← Torna a Accise — TU D.Lgs. 504/1995
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Attribuisce all'Amministrazione finanziaria un privilegio speciale assoluto — preferente rispetto a ogni altro creditore — su materie prime, prodotti, serbatoi, macchinari e materiale mobile presenti negli opifici di produzione e nei depositi fiscali.
  • Estende il privilegio speciale anche ai crediti derivanti da violazioni, coprendo multe, pene pecuniarie e spese a carico dei responsabili civili.
  • Riconosce ai soggetti passivi dell'accisa e ai titolari di licenza per depositi commerciali di prodotti energetici la rivalsa sul cessionario, garantita da privilegio generale mobiliare con il grado dell'art. 2752 c.c.
  • Subordina il privilegio di rivalsa a quello erariale quando l'accisa è separatamente evidenziata in fattura, limitatamente all'importo corrispondente all'accisa stessa.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 16 D.Lgs. 504/1995 — Privilegio

Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)

1. Il credito dell’amministrazione finanziaria per i tributi previsti dal presente testo unico ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti negli opifici di produzione o negli altri depositi fiscali, anche se di proprietà di terzi.

2. Per i crediti derivanti da violazioni, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l’amministrazione finanziaria, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle pene pecuniarie e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge.

3. I crediti vantati dai soggetti passivi dell’accisa e dai titolari di licenza per l’esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assolta, verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno comunque corrisposto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa ed hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale stabilito dall’ art. 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, limitatamente ad un importo corrispondente all’ammontare dell’accisa, qualora questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione.

Commento

Il sistema delle cause di prelazione nel diritto tributario delle accise

L'articolo 16 del D.Lgs. 504/1995 delinea un articolato sistema di privilegi a tutela del credito erariale per le accise e, in via riflessa, a tutela del diritto di rivalsa dei soggetti che hanno anticipato l'imposta. Il privilegio è uno strumento di garanzia reale atipica previsto dal codice civile (artt. 2745-2783 c.c.) che attribuisce al creditore privilegiato il diritto di essere soddisfatto con preferenza rispetto agli altri creditori sul ricavato della vendita forzata dei beni oggetto del privilegio. In materia tributaria, questi strumenti assumono un rilievo cruciale nei casi di insolvenza del soggetto passivo, dove la concorrenza tra Fisco e creditori privati può determinare la piena o parziale incapienza del patrimonio.

La disciplina dell'art. 16 si articola su tre livelli distinti: il privilegio speciale a favore dell'Erario (commi 1 e 2), il privilegio generale mobiliare a favore dei soggetti passivi per rivalsa (comma 3), con una regola di postposizione in caso di evidenziazione separata dell'accisa in fattura.

Il privilegio speciale dell'Erario su opifici e depositi fiscali

Il comma 1 attribuisce all'Amministrazione finanziaria il privilegio «a preferenza di ogni altro» sui beni mobili materiali presenti negli opifici di produzione e negli altri depositi fiscali autorizzati. La locuzione «a preferenza di ogni altro» qualifica questo privilegio come assoluto: esso prevale non soltanto sui creditori chirografari, ma anche su creditori assistiti da altri privilegi speciali o da ipoteca (salvo le eccezioni espressamente previste dal codice civile). I beni oggetto del privilegio sono tassativamente elencati: materie prime, prodotti, serbatoi, macchinari e materiale mobile.

Un aspetto di estremo rilievo pratico è che il privilegio opera anche se i beni sono di proprietà di terzi. Questa disposizione ha un impatto significativo sulle operazioni di leasing finanziario e di sale and lease-back frequenti nel settore energetico: la società concedente che sia formalmente proprietaria dei macchinari installati presso un deposito fiscale non può opporre il proprio diritto dominicale all'Amministrazione finanziaria per sottrarre i beni dalla garanzia erariale. I soggetti che cedono in uso attrezzature o macchinari a operatori del settore delle accise devono quindi valutare questo rischio nelle loro analisi di credito e nelle clausole contrattuali.

Estensione alle sanzioni: multa, pene pecuniarie e spese

Il comma 2 amplia l'oggetto del privilegio oltre al tributo principale, includendo i crediti derivanti da violazioni, ovvero le sanzioni amministrative (multe, pene pecuniarie) e le spese a carico dei colpevoli o dei responsabili civili. Anche per questi crediti di natura sanzionatoria il privilegio opera con preferenza assoluta sui medesimi beni mobili presenti negli opifici e nei depositi fiscali. Questa previsione è coerente con la struttura del sistema sanzionatorio delle accise (disciplinato dagli artt. 40-44 del T.U.A.), che prevede sia sanzioni amministrative che penali per le violazioni più gravi (contrabbando, sottrazione all'accertamento). In caso di procedimento penale, la confisca dei beni ex art. 44 si cumula con il privilegio erariale, determinando un doppio presidio a tutela dell'interesse fiscale.

