← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 22 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 6-bis del CAD istituisce l'«Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti» (INI-PEC), pubblico elenco tenuto presso il Ministero per lo sviluppo economico con gestione operativa affidata alle strutture informatiche delle Camere di commercio. L'INI-PEC raccoglie gli indirizzi PEC delle imprese iscritte al registro delle imprese e dei professionisti iscritti ad albi e collegi, in attuazione dell'articolo 16 del D.L. 185/2008 (convertito dalla L. 2/2009). Il comma 2-bis prevede l'acquisizione nell'INI-PEC degli attributi qualificati dell'identità digitale dei professionisti, in raccordo con il decreto di cui all'articolo 64, comma 2-sexies. I domicili digitali iscritti nell'Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica tra le PA e i soggetti ivi registrati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del CAD: una notifica effettuata al domicilio INI-PEC è giuridicamente equivalente alla notifica tradizionale e non richiede forme alternative. La norma si coordina con il Regolamento eIDAS, con la disciplina della firma e sigillo elettronico qualificato per i professionisti, e con il GDPR per la pubblicità e l'accesso ai dati del registro.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 6 bis D.Lgs. 82/2005 CAD — Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti

In vigore dal 01/01/2006

1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 . ((Nell'Indice nazionale sono inseriti anche i domicili digitali dei professionisti diversi da quelli di cui al primo periodo, iscritti in elenchi o registri detenuti dalle pubbliche amministrazioni e istituiti con legge dello Stato.)) I domicili digitali inseriti in tale Indice costituiscono mezzo esclusivo di comunicazione e notifica con i soggetti di cui all'articolo 2, comma

2. 2-bis. L'INI-PEC acquisisce dagli ordini e dai collegi professionali gli attributi qualificati dell'identità digitale ai fini di quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 64, comma

2-sexies. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 .

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali ((nonché le pubbliche amministrazioni)) comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Commento

L'INI-PEC è il cuore infrastrutturale delle comunicazioni digitali tra PA e mondo imprenditoriale-professionale. Nato come obbligo di dotarsi di una casella PEC (D.L. 185/2008), si è evoluto in un vero e proprio registro pubblico di fiducia, consultabile liberamente online, che garantisce che l'indirizzo telematico sia associato univocamente a un'impresa o a un professionista identificato. La gestione da parte delle Camere di commercio, già titolari del registro delle imprese, assicura continuità anagrafica e aggiornamento tempestivo dei dati, anche attraverso i flussi informativi provenienti dagli ordini e collegi professionali.

Il valore giuridico dell'INI-PEC è centrale: il comma 2 dell'articolo 6-bis qualifica i domicili digitali ivi iscritti come «mezzo esclusivo di comunicazione e notifica» tra le PA e i soggetti registrati. Questo principio è stato recepito in numerose normative di settore: la disciplina delle notifiche degli atti tributari (art. 60 D.P.R. 600/1973), quella delle notifiche processuali ai sensi dell'art. 149-bis c.p.c. e la disciplina delle notifiche degli atti di precetto in materia esecutiva rinviano tutti al domicilio digitale come canale privilegiato o esclusivo. Per le imprese, ignorare o non aggiornare la propria casella PEC nell'INI-PEC può produrre gravi conseguenze procedurali e processuali.

Sul piano europeo, l'INI-PEC si raccorda con il sistema dei «qualified electronic registered delivery services» del Regolamento eIDAS: per comunicazioni transfrontaliere tra imprese europee e PA italiane, il Regolamento impone l'accettazione di servizi equivalenti notificati da altri Stati membri. Il comma 2-bis, relativo agli attributi qualificati dell'identità digitale dei professionisti, anticipa l'integrazione dell'INI-PEC con il portafoglio europeo dell'identità digitale (EU Digital Identity Wallet) previsto dalla proposta di revisione dell'eIDAS (eIDAS 2.0), consentendo in futuro di arricchire il registro con attributi professionali certificati.

Domande frequenti

L'INI-PEC è accessibile a chiunque o solo alle PA?

L'INI-PEC è un registro pubblico consultabile liberamente online da chiunque, senza necessità di autenticazione, ai sensi della disciplina generale sulla trasparenza degli elenchi digitali (art. 6-quinquies CAD). Le PA lo utilizzano come canale esclusivo di notifica, ma privati e imprese possono consultarlo per verificare il domicilio digitale di un interlocutore.

Cosa succede se un professionista non iscrive il proprio domicilio nell'INI-PEC?

I professionisti iscritti ad albi e collegi hanno l'obbligo di iscriversi all'INI-PEC ai sensi dell'art. 6-bis e dell'art. 16 D.L. 185/2008. L'inadempimento può rilevare disciplinarmente e, soprattutto, fa perdere la certezza degli effetti giuridici delle comunicazioni da e verso la PA, che potrebbe notificare validamente tramite altri canali legali.

Il domicilio INI-PEC è valido per le notifiche di atti giudiziari?

Sì. Le notifiche processuali ai sensi dell'art. 149-bis c.p.c. e quelle degli atti esecutivi possono essere eseguite al domicilio digitale iscritto nell'INI-PEC. Per le imprese, questo è considerato il domicilio eletto per le comunicazioni giudiziarie, con la conseguente decorrenza dei termini processuali dalla disponibilità del messaggio in casella.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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