- Permette il sequestro e la confisca per equivalente quando i beni di origine illecita non siano rinvenibili.
- Si colpisce un valore patrimoniale corrispondente a quello dei beni dispersi o trasferiti.
- Strumento residuale rispetto alla confisca diretta dell'articolo 24.
- Si applica anche a denaro, depositi bancari e crediti del proposto.
- Resta ferma la possibilità per i terzi di provare l'estraneità.
Testo dell'articoloVigente
Art. 25 D.Lgs. 159/2011 — (Sequestro e confisca per equivalente)
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
((
1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.
2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto))
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Commento
Funzione e ratio
L'articolo 25 introduce nel sistema di prevenzione patrimoniale il meccanismo della confisca per equivalente, già noto nel diritto penale fiscale e in altre discipline speciali. Si tratta di uno strumento residuale: opera quando i beni di provenienza illecita non sono individuati, sono stati dispersi, distrutti, alienati a soggetti in buona fede o trasferiti all'estero in luoghi non accessibili. La norma evita che la pericolosità sociale del proposto possa sottrarsi all'aggressione patrimoniale attraverso manovre dissipative.
Presupposti applicativi
Per disporre il sequestro o la confisca per equivalente occorre che siano accertati i presupposti dell'articolo 24, cioè la pericolosità soggettiva e la sproporzione o l'illecita provenienza dei beni originariamente sequestrabili. In secondo luogo, il tribunale deve constatare l'impossibilità di apprendere i beni diretti. La quantificazione del valore equivalente si effettua al momento della pronuncia, con riferimento al prezzo di mercato dei beni che si sarebbero dovuti confiscare.
Oggetto della misura per equivalente
Possono essere oggetto della confisca per equivalente tutti i beni nella disponibilità del proposto: denaro contante, depositi bancari, titoli, crediti, beni mobili registrati, immobili, partecipazioni societarie. Non è richiesto un nesso pertinenziale fra il bene apprendere e l'attività illecita: il vincolo è puramente quantitativo. La misura opera quindi su beni eventualmente leciti, ma fino alla concorrenza del valore corrispondente.
Garanzie per il proposto e per i terzi
L'incidenza su beni leciti impone particolare rigore nell'accertamento dei presupposti. La Cassazione, nelle pronunce successive alla legge 161/2017, ha richiesto motivazione specifica sulla impossibilità di apprendere i beni diretti e sulla congruità del valore equivalente. I terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni colpiti per equivalente possono intervenire nel procedimento ai sensi dell'articolo 23, comma 2, e provare la propria buona fede.
Profili pratici e impugnazioni
Nella prassi la confisca per equivalente trova applicazione frequente sui depositi bancari, sui crediti verso terzi, su immobili residuali del proposto e su quote societarie. Il provvedimento è impugnabile con i rimedi ordinari dell'articolo 27. Particolare attenzione va prestata alla valutazione del bene da apprendere: una perizia di parte può rivelarsi essenziale per contestare quantificazioni eccessive del valore equivalente. La Corte di legittimità ha annullato confische per equivalente fondate su valutazioni datate, su prezzi non aggiornati o su criteri non coerenti con il mercato di riferimento alla data della pronuncia, riaffermando il principio della contestualità della stima.
Coordinamento con il sequestro penale
Anche nel contesto dell'articolo 25 può verificarsi sovrapposizione con misure penali di sequestro per equivalente, in particolare in ipotesi di reati tributari (D.Lgs. 74/2000) o di reati associativi con confisca obbligatoria. L'articolo 30 fornisce le regole di coordinamento; nella pratica l'amministratore giudiziario unico semplifica la gestione. La differenza concettuale resta: la confisca penale per equivalente è sanzione del reato, quella di prevenzione è ablazione preventiva su patrimonio sproporzionato.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Beni esteri non aggredibili
Caso 2: Caso 2 — Immobile alienato a terzo in buona fede
Domande frequenti
Quando si applica la confisca per equivalente prevista dall'articolo 25?
Quando i beni di provenienza illecita o sproporzionati rispetto al reddito non siano rinvenibili perché dispersi, distrutti, alienati a terzi in buona fede o trasferiti all'estero in luoghi non accessibili.
Su quali beni può cadere la confisca per equivalente?
Su qualsiasi bene nella disponibilità del proposto: denaro, conti bancari, titoli, immobili, quote societarie. Il vincolo è quantitativo, non pertinenziale: si apprende un valore corrispondente a quello dei beni dispersi.
Il terzo può opporsi alla confisca per equivalente?
Sì, se vanta diritti reali o personali sul bene colpito. Deve provare la titolarità effettiva, l'acquisto con risorse proprie e la buona fede, secondo le regole generali del procedimento di prevenzione.
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