- L'Amministrazione finanziaria dispone di ampi poteri di vigilanza e controllo sui depositi fiscali, sugli impianti soggetti a denuncia e sui destinatari registrati, con possibilità di applicare bolli, suggelli e ordinare opere di tutela fiscale.
- I funzionari dell'ADM e la Guardia di finanza possono accedere liberamente e in qualsiasi momento agli impianti, ai depositi e ai luoghi dove si trovano prodotti sottoposti ad accisa, senza obbligo di preavviso.
- È possibile prelevare gratuitamente campioni di prodotti e apporre sigilli ad apparecchiature e meccanismi per esigenze di tutela fiscale.
- La Guardia di finanza dispone di ulteriori poteri investigativi: audizioni, accesso alla documentazione bancaria (con autorizzazione) e, in caso di fondato sospetto di reato, perquisizioni domiciliari.
- Sono previsti uffici finanziari di fabbrica presso i depositi fiscali; per i depositi abilitati alla produzione di tabacchi lavorati la vigilanza è permanente.
- Sui mezzi di trasporto circolanti su strada possono essere effettuati controlli, campionamenti e apposizione di sigilli al carico.
Testo dell'articoloVigente
Art. 18 D.Lgs. 504/1995 — Poteri e controlli
Testo unico delle accise (D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504)
1. L’amministrazione finanziaria esplica le incombenze necessarie per assicurare la gestione dei tributi di cui al presente testo unico; negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, e presso i destinatari registrati nonché presso gli altri impianti soggetti a denuncia, può applicare agli apparecchi ed ai meccanismi bolli e suggelli ed ordinare, a spese del depositario autorizzato o del destinatario registrato ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia, l’attuazione delle opere e delle misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, ivi compresa l’installazione di strumenti di misura. Presso i depositi fiscali possono essere istituiti uffici finanziari di fabbrica che, per l’effettuazione della vigilanza, si avvalgono, se necessario, della collaborazione dei militari della Guardia di finanza, e sono eseguiti inventari periodici. 1-bis. Per i depositi fiscali abilitati all’attività di fabbricazione dei tabacchi lavorati la vigilanza fiscale di cui al comma 1 è effettuata permanentemente da parte del personale dell’Amministrazione finanziaria che si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza.
2. I funzionari dell’amministrazione finanziaria, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all’ art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, e gli appartenenti alla Guardia di finanza hanno facoltà di eseguire le indagini e i controlli necessari ai fini dell’accertamento delle violazioni alla disciplina dei tributi di cui al presente testo unico; possono, altresì, accedere liberamente, in qualsiasi momento, nei depositi, negli impianti e nei luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti od utilizzati prodotti sottoposti ad accisa o dove è custodita documentazione contabile attinente ai suddetti prodotti per eseguirvi verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche e per esaminare registri e documenti. Essi hanno pure facoltà di prelevare, gratuitamente, campioni di prodotti esistenti negli impianti, redigendo apposito verbale e, per esigenze di tutela fiscale, di applicare suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi.
3. Gli ufficiali, gli ispettori ed i sovrintendenti della Guardia di finanza, oltre a quanto previsto dal comma 2, procedono, di iniziativa o su richiesta degli uffici finanziari, al reperimento ed all’acquisizione degli elementi utili ad accertare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi e delle relative violazioni. A tal fine essi possono: a) invitare il responsabile d’imposta o chiunque partecipi, anche come utilizzatore, all’attività industriale o commerciale attinente ai prodotti sottoposti ad accisa, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti o per esibire documenti relativi a lavorazione, trasporto, deposito, acquisto o utilizzazione di prodotti soggetti alla predetta imposizione; b) richiedere, previa autorizzazione del comandante regionale, ad aziende ed istituti di credito o all’amministrazione postale di trasmettere copia di tutta la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con il cliente, secondo le modalità e i termini previsti dall’ art. 18 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Gli elementi acquisiti potranno essere utilizzati anche ai fini dell’accertamento in altri settori impositivi; c) richiedere copie o estratti degli atti e documenti, ritenuti utili per le indagini o per i controlli, depositati presso qualsiasi ufficio della pubblica amministrazione o presso pubblici ufficiali; d) procedere a perquisizioni domiciliari, in qualsiasi ora, in caso di notizia o di fondato sospetto di violazioni costituenti reato, previste dal presente testo unico.
