← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 16 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 16 del CAD definisce le competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri — o del Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie — in materia di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni centrali. La norma attribuisce al vertice del potere esecutivo un ruolo di indirizzo strategico, pianificazione e controllo del processo di digitalizzazione: definisce le linee strategiche e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle PA centrali e ne verifica l'attuazione; approva il Piano Triennale per l'informatica elaborato da AgID; valuta il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali; promuove e sostiene progetti di grande contenuto innovativo e rilevanza strategica, con particolare attenzione ai progetti intersettoriali; definisce i criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione dei sistemi informativi automatizzati delle PA centrali, incluse le interconnessioni, la qualità e la sicurezza. Il comma 2 prevede un obbligo di rendiconto annuale al Parlamento sullo stato di attuazione del CAD. La norma si coordina con il quadro europeo dell'Agenda digitale e con i poteri di vigilanza AgID previsti dall'art. 14-bis.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 16 D.Lgs. 82/2005 CAD — Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie

In vigore dal 01/01/2006

1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi: a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione; b) ((approva il piano triennale di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), e)) valuta, sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni centrali; c) ((promuove e)) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare attenzione per i progetti di carattere intersettoriale; d) promuove l'informazione circa le iniziative per la diffusione delle nuove tecnologie; e) ((stabilisce i)) criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione, mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.

Commento

L'art. 16 colloca la governance della digitalizzazione pubblica al massimo livello istituzionale: il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato. Questa scelta non è meramente simbolica: attribuire il coordinamento della digitalizzazione alla Presidenza del Consiglio garantisce la trasversalità necessaria per superare i «silos» ministeriali che hanno storicamente frammentato i sistemi informativi pubblici. In Italia, la figura del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale — variamente denominata nel tempo — è la diretta espressione istituzionale della norma, supportata operativamente dal Dipartimento per la trasformazione digitale.

La funzione di approvazione del Piano Triennale ICT — condivisa con AgID che lo elabora — posiziona il vertice politico come garante della coerenza tra le priorità di governo e le scelte tecnologiche della PA. L'obbligo di valutare «sulla base di criteri e metodiche di ottimizzazione della spesa il corretto utilizzo delle risorse finanziarie» rappresenta un contrappeso alla tendenza delle amministrazioni a spendere in tecnologia senza un'analisi rigorosa del rapporto costi-benefici: in questo si integra con le previsioni dell'art. 15, comma 2-bis, sulla valutazione degli investimenti in innovazione.

Il comma 2, che prescrive il rendiconto annuale al Parlamento sullo stato di attuazione del CAD, istituzionalizza il controllo democratico sulla digitalizzazione pubblica. La relazione al Parlamento non è un adempimento formale, ma uno strumento di accountability che consente alle Camere di verificare i progressi, individuare le aree critiche e, se necessario, intervenire con misure legislative correttive. In pratica, questa disposizione si raccorda con il Piano Triennale ICT, la cui pubblicazione annuale rappresenta la principale forma di rendiconto pubblico sullo stato della digitalizzazione italiana, accessibile anche ai cittadini e alle imprese.

Casi pratici

Caso 1: Direttiva strategica del Ministro delegato per la migrazione al cloud della PA

Il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, in esercizio dei poteri di cui all'art. 16 CAD, adotta una direttiva che fissa le linee strategiche per la migrazione al cloud delle PA centrali entro il triennio di riferimento. La direttiva stabilisce: l'obbligo di classificare i dati e i servizi per livello di criticità, il ricorso prioritario ai servizi qualificati dal Polo Strategico Nazionale (PSN), la cessazione del mantenimento di data center non conformi ai requisiti minimi AgID. La direttiva viene recepita nel Piano Triennale ICT elaborato da AgID e approvato dallo stesso Ministro. Ciascuna PA centrale inclusa nella direttiva predispone un piano di migrazione che AgID monitora semestralmente, con esiti riferiti al Parlamento nella relazione annuale di cui al comma 2.

Caso 2: Valutazione della spesa ICT di un Ministero e intervento correttivo

Nell'esercizio della funzione di valutazione della spesa informatica prevista dall'art. 16, comma 1, lett. b), il Dipartimento per la trasformazione digitale esamina il piano biennale ICT di un Ministero e rileva che il 60% della spesa prevista è destinata al rinnovo di licenze software proprietarie, senza alcuna analisi di alternative open source o soluzioni cloud condivise disponibili nel catalogo AgID. Su indicazione del Ministro delegato, il Ministero viene invitato a rivedere il piano, condurre un'analisi costi-benefici delle alternative e allineare le scelte tecnologiche al principio cloud-first del Piano Triennale. La rinegoziazione dei contratti di licenza produce un risparmio del 25%, reinvestito in formazione digitale del personale ai sensi dell'art. 13 CAD.

Domande frequenti

Chi esercita le competenze di cui all'art. 16 CAD quando non è nominato un Ministro delegato all'innovazione?

Le competenze spettano direttamente al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può esercitarle avvalendosi del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio. La nomina di un Ministro delegato è una scelta organizzativa del Presidente del Consiglio, non un obbligo normativo.

Qual è la differenza tra le competenze del Presidente del Consiglio ex art. 16 CAD e quelle di AgID ex art. 14-bis?

Il Presidente del Consiglio esercita la funzione di indirizzo politico-strategico: definisce le linee strategiche, approva il Piano Triennale, valuta la spesa ICT. AgID svolge la funzione tecnico-regolatoria: elabora il Piano, emana le Linee guida tecniche, vigila sull'attuazione, accredita i prestatori di servizi fiduciari. I due livelli sono complementari.

Con quale cadenza il Governo riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione del CAD?

L'art. 16, comma 2, prevede un rendiconto annuale al Parlamento. Nella pratica, questa funzione è esercitata anche attraverso la pubblicazione annuale del Piano Triennale per l'informatica nella PA e dei relativi rapporti di monitoraggio, che AgID rende pubblici e trasmette alla Presidenza del Consiglio.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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