- Disciplina le comunicazioni del decreto di sequestro e di confisca e i rimedi impugnatori.
- Il decreto si notifica al proposto, ai terzi interessati e ai titolari di diritti.
- L'appello è proponibile davanti alla Corte d'appello entro dieci giorni.
- Successivo ricorso per Cassazione solo per violazione di legge.
- I termini sono perentori e decorrono dalla notificazione.
Testo dell'articoloVigente
Art. 27 D.Lgs. 159/2011 — Comunicazioni e impugnazioni
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, l'applicazione, il diniego o la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati.
2. Per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10. I provvedimenti che dispongono la confisca dei beni sequestrati, la confisca della cauzione o l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia diventano esecutivi con la definitività delle relative pronunce.
3. I provvedimenti del tribunale che dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il pubblico ministero, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti la esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva in ordine al sequestro. Il provvedimento che, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, sospende l'esecutività può essere in ogni momento revocato dal giudice che procede.
3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva.
4. In caso di impugnazione, il cancelliere presso il giudice investito del gravame dà immediata notizia al tribunale che ha emesso il provvedimento della definitività della pronuncia.
5. Dopo l'esercizio dell'azione di prevenzione, e comunque quando il pubblico ministero lo autorizza, gli esiti delle indagini patrimoniali sono trasmessi al competente nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza a fini fiscali.
6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia se la corte d'appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso. Si applica l'articolo 24, comma 2. 32 37
6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, anche ove disposto ai sensi dei commi 2-bis e 3-bis dell'articolo 10, il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 24 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso.
Stesso numero, altri codici
- Art. 27 Cod. Amb. — Provvedimento unico in materia ambientale
- Art. 27 D.Lgs. 209/2005 — Rispetto delle norme di interesse generale
- Art. 27 D.Lgs. 42/2004 — Situazioni di urgenza
- Art. 27 CAD — Articolo abrogato
- Art. 27 Codice Civile: Estinzione della persona giuridica
- Articolo 27 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
Il sistema delle impugnazioni
L'articolo 27 disegna il sistema dei rimedi avverso i provvedimenti di prevenzione patrimoniale. Il decreto del tribunale è impugnabile in appello davanti alla Corte d'appello competente entro dieci giorni dalla notificazione, e la decisione della Corte è ricorribile in Cassazione solo per violazione di legge, secondo lo schema dell'articolo 10. Si tratta di un sistema bifase, allineato a quello delle misure personali, che assicura un controllo di merito e uno di legittimità.
Comunicazioni e notificazioni
Il decreto è notificato al proposto, ai terzi interessati e ai titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni. L'effettività della comunicazione è essenziale per il decorso del termine impugnatorio. La Cassazione ha più volte rimarcato che, nel dubbio sulla regolarità della notifica, il termine non decorre e l'impugnazione tardiva va comunque esaminata nel merito. Per i terzi non costituiti la notifica va eseguita personalmente; per il difensore vale la comunicazione PEC.
Effetti dell'impugnazione
L'appello non sospende automaticamente l'esecuzione del decreto di sequestro o di confisca, salvo che la Corte non disponga diversamente con provvedimento motivato. L'amministrazione giudiziaria prosegue dunque sotto la guida dell'amministratore nominato. La gestione, anche in pendenza di gravame, segue le regole degli articoli 40 e 41, con obbligo di rendiconto e con poteri di intervento dello stesso tribunale che ha emesso il decreto.
Ricorso per Cassazione
Il ricorso per Cassazione contro il provvedimento di secondo grado è ammesso solo per violazione di legge, secondo la formula consolidata nelle misure di prevenzione. La giurisprudenza include nella violazione di legge la motivazione apparente, contraddittoria o inesistente, ma non i vizi della motivazione censurabili come nel processo penale ordinario. Il sistema mira a privilegiare la stabilità delle decisioni patrimoniali, riducendo i margini di sindacato di legittimità.
Tutela dei terzi e legittimazione
Particolare rilievo riveste la legittimazione dei terzi a impugnare. Coniuge, figli, conviventi, prestanome formali ma anche titolari di diritti reali minori o personali di godimento possono proporre appello e ricorso per Cassazione. La giurisprudenza ha chiarito che la legittimazione si estende anche all'erede del proposto deceduto in pendenza del procedimento. Il sistema impugnatorio offre dunque un articolato presidio difensivo, da attivare tempestivamente in considerazione della perentorietà dei termini e della rapidità con cui la confisca si consolida nei due gradi successivi.
Effetti del giudicato patrimoniale
Esaurito il sistema delle impugnazioni, il provvedimento diventa definitivo e produce effetti ablativi pieni: trasferimento allo Stato, presa in carico dell'ANBSC, avvio dei processi di destinazione. La definitività non è assoluta: l'articolo 28 prevede la revocazione in casi tassativi, configurando un rimedio straordinario assimilabile alla revisione penale. La stabilità del giudicato patrimoniale è tuttavia la regola, in coerenza con le esigenze di certezza dei trasferimenti pubblici e privati che seguono alla confisca.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1 — Appello tempestivo del terzo intestatario
Caso 2: Caso 2 — Ricorso in Cassazione per motivazione apparente
Domande frequenti
Qual è il termine per appellare il decreto di confisca?
Dieci giorni dalla notificazione del decreto al proposto, al difensore e ai terzi interessati. Il termine è perentorio.
L'appello sospende l'esecuzione della confisca?
No, l'appello non ha effetto sospensivo automatico. La Corte d'appello può disporre la sospensione con provvedimento motivato in caso di gravi e fondati motivi.
Quali vizi possono essere fatti valere in Cassazione?
Solo la violazione di legge. La giurisprudenza include la motivazione apparente, contraddittoria o inesistente, ma non i vizi di motivazione censurabili nel processo penale ordinario.
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