4. Il coordinamento tra la Guardia di finanza e l’amministrazione finanziaria relativamente agli interventi negli impianti presso i quali sono costituiti gli uffici finanziari di fabbrica di cui al comma 1 od uffici doganali, è disciplinato, anche riguardo alle competenze in materia di verbalizzazione, con direttiva del Ministro dell’economia e delle finanze.
5. L’Amministrazione finanziaria può effettuare interventi presso soggetti che svolgono attività di produzione e distribuzione di beni e servizi per accertamenti tecnici, per controllare, anche a fini diversi da quelli tributari, l’osservanza di disposizioni nazionali o comunitarie. Tali interventi e controlli possono essere eseguiti anche dalla Guardia di finanza, previo il necessario coordinamento con gli uffici dell’Amministrazione finanziaria.
6. Il personale dell’amministrazione finanziaria, munito della speciale tessera di riconoscimento di cui al comma 2, avvalendosi del segnale di cui all’art. 24 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e la Guardia di finanza hanno facoltà di effettuare i servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti di cui al presente testo unico, anche mediante ricerche sui mezzi di trasporto impiegati. Essi hanno altresì facoltà, per esigenze di tutela fiscale, di apporre sigilli al carico, nonché di procedere, gratuitamente, al prelevamento di campioni.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 18 L. 184/1983: Trascrizione della sentenza definitiva di adottabilità
- Art. 18 Reg. (UE) 2024/1689 — Conservazione dei documenti
- Art. 18 Cod. Amb. — Monitoraggio
- Art. 18 D.Lgs. 148/2015 — Disposizioni particolari per le imprese del settore agricolo
- Art. 18 D.Lgs. 159/2011 — Applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali. Morte del proposto
- Art. 18 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro
Commento
Il sistema di vigilanza fiscale nel Testo unico accise
L'art. 18 del D.Lgs. 504/1995 delinea il perimetro dei poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria — nella sua articolazione nell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) — e alla Guardia di finanza per assicurare il corretto gettito dei tributi armonizzati sulle accise. La norma riflette la struttura duale del sistema di controllo sulle accise: da un lato un controllo continuativo e strutturale sugli impianti produttivi e sui depositi fiscali, dall'altro un controllo circolatorio sui prodotti in movimento. Entrambe le forme di vigilanza sono necessarie perché il fatto generatore dell'accisa è la produzione o l'importazione, ma l'esigibilità dell'imposta è collegata all'immissione in consumo: finché il prodotto si trova in regime sospensivo, il rischio di evasione — attraverso la sottrazione clandestina o la circolazione irregolare — è latente e richiede strumenti di controllo adeguati.
Poteri negli impianti e nei depositi fiscali
Il comma 1 attribuisce all'Amministrazione finanziaria la facoltà di applicare bolli e suggelli agli apparecchi e ai meccanismi installati negli impianti gestiti in regime di deposito fiscale, presso i destinatari registrati e presso gli altri impianti soggetti a denuncia. Può inoltre ordinare, a spese del depositario autorizzato o del destinatario registrato, l'attuazione di opere e misure necessarie per la tutela degli interessi fiscali, inclusa l'installazione di strumenti di misura. Tali poteri sono particolarmente incisivi perché non richiedono alcun provvedimento giurisdizionale preventivo: l'Amministrazione agisce d'ufficio, e l'eventuale opposizione del soggetto controllato configura un illecito autonomo. Gli inventari periodici, eseguiti dagli uffici finanziari di fabbrica eventualmente costituiti presso il deposito, consentono di riscontrare la corrispondenza tra le giacenze contabili e quelle fisicamente presenti, intercettando cali anomali o ammanchi non giustificati da abbuoni riconoscibili ai sensi dell'art. 4 TUA.
Vigilanza permanente sui depositi per tabacchi lavorati
Il comma 1-bis introduce un regime rafforzato per i depositi fiscali abilitati alla fabbricazione di tabacchi lavorati: in questo settore la vigilanza fiscale non è periodica o occasionale, ma permanente, esercitata continuativamente da personale dell'Amministrazione finanziaria con l'ausilio della Guardia di finanza. La ratio è evidente: i tabacchi lavorati sono soggetti ad aliquote molto elevate, il mercato parallelo (contrabbando) è economicamente rilevante e la produzione si presta a manipolazioni difficilmente verificabili a posteriori. La presenza continuativa dell'Amministrazione funge da deterrente immediato e garantisce la tracciabilità della produzione in tempo reale.
