Indice
- Apre il titolo dedicato alle misure di prevenzione patrimoniali.
- Individua i soggetti cui possono essere applicate (mafia, terrorismo, gravi delitti).
- Estende la prevenzione patrimoniale anche a soggetti deceduti o assenti.
- Consente l'applicazione anche ai familiari conviventi nei limiti di legge.
- Costituisce il fondamento per sequestro e confisca dei beni.
Testo dell'articoloVigente
Art. 16 D.Lgs. 159/2011 — Soggetti destinatari
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. 1. Le disposizioni contenute nel presente titolo si applicano: a) ai soggetti di cui all'articolo 4; b) alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), la misura di prevenzione patrimoniale della confisca può essere applicata relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 22, comma 2. 26
Stesso numero, altri codici
- Art. 16 Cod. Amb. — Decisione
- Art. 16 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento in un altro Stato membro
- Art. 16 D.Lgs. 42/2004 — Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione
- Art. 16 CAD — Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri...
- Art. 16 Codice Civile: Atto costitutivo e statuto
- Articolo 16 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Misure patrimoniali: una rivoluzione del sistema
L'articolo 16 apre il titolo dedicato alle misure di prevenzione patrimoniali, che rappresentano il vero strumento di contrasto economico alla criminalita organizzata. Mentre le misure personali colpiscono la persona, le patrimoniali aggrediscono i beni di sospetta provenienza illecita. La giurisprudenza ha ripetutamente sottolineato che il sistema antimafia italiano e divenuto un modello internazionale proprio grazie alla sua capacita di colpire i patrimoni di origine criminale.
Soggetti destinatari
L'articolo richiama le categorie di soggetti rilevanti, principalmente quelle dell'articolo 4 (indiziati di mafia, terrorismo, eversione, scambio elettorale politico-mafioso, traffico di stupefacenti, tratta, e altre fattispecie spia) e i soggetti dell'articolo 1 nelle ipotesi piu gravi. Le misure patrimoniali possono colpire beni intestati al proposto direttamente, ma anche beni intestati formalmente a terzi quando vi siano elementi che facciano ritenere la disponibilita sostanziale in capo al proposto.
Applicazione disgiunta
Una conquista del Codice antimafia e l'applicazione disgiunta della misura patrimoniale rispetto alla personale: per gli indiziati delle lettere a) e b) dell'articolo 4, la misura patrimoniale puo essere disposta anche quando, per qualsiasi ragione, non si proceda con misura personale (ad esempio per morte del proposto, irreperibilita, residenza all'estero). Questa innovazione, introdotta con la legge del 2008 e consolidata nel 2011, ha consentito di non disperdere ricchezza criminale a causa di vicende personali del proposto.
Beni dei terzi e dei familiari
L'articolo 16 prevede che le misure patrimoniali si applichino anche ai beni intestati formalmente al coniuge, ai figli e alle persone conviventi nell'ultimo quinquennio, quando vi siano indizi che la disponibilita effettiva sia del proposto. La giurisprudenza ha sviluppato il concetto di "interposizione fittizia": l'intestazione a terzi non blocca la confisca quando ricorrano elementi di fatto (provenienza dei fondi, gestione del bene, comportamento del titolare formale) che dimostrino la riconducibilita al proposto.
Applicazione post mortem
La novita piu controversa e l'applicazione della misura patrimoniale anche dopo la morte del proposto, nei confronti dei successori, entro cinque anni. Cio risponde alla finalita di evitare che la morte funga da scudo della ricchezza accumulata in vita: i beni di origine illecita restano confiscabili, salvo le tutele dei terzi in buona fede. La Corte costituzionale ha confermato la legittimita della disciplina sottolineando la finalita preventiva, non punitiva, della misura.
Centralita del coordinamento
L'efficacia della prevenzione patrimoniale dipende dalla capacita di coordinare indagini di polizia, accertamenti bancari, analisi societarie. La DIA gioca un ruolo centrale perche dispone di banche dati cross-forza e di competenze finanziarie. La Procura distrettuale antimafia conduce le indagini penali parallele, che spesso forniscono input fondamentali. Per il difensore del proposto, la consapevolezza di queste interconnessioni e essenziale: documentare il quadro penale aiuta a difendere anche la posizione patrimoniale, ma una contestazione vincente sul piano penale non garantisce automaticamente la caduta della misura patrimoniale, vista la sua relativa autonomia.
Massime giurisprudenziali
Cass. Sezioni Unite, sent. n. 4880/2015
Perché è importante: Principio cardine del "perimetro temporale" della prevenzione patrimoniale, costantemente richiamato.
Cass. I, sent. n. 31209/2015
Perché è importante: Conferma il principio dell'applicazione "disgiunta" e supera la necessità della pericolosità attuale ai fini patrimoniali.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 21/2012
Infondatezza
La Corte ha ritenuto non irragionevole il sistema di misure di prevenzione patrimoniali, riconoscendo la legittima differenziazione rispetto alla sanzione penale e l'autonomia funzionale rispetto al processo penale, purché siano rispettati determinatezza dei presupposti e contraddittorio.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
Documento operativo · Relazione annuale
ANBSC
L'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati riferisce annualmente sull'attività di amministrazione e destinazione dei beni oggetto delle misure patrimoniali applicate ai soggetti dell'art. 16 d.lgs. 159/2011.
Leggi il documento su www.anbsc.itCasi pratici
Caso 1: Caso 1 — Beni intestati alla moglie del proposto
Caso 2: Caso 2 — Confisca disgiunta post mortem
Domande frequenti
A chi si applicano le misure di prevenzione patrimoniali?
Principalmente agli indiziati di mafia, terrorismo, eversione, scambio elettorale e altri reati spia dell'articolo 4, nonche ai soggetti dell'articolo 1 nelle ipotesi piu gravi e ai loro familiari conviventi.
Cosa significa applicazione disgiunta?
Per i casi piu gravi (indiziati di mafia ex articolo 4 lettere a e b) la misura patrimoniale puo essere disposta anche se non si procede con misura personale, ad esempio per morte, irreperibilita o residenza all'estero del proposto.
Si possono colpire beni intestati a terzi o familiari?
Si, quando vi siano elementi che facciano ritenere la disponibilita sostanziale in capo al proposto. La giurisprudenza ha sviluppato la nozione di interposizione fittizia per superare intestazioni schermo.
Vedi anche