Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 19 CAD

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Banca dati per la legislazione in materia di pubblico impiego 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, cura l’aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1, tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione gratuita.

3. All’onere derivante dall’attuazione dei presente articolo si provvede ai sensi dell’ articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: CAD - Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).
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Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

L'art. 19 del D.Lgs. 82/2005 (CAD) è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, che ha operato una revisione e semplificazione delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale. La norma non produce più effetti giuridici. In origine, l'articolo disciplinava aspetti dell'organizzazione e delle responsabilità delle pubbliche amministrazioni in materia di digitalizzazione, funzioni successivamente redistribuite e riformulate nelle disposizioni vigenti del Titolo II CAD, in particolare negli articoli 17 e 18-bis.

L'abrogazione dell'art. 19 CAD rientra nella generale opera di revisione e razionalizzazione del Codice dell'Amministrazione Digitale avviata con il D.Lgs. 179/2016, adottato in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della L. 124/2015 (Riforma Madia). Tale revisione ha eliminato disposizioni ridondanti o superate, concentrando le previsioni organizzative sulla figura del Responsabile per la Transizione al Digitale (art. 17) e sul sistema di enforcement affidato ad AgID (art. 18-bis).

Dal punto di vista sistematico, l'abrogazione non lascia vuoti normativi: le funzioni un tempo attribuite all'art. 19 risultano assorbite dal quadro regolatorio vigente. La norma è oggi di interesse storico-ricostruttivo per comprendere l'evoluzione del modello organizzativo digitale delle PA italiane, passato da un approccio frammentato ad uno più unitario incentrato sull'RTD e sul coordinamento AgID.

Per gli operatori pratici è importante verificare che eventuali atti amministrativi adottati in vigenza dell'art. 19 e richiamanti tale disposizione siano stati aggiornati nei loro riferimenti normativi. In caso contrario, il richiamo all'articolo abrogato non determina nullità dell'atto se la sostanza del potere esercitato trova copertura nelle norme sopravvenute.

Casi pratici

Caso 1: Verifica della base normativa di un regolamento interno

Caso 2: Ricerca storica sulla evoluzione normativa del CAD

Domande frequenti

Perché l'art. 19 CAD è stato abrogato?

L'abrogazione è avvenuta con il D.Lgs. 179/2016, che ha revisionato e semplificato il CAD in attuazione della legge delega Madia (L. 124/2015). Le funzioni precedentemente attribuite all'art. 19 sono state riorganizzate e concentrate in altre disposizioni del Titolo II CAD, in particolare nell'art. 17 sul Responsabile per la Transizione al Digitale.

Un atto amministrativo che cita l'art. 19 CAD abrogato è automaticamente invalido?

No. Il richiamo a una disposizione abrogata non determina di per sé la nullità o l'annullabilità di un atto amministrativo, se il potere esercitato trova fondamento nelle norme sopravvenute. Tuttavia, è buona prassi aggiornare i riferimenti normativi negli atti regolamentari e nei regolamenti interni che ancora richiamino l'art. 19.

Dove si trovano oggi le norme che disciplinano le funzioni originariamente contenute nell'art. 19?

Le funzioni organizzative un tempo regolate dall'art. 19 sono oggi distribuite principalmente nell'art. 17 (Responsabile per la Transizione al Digitale), nell'art. 18-bis (vigilanza e sanzioni AgID) e nel sistema delle Linee guida AgID richiamate dal Titolo II del CAD.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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