Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 19 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato
In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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Vedi anche
→CAD art. 18-bis - Art. 18 bis CAD - Violazione degli obblighi di transizione digita…→CAD art. 20 - Art. 20 CAD - Validità ed efficacia probatoria dei documenti info…→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 18 CAD – (Piattaforma nazionale per la governance della trasf…→Art. 17 CAD – Responsabile per la transizione digitale e difensore…→Art. 21 CAD – Ulteriori disposizioni relative ai documenti informa…→Art. 16 CAD – Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri…→Art. 22 CAD – (Copie informatiche di documenti analogici)→Art. 15 CAD – Digitalizzazione e riorganizzazione→Art. 23 CAD – (Copie analogiche di documenti informatici)
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 19 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, che ha operato una revisione e semplificazione delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale. La norma non produce più effetti giuridici. In origine, l'articolo disciplinava aspetti dell'organizzazione e delle responsabilità delle pubbliche amministrazioni in materia di digitalizzazione, funzioni successivamente redistribuite e riformulate nelle disposizioni vigenti del Titolo II CAD, in particolare negli articoli 17 e 18-bis.L'abrogazione dell'art. 19 CAD rientra nella generale opera di revisione e razionalizzazione del Codice dell'Amministrazione Digitale avviata con il D.Lgs. 179/2016, adottato in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della L. 124/2015 (Riforma Madia). Tale revisione ha eliminato disposizioni ridondanti o superate, concentrando le previsioni organizzative sulla figura del Responsabile per la Transizione al Digitale (art. 17) e sul sistema di enforcement affidato ad AgID (art. 18-bis).
Dal punto di vista sistematico, l'abrogazione non lascia vuoti normativi: le funzioni un tempo attribuite all'art. 19 risultano assorbite dal quadro regolatorio vigente. La norma è oggi di interesse storico-ricostruttivo per comprendere l'evoluzione del modello organizzativo digitale delle PA italiane, passato da un approccio frammentato ad uno più unitario incentrato sull'RTD e sul coordinamento AgID.
Per gli operatori pratici è importante verificare che eventuali atti amministrativi adottati in vigenza dell'art. 19 e richiamanti tale disposizione siano stati aggiornati nei loro riferimenti normativi. In caso contrario, il richiamo all'articolo abrogato non determina nullità dell'atto se la sostanza del potere esercitato trova copertura nelle norme sopravvenute.
Casi pratici
Caso 1: Verifica della base normativa di un regolamento interno
Caso 2: Ricerca storica sulla evoluzione normativa del CAD
Domande frequenti
Perché l'art. 19 CAD è stato abrogato?
L'abrogazione è avvenuta con il D.Lgs. 179/2016, che ha revisionato e semplificato il CAD in attuazione della legge delega Madia (L. 124/2015). Le funzioni precedentemente attribuite all'art. 19 sono state riorganizzate e concentrate in altre disposizioni del Titolo II CAD, in particolare nell'art. 17 sul Responsabile per la Transizione al Digitale.
Un atto amministrativo che cita l'art. 19 CAD abrogato è automaticamente invalido?
No. Il richiamo a una disposizione abrogata non determina di per sé la nullità o l'annullabilità di un atto amministrativo, se il potere esercitato trova fondamento nelle norme sopravvenute. Tuttavia, è buona prassi aggiornare i riferimenti normativi negli atti regolamentari e nei regolamenti interni che ancora richiamino l'art. 19.
Dove si trovano oggi le norme che disciplinano le funzioni originariamente contenute nell'art. 19?
Le funzioni organizzative un tempo regolate dall'art. 19 sono oggi distribuite principalmente nell'art. 17 (Responsabile per la Transizione al Digitale), nell'art. 18-bis (vigilanza e sanzioni AgID) e nel sistema delle Linee guida AgID richiamate dal Titolo II del CAD.