← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'art. 18-bis CAD disciplina i poteri sanzionatori di AgID nei confronti delle pubbliche amministrazioni che violano gli obblighi di digitalizzazione. AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto del Codice, delle Linee guida e del Piano triennale, agendo d'ufficio o su segnalazione del difensore civico digitale. Il procedimento segue un iter bifasico: prima la contestazione con assegnazione di un termine difensivo, poi — in caso di violazione accertata — la diffida a conformarsi entro un termine perentorio. La norma prevede sanzioni amministrative pecuniarie variabili per le PA inadempienti, con importi differenziati in funzione della gravità. Le violazioni vengono segnalate agli uffici disciplinari e agli organismi indipendenti di valutazione della performance, integrando così la dimensione sanzionatoria con quella della responsabilità dirigenziale. Il sistema sanzionatorio introdotto da questa norma chiude il cerchio del modello di enforcement digitale del CAD, affiancando all'autoregolazione organizzativa (art. 17) e alla partecipazione pubblica (art. 18) uno strumento di coazione indiretta che punta a rendere effettivi i diritti digitali dei cittadini.

Testo dell'articoloVigente

Art. 18 bis D.Lgs. 82/2005 CAD — Violazione degli obblighi di transizione digitale

In vigore dal 01/01/2006

1. L'AgID esercita poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione, ivi comprese quelle contenute nelle Linee guida e nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, e procede, d'ufficio ovvero su segnalazione del difensore civico digitale, all'accertamento delle relative violazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma

2. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio, l'AgID richiede e acquisisce presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dati, documenti e ogni altra informazione strumentale e necessaria. La mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al secondo periodo ovvero la trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri è punita ai sensi del comma 5, con applicazione della sanzione ivi prevista ridotta della metà.

2. L'AgID, quando dagli elementi acquisiti risulta che sono state commesse una o più violazioni delle disposizioni di cui al comma 1, procede alla contestazione nei confronti del trasgressore, assegnandogli un termine perentorio per inviare scritti difensivi e documentazione e per chiedere di essere sentito.

3. L'AgID, ove accerti la sussistenza delle violazioni contestate, assegna al trasgressore un congruo termine perentorio, proporzionato rispetto al tipo e alla gravità della violazione, per conformare la condotta agli obblighi previsti dalla normativa vigente, segnalando le violazioni all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari di ciascuna amministrazione, nonché ai competenti organismi indipendenti di valutazione. L'AgID pubblica le predette segnalazioni su apposita area del proprio sito internet istituzionale.

4. Le violazioni accertate dall'AgID rilevano ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comportano responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Resta fermo quanto previsto dagli articoli 13-bis, 50, 50-ter, 64-bis, comma 1-quinquies, del presente Codice e dall' articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 .

5. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di dati, documenti o informazioni di cui al comma 1, ultimo periodo, ovvero di trasmissione di informazioni o dati parziali o non veritieri, nonché di violazione degli obblighi previsti dagli articoli 5, 7, comma 3, 41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis, 50, comma 3-ter, 50-ter, comma 5, 64, comma 3­bis, 64-bis del presente Codice, dall' articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 e dall' articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , ove il soggetto di cui all'articolo 2, comma 2, non ottemperi all'obbligo di conformare la condotta nel termine di cui al comma 3, l'AgID irroga la sanzione amministrativa pecuniaria nel minimo di euro 10.000 e nel massimo di euro 100.000. Si applica, per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689 . I proventi delle sanzioni sono versati in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze a favore per il 50 per cento dell'AgID e per la restante parte al Fondo di cui all' articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 .

6. Contestualmente all'irrogazione della sanzione nei casi di violazione delle norme specificamente indicate al comma 5, nonché di violazione degli obblighi di cui all'articolo 13-bis, comma 4, l'AgID segnala la violazione alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale che, ricevuta la segnalazione, diffida ulteriormente il soggetto responsabile a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dalla disciplina vigente entro un congruo termine perentorio, proporzionato al tipo e alla gravità della violazione, avvisandolo che, in caso di inottemperanza, potranno essere esercitati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, valutata la gravità della violazione, può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione. Al commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi. Nel caso di inerzia o ritardi riguardanti amministrazioni locali, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli articoli 117, quinto comma , e 120, secondo comma, della Costituzione , ai sensi dell' articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 .

7. L'AgID, con proprio regolamento, disciplina le procedure di contestazione, accertamento, segnalazione e irrogazione delle sanzioni per le violazioni di cui alla presente disposizione.

