← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 3 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 15 del CAD stabilisce il principio fondamentale per cui la riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni deve avvenire anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nel quadro di una strategia coordinata che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione. Il comma 2 specifica che le PA devono razionalizzare e semplificare procedimenti amministrativi, attività gestionali, documenti, modulistica e modalità di accesso e presentazione delle istanze, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie avvenga in conformità alle Linee guida AgID. Il comma 2-bis introduce una valutazione costi-benefici degli investimenti in innovazione tecnologica, richiedendo di tener conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione. Il comma 2-ter prevede la quantificazione annuale dei risparmi conseguiti, da utilizzare per due terzi secondo il D.Lgs. 150/2009 e per un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione. Il comma 2-quater affida ad AgID la definizione di criteri e modalità attuative. La norma si raccorda con i principi del Piano Triennale ICT, con il GDPR (privacy by design nella reingegnerizzazione dei processi) e con i principi dell'Agenda digitale europea, in particolare once-only e digital-first.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 15 D.Lgs. 82/2005 CAD — Digitalizzazione e riorganizzazione

In vigore dal 01/01/2006

1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione.

2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle ((Linee guida)) .

2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.

2-ter. Le pubbliche amministrazioni, quantificano annualmente, ai sensi dell' articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 , i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e

2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall'articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione. ((

2-quater. AgID individua, nell'ambito delle Linee guida, criteri e modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che ogni pubblica amministrazione dia conto annualmente delle attività previste dai predetti commi nella relazione sulla gestione di cui all' articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 . ))

3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell'Unione europea.

3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

3-ter. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

3-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

3-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

3-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

3-septies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

3-octies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 LUGLIO 2012, N. 95 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 135 .

Commento

L'art. 15 enuncia il principio «digital-first» della riorganizzazione pubblica: la digitalizzazione non è un mero aggiornamento degli strumenti, ma un vettore di riorganizzazione profonda dei processi amministrativi. Il legislatore ha voluto evitare la cosiddetta «informatizzazione del cartaceo» — la trasposizione digitale di processi burocratici obsoleti senza alcuna semplificazione — imponendo che l'utilizzo delle tecnologie si accompagni alla razionalizzazione e alla semplificazione. Questo principio è stato successivamente declinato nel Piano Triennale per l'informatica nella PA attraverso i cluster di azione relativi ai «servizi» e ai «processi», che richiedono alle PA di riprogettare i propri procedimenti in ottica digitale prima ancora di implementare le soluzioni tecnologiche.

Il meccanismo di reinvestimento dei risparmi previsto dal comma 2-ter è particolarmente innovativo: crea un circolo virtuoso in cui la razionalizzazione genera risorse che, per un terzo, vengono reinvestite in nuovi progetti di innovazione. Questo modello di «autofinanziamento dell'innovazione» è coerente con l'approccio europeo alla transizione digitale, che considera la digitalizzazione non come un costo ma come un investimento generatore di valore. Nella pratica, tuttavia, l'attuazione di questa previsione ha incontrato ostacoli significativi, legati alla difficoltà di misurare con precisione i risparmi derivanti dalla digitalizzazione e di attribuirli causalmente ai singoli progetti.

Il raccordo con il GDPR è particolarmente rilevante nella fase di reingegnerizzazione dei processi: quando un'amministrazione riprogetta un procedimento in ottica digitale, deve integrare fin dall'inizio i principi di privacy by design e privacy by default (art. 25 GDPR). Questo significa che le scelte architetturali del nuovo processo — quali dati raccogliere, per quanto tempo conservarli, chi vi ha accesso — devono essere determinate in funzione della protezione dei dati personali degli utenti, e non come un'aggiunta ex post. La conformità al GDPR deve essere documentata attraverso la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) quando il trattamento presenta rischi elevati.

Casi pratici

Caso 1: Reingegnerizzazione del procedimento di rilascio del permesso di costruire

Un Comune metropolitano, in attuazione dell'art. 15 CAD, avvia la revisione del procedimento di rilascio del permesso di costruire. Anziché limitarsi a digitalizzare il modulo cartaceo, il gruppo di lavoro (RTD, ufficio tecnico, ufficio legale) mappatura i passaggi del procedimento esistente e identifica le ridondanze: tre richieste di dati già in possesso di altre PA (visura catastale, certificato di destinazione urbanistica, estratto di mappa). In applicazione del principio once-only, il nuovo procedimento digitale acquisisce automaticamente tali dati dalle banche dati nazionali (Agenzia delle Entrate, Catasto, ANPR), riducendo del 40% i documenti a carico del richiedente e i tempi di istruttoria da 90 a 55 giorni. Prima del lancio, viene condotta una DPIA per i dati personali trattati nel nuovo flusso digitale.

Caso 2: Misurazione e reinvestimento dei risparmi da digitalizzazione in un ente previdenziale

Un ente previdenziale provinciale digitalizza l'intero ciclo di gestione delle domande di pensione, eliminando la stampa e l'archiviazione fisica dei fascicoli cartacei. A consuntivo del primo anno, quantifica i risparmi: 120.000 euro di costi di stampa e spedizione, 80.000 euro di costi di archiviazione fisica, 40.000 euro di riduzione del lavoro manuale di protocollazione. Secondo il meccanismo del comma 2-ter, 80.000 euro (un terzo) vengono destinati al finanziamento del progetto successivo: la digitalizzazione delle comunicazioni con i patronati tramite API. I rimanenti 160.000 euro alimentano il fondo per la produttività del personale coinvolto nel progetto di digitalizzazione, creando un incentivo alla partecipazione attiva dei dipendenti alla transizione digitale.

Domande frequenti

L'art. 15 CAD impone alle PA di riprogettare i propri processi prima di digitalizzarli?

Sì. La norma richiede che la digitalizzazione si accompagni alla razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti, della modulistica e delle modalità di accesso. Non è sufficiente informatizzare i processi esistenti: occorre riprogettarli in ottica digitale, conformemente alle Linee guida AgID e al principio digital-first del Piano Triennale.

Come vengono utilizzati i risparmi derivanti dalla digitalizzazione?

Il comma 2-ter prevede che i risparmi vengano quantificati annualmente e utilizzati per due terzi secondo l'art. 27 del D.Lgs. 150/2009 (produttività del personale) e per un terzo per finanziare ulteriori progetti di innovazione. AgID definisce i criteri e le modalità di attuazione attraverso le Linee guida.

Quali principi europei si raccordano con l'art. 15 CAD?

L'art. 15 si armonizza con i principi dell'Agenda digitale europea «digital-first» e «once-only» (il cittadino fornisce i propri dati una sola volta alla PA) e con il principio «digital by default» del Regolamento europeo per un mercato unico digitale. A livello di protezione dei dati, il raccordo con l'art. 25 GDPR (privacy by design) è essenziale nella reingegnerizzazione dei processi.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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