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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Consente al presidente del tribunale di disporre sequestro d'urgenza dei beni.
  • Si applica quando vi sia rischio concreto di dispersione del patrimonio.
  • Presuppone una proposta gia depositata o in fase di formalizzazione imminente.
  • Il provvedimento e di durata limitata e va ratificato dal collegio.
  • Strumento essenziale per evitare l'occultamento dei beni di provenienza illecita.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 22 D.Lgs. 159/2011 — Provvedimenti d’urgenza

D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — Codice antimafia

1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui si prevede debba essere disposta la confisca vengano dispersi, sottratti od alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi 1 e 2 possono, unitamente alla proposta, richiedere al presidente del tribunale competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre anticipatamente il sequestro dei beni prima della fissazione dell'udienza. Il presidente del tribunale provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. Il sequestro eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro trenta giorni dalla proposta.

2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di cui al comma 1 o degli organi incaricati di svolgere ulteriori indagini a norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare urgenza il sequestro è disposto dal presidente del tribunale con decreto motivato e perde efficacia se non è convalidato dal tribunale nei trenta giorni successivi. Analogamente si procede se, nel corso del procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore giudiziario, emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di confisca.

2-bis. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2

Commento

Funzione del sequestro d'urgenza

L'articolo 22 introduce uno strumento cautelare anticipato per la prevenzione patrimoniale: il presidente del tribunale puo disporre, su richiesta del proponente, un sequestro provvisorio dei beni quando vi sia il rischio concreto che, nel tempo necessario al procedimento ordinario, il patrimonio venga occultato, alienato o disperso. E un'arma essenziale per non vanificare l'efficacia della confisca finale.

Presupposti

I presupposti sono due, come in ogni misura cautelare: fumus boni iuris (esistenza di elementi sufficienti per ritenere fondata la futura misura definitiva) e periculum in mora (rischio specifico di dispersione del patrimonio). Il rischio non puo essere generico: deve emergere da indicatori concreti come movimenti finanziari inusuali in entrata/uscita, vendite di immobili a parenti, scioglimento di societa, trasferimenti all'estero, intestazioni rapide a terzi. La motivazione del decreto deve dare conto specifico di tali indicatori.

Procedimento e contenuto

Il presidente decide con decreto motivato. Il sequestro d'urgenza ha contenuto analogo a quello dell'articolo 20: blocco delle disponibilita, apprensione dei beni, trascrizione nei registri pubblici. La durata e limitata al tempo necessario al collegio per decidere collegialmente nel rito ordinario: di norma entro trenta giorni. Decorso tale termine senza ratifica, il provvedimento perde efficacia.

Ratifica collegiale

Il collegio, riunito in camera di consiglio, esamina la proposta nel merito e decide se confermare il sequestro provvisorio convertendolo in sequestro ordinario, modificarlo o revocarlo. La ratifica non e automatica: il collegio valuta autonomamente la sussistenza dei presupposti dell'articolo 20. In caso di revoca, i beni sono restituiti e il vincolo cancellato dai registri.

Contraddittorio differito e tutela dei terzi

Come tutti i provvedimenti cautelari, il sequestro d'urgenza sacrifica il contraddittorio preventivo per ragioni di efficacia. Il proposto e i terzi titolari formali possono pero presentare immediatamente memorie e contestare il provvedimento gia prima della camera di consiglio collegiale. La giurisprudenza richiede che il presidente, anche per ragioni di urgenza, dia conto del periculum specifico: provvedimenti fondati su rischi astratti vengono annullati in sede di ratifica.

Punti di attenzione del difensore

Nel sequestro d'urgenza la difesa ha un margine di manovra molto stretto in termini di tempo. La prima azione utile e richiedere immediatamente l'accesso integrale agli atti su cui si fonda il provvedimento, per individuare gli elementi specifici di periculum contestabili. Una memoria depositata prima dell'udienza collegiale puo orientare la decisione del tribunale verso la revoca o la modifica del sequestro. La preparazione difensiva richiede coordinamento immediato tra avvocato penalista e commercialista, soprattutto quando il sequestro riguarda aziende o complessi immobiliari produttivi.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1 — Sequestro d'urgenza per imminente vendita

Caso 2: Caso 2 — Revoca in sede di ratifica

Domande frequenti

Quando si dispone il sequestro d'urgenza?

Quando vi sia il rischio concreto che, in attesa della decisione collegiale ordinaria, il proposto disperda, occulti o trasferisca i beni. Servono fumus e periculum specifici.

Quanto dura il provvedimento d'urgenza?

Limitato al tempo necessario alla decisione collegiale, di norma entro trenta giorni. Decorso tale termine senza ratifica, il sequestro perde efficacia e i beni sono restituiti.

Come si difende il proposto contro il sequestro d'urgenza?

Puo presentare memorie e documentazione anche prima dell'udienza collegiale per chiedere la revoca o la modifica. In sede di ratifica, il collegio decide nel merito sulla sussistenza dei presupposti.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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