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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Regola il procedimento per le misure di prevenzione patrimoniali davanti al tribunale collegiale.
  • Competente è il tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello del luogo di dimora.
  • Si applicano le norme della prevenzione personale in quanto compatibili.
  • Udienza camerale con PM e difensore obbligatorio, possibile riunione al procedimento personale.
  • Il procedimento è autonomo dall'azione penale e tutela i terzi intestatari.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 23 D.Lgs. 159/2011 — Procedimento applicativo

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Salvo che sia diversamente disposto, al procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal titolo I, capo II, sezione I.

2. I terzi che risultino proprietari o comproprietari dei beni sequestrati, nei trenta giorni successivi all'esecuzione del sequestro, sono chiamati dal tribunale ad intervenire nel procedimento con decreto motivato che contiene la fissazione dell'udienza in camera di consiglio.

3. All'udienza gli interessati possono svolgere le loro deduzioni con l'assistenza di un difensore, nonché chiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della decisione sulla confisca. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 24 il tribunale ordina la restituzione dei beni ai proprietari.

4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro

Commento

Cornice normativa

L'articolo 23 colloca il procedimento di prevenzione patrimoniale all'interno del libro I, titolo II del Codice antimafia, raccordandolo alle regole già dettate per le misure personali. La competenza territoriale si individua nel tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello in cui la persona proposta dimora, secondo il criterio fissato dall'articolo 5. La trattazione avviene in camera di consiglio davanti a un collegio di tre magistrati, con possibile riunione al procedimento personale quando le indagini patrimoniali si intrecciano con la pericolosità soggettiva.

Struttura del rito

Il rito di prevenzione presenta una fisionomia ibrida: non è processo penale in senso stretto, ma ne mutua alcune garanzie. La proposta proviene dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della DIA. L'udienza, ai sensi dell'articolo 7, si tiene a porte chiuse, salvo che il proposto chieda la pubblicità. Il difensore è obbligatorio e il proposto può essere sentito personalmente.

Compatibilità con il rito personale

Il richiamo alle norme sul procedimento personale comporta l'estensione di istituti come l'avviso al proposto, il termine a comparire e la facoltà di prova. Tuttavia, il fuoco probatorio cade qui sui presupposti dell'articolo 24, cioè sulla sproporzione fra patrimonio e redditi dichiarati o sull'origine illecita dei beni. Il tribunale può disporre indagini patrimoniali ex articolo 19 anche d'ufficio e acquisire la documentazione bancaria, fiscale e societaria nei confronti del proposto e dei terzi intestatari.

Onere della prova e parità delle armi

Una delle questioni più dibattute riguarda la distribuzione dell'onere probatorio. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la pubblica accusa deve fornire la prova della pericolosità e della sproporzione, mentre il proposto ha l'onere di allegare elementi che giustifichino la provenienza lecita dei beni. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2019, ha riconosciuto la legittimità del modello, condizionandola però a un controllo rigoroso sui presupposti applicativi.

Rapporti con i terzi

Il procedimento coinvolge spesso terzi intestatari di beni o titolari di diritti reali e personali di godimento. L'articolo 23 va letto in combinato con l'articolo 26 sull'intestazione fittizia: il tribunale può estendere il sequestro ai beni intestati a coniuge, figli e conviventi nell'ultimo quinquennio. Resta ferma la possibilità per il terzo di provare la titolarità effettiva e l'estraneità all'attività illecita, secondo il modello dell'articolo 23, comma 2.

Effetti del decreto e impugnazioni

Il decreto applicativo del sequestro o della confisca è impugnabile in appello entro dieci giorni dalla notificazione, secondo l'articolo 27, e successivamente in Cassazione per sola violazione di legge. Pendente il gravame, il sequestro resta efficace e l'amministrazione giudiziaria prosegue. Le notifiche ai terzi sono particolarmente delicate: la giurisprudenza richiede effettività della comunicazione e ammette la rimessione in termini per i casi di omessa o irregolare notifica. La struttura procedurale, complessivamente, mira a un punto di equilibrio fra effettività dell'aggressione patrimoniale e garanzie difensive del proposto e dei terzi.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Proposta congiunta personale e patrimoniale

Caso 2: Caso 2 — Proposta patrimoniale autonoma

Domande frequenti

Davanti a quale tribunale si propone la misura patrimoniale?

Davanti al tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'appello in cui la persona proposta ha la dimora, in composizione collegiale e in camera di consiglio.

Chi può proporre la misura di prevenzione patrimoniale?

La proposta spetta al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, al questore e al direttore della DIA, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze.

Il procedimento patrimoniale è autonomo rispetto a quello penale?

Sì, l'articolo 29 sancisce l'indipendenza dall'azione penale. La misura può essere applicata anche in assenza di una pronuncia di condanna, purché siano provati i presupposti soggettivi e oggettivi previsti dagli articoli 24 e seguenti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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