- Permette la revocazione della confisca definitiva in casi tassativi.
- Presupposti: nuove prove decisive, falsità di atti, condotta dolosa di terzi.
- Termine: sei mesi dalla scoperta del fatto, comunque entro tre anni dalla definitività.
- Competenza: Corte d'appello del distretto che ha emesso la confisca.
- Strumento eccezionale, equiparato alla revisione penale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 28 D.Lgs. 159/2011 — Revocazione della confisca
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. 1. La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale , in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice: a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l'esistenza dei presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge come reato.
2. In ogni caso, la revocazione può essere richiesta solo al fine di dimostrare il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura.
3. La richiesta di revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l'interessato dimostri di non averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.
4. Quando accoglie la richiesta di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46
Stesso numero, altri codici
- Art. 28 Cod. Amb. — Monitoraggio
- Art. 28 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di stabilimento
- Art. 28 D.Lgs. 42/2004 — Misure cautelari e preventive
- Art. 28 CAD — Certificati di firma elettronica qualificata
- Art. 28 Codice Civile: Trasformazione delle fondazioni
- Articolo 28 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Una revisione speciale
La revocazione disciplinata dall'articolo 28 è il rimedio straordinario che consente di rimettere in discussione una confisca ormai divenuta definitiva. Si ispira alla revisione del processo penale ma se ne distingue per oggetto e presupposti, in coerenza con la natura preventiva e non sanzionatoria della misura. La sua introduzione, con il D.Lgs. 159/2011, ha colmato un vuoto di tutela rilevato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Presupposti tassativi
La revocazione è ammessa solo in casi tipici: scoperta di nuove prove decisive, inconciliabilità con altra decisione, falsità di atti o testimonianze, condotte dolose o gravemente colpose di parti del procedimento. La tassatività risponde all'esigenza di stabilità del giudicato patrimoniale e tutela il legittimo affidamento dei terzi cessionari dei beni confiscati. Il giudice valuta la natura decisiva della nuova prova rispetto al merito della confisca.
Termini e legittimazione
La richiesta deve essere proposta entro sei mesi dalla scoperta del fatto giustificativo e comunque entro tre anni dal passaggio in giudicato del provvedimento di confisca. Legittimati sono il proposto, i suoi eredi e i terzi titolari di diritti reali o personali al momento della confisca. Il termine triennale opera come limite esterno assoluto, salvo i casi di falsità penalmente accertata.
Effetti della revocazione
L'accoglimento della revocazione comporta la restituzione dei beni o, se non più disponibili, il pagamento di una somma di denaro pari al valore. Vengono fatti salvi i diritti dei terzi acquirenti in buona fede secondo le regole dell'articolo 52. Il provvedimento di revocazione è impugnabile in Cassazione per violazione di legge, completando il sistema dei rimedi.
Rapporti con la revisione penale
L'istituto si ispira alla revisione penale dell'articolo 629 c.p.p., ma se ne distingue per il contesto preventivo. La giurisprudenza ha riconosciuto la possibilità di valorizzare in sede di revocazione gli esiti di una revisione penale favorevole, soprattutto quando la confisca era stata fondata in misura determinante su elementi probatori comuni ai due procedimenti. Resta ferma l'autonomia delle azioni, sancita dall'articolo 29, ma il flusso informativo fra i due giudizi è oggi più strutturato grazie alla giurisprudenza di legittimità.
Profili applicativi
Nella prassi la revocazione è proposta più frequentemente nelle ipotesi di nuove prove documentali (atti notarili, eredità, donazioni tracciate emersi successivamente) e nei casi di accertamento penale della falsità di testimonianze decisive. La Corte d'appello competente è quella del distretto che ha emesso la confisca, in composizione collegiale. Il numero di accoglimenti è statisticamente contenuto, coerentemente con la natura eccezionale del rimedio. La cura della motivazione e l'allegazione precisa degli elementi sopravvenuti sono condizioni essenziali per il successo del rimedio, evitando le declaratorie di inammissibilità prevalenti nella casistica.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Falsità testimoniale accertata
Caso 2: Caso 2 — Nuova prova documentale di provenienza lecita
Domande frequenti
Quali sono i presupposti per la revocazione della confisca?
Scoperta di prove nuove decisive, contrasto con altra decisione definitiva, falsità di atti o testimonianze accertata in sede penale, condotta dolosa o gravemente colposa di una delle parti del procedimento.
Entro quanto tempo va proposta la revocazione?
Entro sei mesi dalla scoperta del fatto giustificativo e comunque entro tre anni dal passaggio in giudicato della confisca.
Se i beni confiscati sono stati venduti, cosa accade in caso di revocazione?
Sono fatti salvi i diritti dei terzi acquirenti in buona fede. Al ricorrente vittorioso spetta una somma di denaro pari al valore dei beni non più recuperabili.
Vedi anche