Il privilegio di rivalsa dei soggetti passivi dell'accisa

Il comma 3 introduce una tutela a favore dei soggetti passivi dell'accisa — depositari autorizzati, importatori, esercenti depositi commerciali — che hanno corrisposto l'imposta e vantano il relativo credito di rivalsa sui loro cessionari. Questo meccanismo rispecchia la struttura traslativa dell'accisa: il soggetto che paga l'imposta all'erario (il depositario autorizzato) ha diritto di recuperarla dal compratore finale attraverso il prezzo di cessione, in cui l'accisa è solitamente incorporata.

Quando però il cessionario non paga, il soggetto passivo che ha già versato l'accisa rimane esposto. Il comma 3 gli attribuisce un privilegio generale sui beni mobili del debitore, con il medesimo grado del privilegio dell'art. 2752 c.c. (crediti dello Stato per IVA). Si tratta di un privilegio generale mobiliare, che non si esercita su beni specifici ma sull'intero patrimonio mobiliare del debitore, con precedenza rispetto ai creditori chirografari ma in genere successivo ai privilegi speciali.

La regola di postposizione e l'importanza dell'evidenziazione in fattura

L'ultimo inciso del comma 3 introduce una fondamentale regola di postposizione: quando l'accisa è «separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione», il privilegio di rivalsa del soggetto passivo è posposto — limitatamente all'importo dell'accisa — al privilegio erariale dell'art. 2752 c.c. In altri termini, se la fattura mostra distintamente la voce «accisa», l'Erario viene soddisfatto per primo fino a concorrenza di quell'importo, e solo il residuo va al soggetto passivo cedente.

Questa regola ha importanti implicazioni operative per la redazione delle fatture nel settore dei prodotti energetici e delle bevande alcoliche. Molte imprese separano l'accisa dal prezzo della merce nelle proprie fatture — spesso per obblighi di trasparenza o per esigenze contabili — senza consapevolezza che questa scelta determina la postposizione del loro privilegio di rivalsa in caso di insolvenza del cessionario. Una corretta gestione del rischio creditizio nel settore richiede quindi valutazioni non soltanto commerciali ma anche sul posizionamento nella graduatoria dei privilegi.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Il privilegio dell'Erario si estende anche ai beni di proprietà di terzi presenti nel deposito fiscale?

Sì. L'art. 16, comma 1 espressamente prevede che il privilegio operi anche se i beni (materie prime, prodotti, serbatoi, macchinari e materiale mobile) sono di proprietà di terzi. Ciò significa che il locatario di macchinari o la società di leasing non possono opporre il proprio diritto di proprietà all'Amministrazione finanziaria.

Il privilegio copre anche le sanzioni oltre all'accisa principale?

Sì. Il comma 2 estende il privilegio speciale, con le stesse modalità e con preferenza assoluta, ai crediti derivanti da violazioni: multe, pene pecuniarie e spese dovute dai colpevoli o dai responsabili civili.

Cosa succede al privilegio di rivalsa del soggetto passivo se l'accisa è indicata separatamente in fattura?

In questo caso il privilegio di rivalsa è posposto al privilegio erariale ex art. 2752 c.c. limitatamente all'importo dell'accisa evidenziata. L'Erario viene soddisfatto per primo per quella somma, e il residuo va al soggetto passivo cedente.

Il soggetto passivo dell'accisa che ha corrisposto il tributo può rivalersi sul cessionario insolvente con un privilegio?

Sì. Il comma 3 attribuisce ai soggetti passivi e ai titolari di licenza per depositi commerciali di prodotti energetici un privilegio generale sui beni mobili del debitore, con il grado dell'art. 2752 c.c., per i crediti di rivalsa vantati verso i cessionari.

Il privilegio speciale dell'art. 16 prevale anche sulle ipoteche?

La norma attribuisce il privilegio 'a preferenza di ogni altro': esso prevale sui creditori chirografari e generalmente anche su ipoteche e altri privilegi speciali, in base alle regole generali del codice civile sulla graduazione dei crediti privilegiati. La concreta precedenza va verificata caso per caso in base alle norme del c.c. sulla collocazione dei privilegi speciali.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.