8. All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. ((8-bis. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione in tutti i casi in cui l'AgID esercita poteri sanzionatori attribuiti dalla legge))

Commento

L'art. 18-bis, introdotto dal D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020 (cd. «Decreto Semplificazioni»), colma una lacuna storica del CAD: prima del 2020, il Codice proclamava diritti e obblighi di digitalizzazione senza prevedere un meccanismo sanzionatorio efficace. La norma attribuisce ad AgID un ruolo analogo a quello delle autorità di regolazione di settore (AGCM, AGCom, Garante Privacy), con poteri di accertamento, diffida e irrogazione di sanzioni pecuniarie. La struttura procedimentale — contestazione, difese, diffida, sanzione — rispecchia lo schema del procedimento sanzionatorio amministrativo delineato dalla L. 689/1981.

Un elemento di raccordo con il sistema della responsabilità pubblica è la segnalazione alle strutture disciplinari e agli OIV: la violazione digitale diventa così rilevante anche ai fini della valutazione della performance dirigenziale ai sensi del D.Lgs. 150/2009. Questo collegamento è fondamentale perché crea un incentivo individuale alla conformità, non solo collettivo a livello di ente. In prospettiva europea, il modello di enforcement si coordina con quello previsto dal Regolamento eIDAS 2 (Reg. UE 2024/1183) per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, dove l'autorità di vigilanza nazionale (in Italia AgID) ha analoghi poteri di controllo e sanzione.

Sul piano pratico, la disposizione presenta alcune criticità interpretative: il «congruo termine» per conformarsi non è quantificato dalla norma e la sua determinazione è rimessa alla discrezionalità di AgID, con potenziale contenzioso. Inoltre, la doppia numerazione dei commi 2 nel testo vigente è frutto di un difetto di coordinamento testuale, segnalato in dottrina e non ancora corretto in sede di consolidamento. Le segnalazioni pubblicate sul sito AgID costituiscono uno strumento di moral suasion particolarmente efficace per gli enti locali più sensibili alla reputazione istituzionale.

Casi pratici

Caso 1: Procedimento sanzionatorio per mancata attivazione di pagamenti elettronici

AgID, nell'ambito di un ciclo di monitoraggio, accerta che un'azienda sanitaria locale non ha ancora integrato il sistema pagoPA per il pagamento dei ticket sanitari, violando l'obbligo previsto dall'art. 5 CAD e dalle relative Linee guida. Dopo la contestazione formale, l'ASL presenta memorie difensive adducendo difficoltà di budget. AgID rigetta le giustificazioni, emette diffida con termine di 90 giorni per l'integrazione e segnala la violazione all'OIV dell'ente. Il direttore generale, per evitare la sanzione pecuniaria e l'impatto sulla valutazione della performance, attiva la procedura di gara d'urgenza per l'adeguamento del sistema.

Caso 2: Segnalazione del difensore civico digitale su accesso ai servizi

Diversi utenti segnalano al difensore civico digitale di un'università pubblica che il portale per la presentazione delle domande di laurea è accessibile solo tramite browser desktop obsoleti, violando gli standard di accessibilità delle Linee guida AgID (WCAG 2.1). Il difensore, dopo aver investito inutilmente l'RTD dell'ente, trasmette la segnalazione ad AgID ex art. 18-bis. AgID avvia la verifica tecnica, documenta la non conformità e diffida l'università ad adeguare il portale entro 60 giorni, pena la sanzione e la pubblicazione della violazione sul sito istituzionale AgID.

Domande frequenti

AgID può sanzionare direttamente un dirigente PA che non ha digitalizzato i servizi?

La sanzione pecuniaria dell'art. 18-bis è irrogata all'ente, non al dirigente personalmente. Tuttavia, AgID è tenuta a segnalare la violazione all'ufficio disciplinare dell'amministrazione e all'OIV competente, che possono rilevare la condotta ai fini della valutazione della performance e dell'eventuale responsabilità disciplinare del dirigente incaricato della transizione digitale.

Come si svolge il procedimento sanzionatorio di AgID?

AgID contesta la violazione all'ente, assegnandogli un termine per presentare scritti difensivi, documenti e chiedere di essere ascoltato. Se la violazione è confermata, AgID emette una diffida con termine perentorio per conformarsi. In caso di mancato adempimento, irroga la sanzione pecuniaria e pubblica la segnalazione sul proprio sito, con contestuale comunicazione agli organi disciplinari e all'OIV.

La mancata risposta alle richieste di dati di AgID è sanzionata?

Sì. Il comma 2 dell'art. 18-bis prevede una sanzione specifica per la mancata ottemperanza alle richieste di dati, documenti o informazioni avanzate da AgID nell'esercizio dei poteri di vigilanza. La stessa sanzione, ridotta della metà, si applica in caso di trasmissione di informazioni parziali o non veritiere.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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