Testo dell'articoloVigente
Art. 17 D.Lgs. 82/2005 CAD — Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale
In vigore dal 01/01/2006
1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione; c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 51, comma 1; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4 ; e) analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;(28) i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo
64-bis. j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).
1-bis. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, le Agenzie, le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, nonché i Corpi di polizia hanno facoltà di individuare propri uffici senza incrementare il numero complessivo di quelli già previsti nei rispettivi assetti organizzativi.
1-ter. Il responsabile dell'ufficio di cui al comma 1 è dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, alla modalità digitale direttamente all'organo di vertice politico.
1-quater. È istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui è preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzietà, autonomia e imparzialità. Chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
2. Il difensore civico, accertata la non manifesta infondatezza della segnalazione, la trasmette al Direttore generale dell'AgID per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo
18-bis. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 . PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 .
1-quinquies. AgID pubblica sul proprio sito una guida di riepilogo dei diritti di cittadinanza digitali previsti dal presente Codice.
1-sexies. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, ove ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali. In assenza del vertice politico, il responsabile dell'ufficio per il digitale di cui al comma 1 risponde direttamente a quello amministrativo dell'ente.
1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata. ((È fatta salva la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di società in house.))
Commento
L'art. 17 costituisce il fulcro organizzativo della digitalizzazione pubblica: senza un soggetto responsabile chiaramente individuato, le strategie digitali resterebbero prive di attuazione concreta. Il Responsabile per la Transizione al Digitale non è una figura meramente tecnica, ma un dirigente con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio che abbraccia l'intera catena dell'innovazione: dai sistemi informativi alla sicurezza, dall'accessibilità alla soddisfazione degli utenti. La legge n. 120/2020 ha rafforzato ulteriormente il ruolo, introducendo disposizioni sulla nomina e sui poteri sostitutivi di AgID in caso di inadempimento.
Il difensore civico digitale, previsto al comma 1-quater, rappresenta il contraltare garantistico: è il presidio a cui cittadini e imprese possono rivolgersi quando l'amministrazione non eroga servizi digitali o viola i diritti sanciti dal Codice. Le segnalazioni al difensore possono confluire nell'attività di vigilanza di AgID ai sensi dell'art. 18-bis, creando un circuito di enforcement che va dalla denuncia informale fino alla sanzione amministrativa. In chiave comparatistica, la figura si avvicina ai data protection officer del GDPR (art. 37 Reg. UE 679/2016), con cui condivide la terzietà interna e il ruolo di raccordo con l'autorità di controllo.
Dal punto di vista sistematico, l'art. 17 si inserisce nel Titolo II CAD dedicato all'organizzazione delle PA e dialoga strettamente con l'art. 14-bis (Piano triennale per l'informatica) e con il sistema delle Linee guida AgID, che definiscono gli standard tecnici cui l'RTD deve conformare l'attività dell'ente. La mancata istituzione o la nomina meramente formale dell'RTD espone l'amministrazione alle verifiche AgID e, nei casi più gravi, a sanzioni ai sensi dell'art. 18-bis.
Casi pratici
Caso 1: Nomina dell'RTD in un Comune di medie dimensioni
Un Comune di 50.000 abitanti deve adempiere all'obbligo di nomina dell'RTD. Anziché creare un nuovo ufficio, il Sindaco individua il dirigente del Settore Informatico già esistente come responsabile. Con delibera di giunta viene formalizzato il mandato, che comprende: adozione del piano di migrazione ai servizi cloud, supervisione dell'accessibilità del portale istituzionale ai sensi della L. 4/2004 e coordinamento con l'AgID per l'adesione alle Linee guida sui documenti informatici. L'RTD diventa anche il punto di riferimento per il difensore civico digitale in caso di segnalazioni da parte dei cittadini sul malfunzionamento dei servizi online.
Caso 2: Segnalazione al difensore civico digitale per mancata accettazione di firma digitale
Un'impresa presenta telematicamente un'istanza firmata digitalmente a un'amministrazione regionale. Lo sportello rifiuta il documento, richiedendo la firma autografa su copia cartacea. L'impresa segnala la violazione al difensore civico digitale dell'ente, invocando il diritto riconosciuto dagli artt. 2 e 65 CAD. Il difensore contesta all'ufficio responsabile la violazione e, non ottenendo risposta entro il termine assegnato, trasmette la segnalazione ad AgID per l'avvio del procedimento di accertamento ai sensi dell'art. 18-bis.
Domande frequenti
Ogni PA è obbligata a nominare un Responsabile per la Transizione al Digitale?
Sì. L'art. 17 CAD impone a «ciascuna pubblica amministrazione» di individuare un ufficio dirigenziale generale per la transizione digitale. La nomina deve avvenire tra le strutture già esistenti, senza incrementare il numero complessivo degli uffici dirigenziali. In caso di mancata nomina, AgID può avviare i poteri di vigilanza previsti dall'art. 18-bis CAD.
Cosa fa il difensore civico digitale e come ci si può rivolgere a lui?
Il difensore civico digitale riceve segnalazioni di cittadini e imprese che lamentano violazioni dei diritti digitali previsti dal CAD (es. mancata erogazione di servizi online, rifiuto di accettare documenti informatici). Dopo aver interpellato l'amministrazione inadempiente, può trasmettere la segnalazione ad AgID per l'avvio dei controlli. I contatti sono pubblicati sul sito AgID.
L'RTD si occupa anche di cybersicurezza?
Sì. Tra i compiti dell'ufficio RTD rientra espressamente «l'indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica» relativa a dati, sistemi e infrastrutture, in raccordo con il Sistema pubblico di connettività e nel rispetto delle regole tecniche dell'art. 51 CAD. Tale funzione si coordina con le responsabilità dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).
Vedi anche