1, comma 3, ((della)) legge 31 dicembre 2009, n. 196

2-bis. L'iscrizione ((nell'Indice di cui al comma 1)) avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte dell'AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo

6-bis. Ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo

50-ter. 3. Le amministrazioni di cui al comma 1, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico aggiornano gli indirizzi e i dati dell'Indice ((di cui al medesimo comma 1)) tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, si applica l'articolo 18-bis.

Commento

L'IPA di cui all'articolo 6-ter svolge per la pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi la stessa funzione che l'INI-PEC svolge per imprese e professionisti: costituisce il registro pubblico di riferimento per identificare il domicilio digitale ufficiale di qualsiasi ente pubblico o soggetto equiparato. La qualificazione come «elenco di fiducia» ai sensi del Regolamento eIDAS 910/2014 è particolarmente significativa: significa che i servizi e i domicili elencati godono di una presunzione legale di autenticità e affidabilità, con effetti riconoscibili in tutta l'Unione europea per le comunicazioni transfrontaliere. AgID è l'autorità nazionale competente per la tenuta e la supervisione degli elenchi di fiducia italiani.

L'integrazione con la fatturazione elettronica (comma 1-bis) riflette la centralità dell'IPA nel circuito SDI (Sistema di Interscambio): il codice univoco dell'ufficio destinatario, necessario per indirizzare correttamente la fattura elettronica verso la PA acquirente, è desunto dall'IPA. Ogni ufficio di PA che acquisti beni o servizi deve essere iscritto nell'IPA con il proprio codice univoco, pena l'impossibilità per i fornitori di emettere fatture elettroniche valide. Questo meccanismo ha de facto trasformato l'IPA in un registro di riferimento non solo per le comunicazioni telematiche ma anche per la gestione dei cicli di spesa della PA.

Il coordinamento tra IPA e INI-PEC, garantito dal comma 2-bis attraverso meccanismi di allineamento automatico, evita duplicazioni e incoerenze tra i due registri. Il GDPR impone che i dati degli uffici e dei referenti pubblicati nell'IPA siano trattati con trasparenza: le persone fisiche (ad esempio, i responsabili di ufficio i cui recapiti siano presenti nel registro) beneficiano delle garanzie di protezione dei dati personali anche quando i loro dati sono pubblicati in un elenco pubblico, con diritto di rettifica in caso di informazioni non aggiornate.

Casi pratici

Caso 1: Emissione di fattura elettronica a un comune senza codice IPA

Un'impresa di pulizie vince un appalto con un piccolo comune e deve emettere la prima fattura elettronica. Non conosce il codice univoco dell'ufficio del comune. Consultando l'IPA sul portale iPA.gov.it, recupera il codice univoco dell'ufficio finanziario destinatario. Se il comune non fosse iscritto o il codice risultasse errato, la fattura inoltrata tramite SDI verrebbe rifiutata. In quel caso, l'impresa deve segnalare ad AgID la mancata o erronea iscrizione del comune, che può essere aggiornata d'ufficio ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 2-bis.

Caso 2: Notifica di un atto a una società in house verificando il domicilio IPA

Un privato deve notificare un atto di citazione a una società a controllo pubblico regionale (in house providing). Il portale IPA contiene il domicilio digitale ufficiale della società, qualificata come «soggetto a controllo pubblico» ai sensi dell'articolo 6-ter. La notifica dell'atto giudiziario al domicilio IPA, tramite PEC certificata, produce effetti legali equivalenti alla notifica tradizionale. Il privato evita così le incertezze legate all'individuazione della sede legale o di un domiciliatario fisico.

Domande frequenti

Cos'è l'IPA e a cosa serve concretamente?

L'IPA (Indice della Pubblica Amministrazione) è il registro pubblico che contiene i domicili digitali ufficiali di PA, gestori di pubblici servizi e società a controllo pubblico. Serve per indirizzare comunicazioni e notifiche a valore legale verso gli enti pubblici e per ottenere il codice univoco necessario alla fatturazione elettronica verso le PA.

Chi gestisce l'IPA e come vengono aggiornati i dati?

AgID è responsabile della realizzazione e gestione dell'IPA. I dati possono essere inseriti su richiesta dei soggetti interessati o d'ufficio da AgID. I soggetti iscritti hanno l'obbligo di aggiornare le informazioni in caso di variazione del domicilio digitale o dei dati identificativi dell'ufficio.

L'iscrizione nell'IPA è incompatibile con quella nell'INI-PEC?

No. Il comma 2-bis dell'articolo 6-ter chiarisce espressamente che l'iscrizione nell'IPA non è incompatibile con quella nell'INI-PEC, e i due registri sono mantenuti in allineamento costante tramite servizi automatizzati di sincronizzazione dei domicili digitali.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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