Indice
- Disciplina la confisca dei beni di cui il proposto non possa giustificare la provenienza.
- Presupposti: sproporzione fra patrimonio e redditi oppure prova indiziaria di provenienza illecita.
- Si applica anche ai beni intestati fittiziamente a terzi negli ultimi cinque anni.
- La confisca segue al sequestro e diventa definitiva con la pronuncia in Cassazione.
- Il beneficiario finale è lo Stato, con destinazione gestita dall'ANBSC.
Testo dell'articoloVigente
Art. 24 D.Lgs. 159/2011 — Confisca
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia
1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca, può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti.
1-bis. Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie, ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile . Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende la confisca.
2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per sei mesi. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale , in quanto compatibili; il termine resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni ove sia necessario procedere all'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente. Il termine resta altresì sospeso per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza dei termini previsti dai commi 10-sexies, 10-septies e 10-octies dell'articolo 7. (20) 32 37
2-bis. Con il provvedimento di revoca o di annullamento definitivi del decreto di confisca è ordinata la cancellazione di tutte le trascrizioni e le annotazioni.
3. Il sequestro e la confisca possono essere adottati, su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, quando ne ricorrano le condizioni, anche dopo l'applicazione di una misura di prevenzione personale. Sulla richiesta provvede lo stesso tribunale che ha disposto la misura di prevenzione personale, con le forme previste per il relativo procedimento e rispettando le disposizioni del presente titolo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 24 Cod. Amb. — Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere
- Art. 24 D.Lgs. 209/2005 — Attività in regime di prestazione di servizi
- Art. 24 D.Lgs. 42/2004 — Interventi su beni pubblici
- Art. 24 CAD — Firma digitale
- Art. 24 Codice Civile: Recesso ed esclusione degli associati
- Articolo 24 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Commento
La norma cardine del sistema patrimoniale
L'articolo 24 è la disposizione centrale del sistema di aggressione patrimoniale. La sua portata è duplice: da un lato consente la confisca dei beni di cui il proposto non sappia giustificare la legittima provenienza, dall'altro la estende ai beni di valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica svolta. La norma realizza un modello di confisca senza condanna, autonomo rispetto al processo penale, che ha resistito al vaglio della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Presupposto soggettivo
Per applicare l'articolo 24 occorre prima accertare la pericolosità sociale del proposto secondo le categorie degli articoli 1 e 4. Sono destinatari tipici gli indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, gli indiziati di reati gravi come traffico di stupefacenti, estorsione, riciclaggio, e i soggetti dediti abitualmente a traffici delittuosi o che vivono dei proventi di reati. La pericolosità deve sussistere al momento dell'acquisto dei beni, secondo il principio di correlazione temporale fissato dalle Sezioni Unite Spinelli del 2014.
Sproporzione e prova della provenienza illecita
La sproporzione si valuta confrontando il valore dei beni al momento dell'acquisto con i redditi dichiarati e l'attività economica del proposto, dei familiari e dei terzi intestatari. Il calcolo va effettuato anno per anno e bene per bene, secondo il metodo elaborato dalla giurisprudenza di legittimità. In alternativa, il PM può fornire la prova indiziaria della provenienza illecita: si tratta di un test alternativo, non cumulativo, che amplia la platea applicativa.
Estensione ai terzi
La confisca si estende ai beni intestati a terzi nel quinquennio antecedente la proposta, salva la prova contraria. La presunzione opera particolarmente per coniuge, figli e conviventi, secondo l'articolo 26. I terzi sono parti necessarie del procedimento e possono dimostrare la titolarità effettiva, l'acquisto con risorse proprie e la buona fede. La Cassazione richiede una prova qualificata, non bastando la mera allegazione.
Effetti della confisca
La confisca definitiva trasferisce la proprietà allo Stato, con destinazione affidata all'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (ANBSC) ai sensi degli articoli 47 e seguenti. I beni immobili possono essere assegnati a finalità sociali, istituzionali o vendute; le aziende possono essere affittate, vendute o liquidate. La perdita patrimoniale è irreversibile salvo il caso di revocazione previsto dall'articolo 28.
Verifica giurisprudenziale e prassi
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza Spinelli del 2014, hanno fissato il principio della correlazione temporale fra pericolosità e acquisto dei beni. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 24 del 2019, ha riconosciuto la legittimità del modello a condizione di un'interpretazione restrittiva dei presupposti soggettivi e oggettivi. Nella prassi applicativa la confisca incide soprattutto su immobili, partecipazioni societarie e disponibilità finanziarie del proposto e dei familiari. Le pronunce di legittimità dell'ultimo quinquennio hanno enfatizzato l'esigenza di motivazioni puntuali su sproporzione e provenienza illecita, sanzionando con annullamenti i provvedimenti basati su clausole di stile o richiami generici alla pericolosità.
Massime giurisprudenziali
Cass. Sezioni Unite, sent. n. 4880/2015
Perché è importante: Principio guida della "correlazione temporale" — cardine della confisca di prevenzione moderna.
Cass. Sezioni Unite, sent. n. 27421/2020
Perché è importante: Disciplina onere della prova "dinamico" sul terzo e sul proposto.
Pronunce della Corte Costituzionale
Sentenza n. 33/2018
Infondatezza
La Corte ha confermato la compatibilità costituzionale della confisca di prevenzione, escludendone la natura sanzionatorio-penale e ribadendo che si applica il regime della successione di leggi processuali (tempus regit actum) e non quello dell'art. 25 Cost. sulla irretroattività della pena.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itSentenza n. 106/2015
Infondatezza
La Corte ha ritenuto non irragionevole il regime della confisca di prevenzione anche dopo la morte del proposto (art. 18, c. 3, d.lgs. 159/2011), in coerenza con la sua natura non sanzionatoria e con la sua funzione di sottrazione di beni di provenienza illecita.
Consulta la pronuncia su www.cortecostituzionale.itPrassi e linee guida
Relazione · Destinazione beni confiscati
ANBSC
L'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati gestisce, dopo la confisca definitiva ex art. 24 d.lgs. 159/2011, la destinazione dei beni a finalità istituzionali, sociali ed economiche, pubblicando elenchi e rendiconti dell'attività.
Leggi il documento su www.anbsc.itDocumenti istituzionali · Ministero della Giustizia
Fonte ufficiale
Il Ministero della Giustizia raccoglie statistiche e documentazione sulla giurisdizione di prevenzione e sugli esiti delle procedure di sequestro e confisca antimafia.
Leggi il documento su www.giustizia.itCasi pratici
Caso 1: Caso 1 — Sproporzione su beni immobili
Caso 2: Caso 2 — Confisca su quote societarie intestate alla moglie
Domande frequenti
La confisca di prevenzione richiede una sentenza penale di condanna?
No. L'articolo 29 sancisce l'indipendenza dall'azione penale. La confisca può essere applicata anche in assenza di condanna o in caso di assoluzione, purché siano provati i presupposti soggettivi e oggettivi dell'articolo 24.
Come si calcola la sproporzione patrimoniale?
Si confronta il valore del bene al momento dell'acquisto con i redditi dichiarati e l'attività economica del proposto nell'anno corrispondente. Il calcolo è analitico, bene per bene e anno per anno, secondo il metodo elaborato dalle Sezioni Unite della Cassazione.
Il terzo intestatario può difendersi nel procedimento?
Sì. Il terzo è parte necessaria, riceve l'avviso di fissazione dell'udienza e può provare la titolarità effettiva del bene, l'acquisto con risorse proprie e l'estraneità all'attività illecita del proposto.
Vedi anche