← Torna a Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011)
Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Disciplina le indagini patrimoniali nei confronti del proposto e dei suoi familiari.
  • Possono essere disposte dal procuratore distrettuale, dal questore o dal direttore DIA.
  • Coprono cinque anni precedenti la proposta e includono accertamenti bancari e fiscali.
  • Possono estendersi a familiari conviventi e a soggetti con cui esiste collegamento economico.
  • Sono lo strumento istruttorio centrale del procedimento patrimoniale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 19 D.Lgs. 159/2011 — Indagini patrimoniali

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, procedono, anche a mezzo della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 16 nei cui confronti possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché, avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti allo scopo anche di individuare le fonti di reddito.

2. I soggetti di cui al comma 1 accertano, in particolare, se dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell'Unione europea.

3. Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente.

4. I soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, possono richiedere, direttamente o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese, società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3. Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini. Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro della documentazione di cui al primo periodo con le modalità di cui agli articoli 253, 254, e 255 del codice di procedura penale .

5. Nel corso del procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione iniziato nei confronti delle persone indicate nell'articolo 16, il tribunale, ove necessario, può procedere ad ulteriori indagini oltre quelle già compiute a norma dei commi che precedono.

Commento

Funzione centrale delle indagini patrimoniali

L'articolo 19 disciplina lo strumento istruttorio piu importante della prevenzione patrimoniale: le indagini patrimoniali sui proposti e sulle persone economicamente collegate. Senza un quadro patrimoniale completo, non e possibile dimostrare la sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio accumulato, che e il vero indice della provenienza illecita dei beni. Le indagini sono quindi una condizione di efficacia della prevenzione patrimoniale.

Soggetti che possono disporre le indagini

Le indagini possono essere disposte dal procuratore distrettuale, dal questore, dal direttore della DIA, anche su segnalazione del procuratore nazionale antimafia. L'iniziativa non richiede la preventiva apertura formale di un procedimento di prevenzione: si possono compiere accertamenti preliminari per valutare se sussistano le condizioni per una proposta. Cio consente di selezionare i casi su base oggettiva, evitando proposte avventate.

Contenuto degli accertamenti

Le indagini coprono tipicamente cinque anni antecedenti la proposta e includono: dichiarazioni dei redditi, movimenti bancari (tramite l'Anagrafe dei rapporti finanziari), proprieta immobiliari (Catasto e Conservatoria), partecipazioni societarie (Registro imprese), beni mobili registrati, intestazioni fiduciarie, polizze assicurative, conti esteri. Si analizzano flussi in entrata e uscita, acquisti rilevanti, esposizioni debitorie, garanzie prestate. Lo scopo e ricostruire un quadro patrimoniale completo, comparandolo con le fonti di reddito lecite documentate.

Estensione a terzi

Le indagini si estendono ai familiari conviventi e a tutte le persone fisiche o giuridiche di cui si sospetti che siano titolari fittizi di beni del proposto. Le banche, le SIM, le SGR, gli istituti di pagamento sono obbligati a fornire le informazioni richieste secondo le procedure dell'Anagrafe dei rapporti. Il segreto bancario non e opponibile alle autorita di prevenzione, in coerenza con le finalita di contrasto alla criminalita economica.

Sproporzione e onere della prova

La giurisprudenza ha codificato la regola della sproporzione: se il patrimonio del proposto risulta significativamente sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, sorge una presunzione di provenienza illecita. Spetta al proposto fornire la prova contraria, ossia dimostrare la provenienza lecita dei beni (eredita, donazioni documentate, redditi non dichiarati su cui si dimostri origine lecita successiva, ecc.). Questa inversione "soft" dell'onere della prova e uno degli strumenti piu efficaci della prevenzione patrimoniale.

Strategia difensiva sulla sproporzione

La difesa contro la contestazione di sproporzione si fonda su tre direttrici: dimostrare l'esistenza di fonti lecite di reddito non emerse dalle dichiarazioni (regalie familiari, eredita pregresse, premi, vincite documentate), contestare il metodo di calcolo dell'accusa (anni di riferimento, voci patrimoniali computate, valore attribuito ai beni) e produrre documentazione di flussi finanziari giustificativi. Una difesa tecnica solida richiede competenze interdisciplinari (avvocato, commercialista, eventualmente consulente di analisi finanziaria). I costi sono significativi ma proporzionati al valore dei beni in gioco.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Sproporzione tra redditi e patrimonio

Caso 2: Caso 2 — Estensione a familiare convivente

Domande frequenti

Chi puo disporre le indagini patrimoniali?

Il procuratore distrettuale antimafia, il questore, il direttore della DIA, anche su segnalazione del procuratore nazionale. L'iniziativa non richiede la preventiva apertura di un procedimento formale.

Su quale periodo si concentrano le indagini?

Tipicamente sui cinque anni anteriori alla proposta. Si analizzano redditi dichiarati, movimenti bancari, proprieta immobiliari, partecipazioni societarie, polizze, conti esteri, comparandoli con le fonti lecite.

Cosa succede se emerge una sproporzione tra redditi e patrimonio?

Sorge una presunzione di provenienza illecita: il proposto deve fornire la prova contraria, dimostrando origine lecita (eredita, donazioni, redditi documentati). E un meccanismo cardine della prevenzione patrimoniale.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.