Accesso agli impianti e poteri ispettivi generali (comma 2)
I funzionari dell'ADM, muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui all'art. 31 della L. 4/1929, e gli appartenenti alla Guardia di finanza possono accedere liberamente, in qualsiasi momento, a depositi, impianti e luoghi in cui sono fabbricati, trasformati, detenuti o utilizzati prodotti sottoposti ad accisa, nonché ai luoghi di custodia della documentazione contabile relativa. Questo potere di accesso è esercitabile senza preavviso e senza necessità di autorizzazione giurisdizionale, in analogia con quanto previsto per le imposte sui redditi dall'art. 52 del D.P.R. 600/1973 e per l'IVA dall'art. 62 del D.P.R. 633/1972. Nel corso dell'accesso possono essere eseguite verificazioni, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche, esaminati registri e documenti, e prelevati campioni di prodotti (gratuitamente, con redazione di apposito verbale). La facoltà di apporre suggelli alle apparecchiature e ai meccanismi è prevista come strumento cautelare per evitare la manomissione degli impianti durante il procedimento di verifica.
Poteri investigativi della Guardia di finanza (comma 3)
Il comma 3 conferisce agli ufficiali, ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza poteri d'indagine più penetranti, esercitabili sia d'iniziativa sia su richiesta degli uffici finanziari. In particolare:
Controllo sulla circolazione dei prodotti (comma 6)
Il comma 6 attribuisce al personale ADM e alla Guardia di finanza il potere di effettuare servizi di controllo sulla circolazione dei prodotti mediante ricerche sui mezzi di trasporto. A tal fine possono avvalersi del segnale di cui all'art. 24 del regolamento di esecuzione del Codice della strada (D.P.R. 495/1992) per fermare i veicoli. Durante il controllo possono apporre sigilli al carico e procedere al prelevamento di campioni. Questo potere è cruciale per intercettare la circolazione irregolare di prodotti (carburante di contrabbando, alcole clandestino, tabacchi di provenienza illecita) che avviene al di fuori del regime sospensivo o senza il documento di accompagnamento obbligatorio (e-AD).
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
I funzionari ADM devono preavvisare il depositario prima di accedere all'impianto?
No. L'art. 18, comma 2, prevede che i funzionari ADM e la Guardia di finanza possano accedere liberamente, in qualsiasi momento, agli impianti, ai depositi e ai luoghi rilevanti ai fini delle accise, senza obbligo di preavviso e senza necessità di autorizzazione giurisdizionale preventiva. L'ostacolo all'accesso costituisce di per sé un illecito.
La Guardia di finanza può perquisire i locali privati del titolare del deposito fiscale?
Sì, ma solo in caso di notizia o fondato sospetto di violazioni che costituiscano reato ai sensi del TUA (ad esempio contrabbando o alterazione di congegni). Le perquisizioni domiciliari possono essere effettuate in qualsiasi ora, ai sensi dell'art. 18, comma 3, lettera d). Per le verifiche amministrative ordinarie, invece, l'accesso è limitato agli impianti produttivi e ai luoghi commerciali.
Cosa sono gli uffici finanziari di fabbrica e quando vengono istituiti?
Sono uffici ADM istituiti direttamente presso i depositi fiscali per svolgere la vigilanza continuativa. Possono avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza. Per i depositi abilitati alla fabbricazione di tabacchi lavorati la presenza del personale è permanente per legge (art. 18, comma 1-bis). Negli altri settori l'istituzione dipende dalla valutazione di rischio e dal volume di produzione del deposito.
Possono i dati acquisiti durante un controllo sulle accise essere usati per altri tributi?
Sì. L'art. 18, comma 3, lettera b), prevede esplicitamente che gli elementi acquisiti tramite l'accesso alla documentazione bancaria possano essere utilizzati 'anche ai fini dell'accertamento in altri settori impositivi'. Questo effetto di cross-utilizzo è tipico delle verifiche della Guardia di finanza, che agisce come organo di polizia tributaria a competenza generale.
Chi deve sostenere le spese delle opere ordinate dall'Amministrazione per la tutela fiscale?
Le spese per le opere e le misure ordinate dall'Amministrazione finanziaria per la tutela degli interessi fiscali — ivi compresa l'installazione di strumenti di misura — sono a carico del depositario autorizzato, del destinatario registrato o degli altri soggetti obbligati alla denuncia, ai sensi dell'art. 18, comma 1. Non è previsto alcun rimborso da parte dell'Erario.
Vedi anche