← Torna a CAD — Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005)
Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Prassi e linee guida
  4. Casi pratici
  5. Domande frequenti
  6. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 21 del CAD integra l'articolo 20 disciplinando ulteriori profili dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. È la norma che collega il diritto digitale ai requisiti di forma del codice civile, soprattutto all'articolo 1350 sulla forma scritta a pena di nullità. Il comma 2-bis stabilisce che, salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private indicate nell'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se redatte su documento informatico, devono essere sottoscritte a pena di nullità con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Si tratta degli atti più solenni del diritto civile: contratti di trasferimento della proprietà di immobili, costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari, contratti che costituiscono usufrutto su beni immobili, atti di divisione, locazioni ultranovennali, contratti di società o associazione con cui si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente nove anni o indeterminato, rendite perpetue o vitalizie. Gli atti di cui al numero 13 dell'articolo 1350 (atti specialmente indicati dalla legge) redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti a pena di nullità con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, oppure formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo (firma con SPID, identificazione informatica con processo qualificato AgID). Il comma 2-ter disciplina l'atto pubblico informatico: salvo quanto previsto dal D.Lgs. 110/2010 (atto pubblico notarile informatico), ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale, oppure con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti. Il comma 5 prevede che gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici e alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto siano assolti secondo modalità definite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per l'innovazione. La norma dialoga con gli articoli 20 e 22-23-bis del CAD, con il Regolamento eIDAS, con il codice civile, con il D.Lgs. 110/2010 sull'atto notarile informatico.

Testo dell'articoloVigente

Art. 21 D.Lgs. 82/2005 CAD — Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale

In vigore dal 01/01/2006

1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .

2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) . 2-bis). Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all' articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile , se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all' articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ((ovvero sono formati con le ulteriori modalità di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo)) .

2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110 , ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico è sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullità con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.

3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179 .

5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

Commento

L'articolo 21 è il punto di sutura tra il diritto delle firme elettroniche e il diritto civile della forma. Il legislatore italiano ha scelto un approccio pragmatico: non ha riformato l'articolo 1350 del codice civile, ma ha stabilito che, quando le scritture private elencate da quell'articolo siano redatte su documento informatico, la firma «equivalente» alla sottoscrizione autografa è la firma qualificata o digitale. La scelta è tecnica e politica al tempo stesso. Tecnica, perché la firma qualificata garantisce il massimo grado di sicurezza disponibile (certificato qualificato emesso da prestatore di servizi fiduciari accreditato, dispositivo di firma sicuro, autenticazione del firmatario). Politica, perché il legislatore non si è fidato della firma elettronica avanzata per gli atti più solenni: per la compravendita immobiliare o la costituzione di società occorre il massimo standard tecnico, allineato a quello che il diritto richiede per la sottoscrizione autografa autenticata dal notaio.

La distinzione tra i numeri 1-12 e il numero 13 dell'articolo 1350 c.c. è significativa. I numeri 1-12 elencano atti tipici del diritto patrimoniale immobiliare e societario (trasferimenti di proprietà, diritti reali, locazioni ultranovennali, rendite perpetue o vitalizie); il numero 13 è una clausola residuale che rinvia agli «atti specialmente indicati dalla legge». Per i primi, il CAD impone firma qualificata o digitale a pena di nullità: nessuna forma più debole è ammessa. Per i secondi, la disciplina è più flessibile: ammessa anche la firma elettronica avanzata o le modalità del comma 1-bis dell'articolo 20 (SPID-firma con identificazione informatica AgID-conforme). La distinzione riflette il grado di solennità che il legislatore ha attribuito alle diverse categorie di atti.

L'atto pubblico informatico del comma 2-ter è disciplinato sia dal CAD sia dal D.Lgs. 110/2010 sull'atto notarile informatico, che regola in dettaglio l'attività del notaio nella formazione dell'atto pubblico in formato elettronico. Le parti possono sottoscrivere in vari modi: firma elettronica avanzata, qualificata, digitale, oppure firma autografa acquisita digitalmente (firma grafometrica) e allegata. La presenza del pubblico ufficiale resta requisito imprescindibile: l'atto pubblico richiede l'interazione fisica tra parti e ufficiale, anche se eventualmente mediata da strumenti telematici (videoconferenza) nei limiti consentiti dalle norme speciali. La giurisprudenza ha confermato che l'atto pubblico informatico è equivalente all'atto pubblico cartaceo agli effetti dell'articolo 2700 c.c.: piena prova fino a querela di falso.

I problemi applicativi tipici riguardano la qualificazione del documento informatico al momento della firma. Spesso, in operazioni complesse, le parti firmano lo stesso documento con strumenti diversi: una con firma qualificata via smart card, l'altra con firma SPID. La compatibilità è generalmente assicurata, perché tutte le firme producono effetti probatori equivalenti, ma occorre verificare che la combinazione sia ammessa per il tipo di atto. Per gli atti dell'articolo 1350, numeri 1-12, la firma SPID non è sufficiente: occorre firma qualificata o digitale. Un altro problema è la conservazione di lungo periodo: i certificati di firma scadono, ma il valore probatorio del documento deve permanere; per questo si ricorre alla marca temporale e alla conservazione qualificata ai sensi dell'articolo 20, comma 5-bis. Il coordinamento con il Regolamento eIDAS apre infine la strada al riconoscimento transfrontaliero: una firma qualificata rilasciata in un altro Stato membro UE da prestatore qualificato vale in Italia esattamente come una firma italiana ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 910/2014, presupposto di una progressiva integrazione del mercato unico digitale.

Prassi e linee guida

· 09/12/2010

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Casi pratici

Caso 1: Locazione ultranovennale firmata con FEA

Un'impresa stipula un contratto di locazione di un capannone industriale per dodici anni, firmando il documento informatico con firma elettronica avanzata generata via tablet (firma grafometrica) presso lo studio del consulente. Il contratto è nullo ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 21 del CAD: la locazione ultranovennale rientra nell'articolo 1350, numero 8, del codice civile, e richiede firma qualificata o digitale a pena di nullità. La FEA non è sufficiente. La conseguenza è che il locatore non può opporre il contratto a terzi e la trascrizione presso la Conservatoria è impossibile. La soluzione corretta è rifirmare il contratto con firma qualificata o digitale di entrambe le parti, eventualmente con marca temporale per la data certa. In alternativa è possibile stipulare l'atto in forma pubblica notarile informatica ai sensi del comma 2-ter.

Caso 2: Costituzione di società a responsabilità limitata con firma digitale

Tre soci costituiscono una società a responsabilità limitata redigendo l'atto costitutivo come documento informatico. L'articolo 1350, numero 11, c.c. richiede forma scritta a pena di nullità per gli atti che costituiscono usufrutto su beni immobili: nel caso di SRL, l'articolo 2479-bis c.c. e le regole societarie richiedono forma scritta per l'atto costitutivo. Per essere validi ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 21 del CAD, i soci sottoscrivono con firma digitale o firma elettronica qualificata, ciascuno con il proprio dispositivo. Il documento, una volta firmato, viene trasmesso al notaio per la stipula dell'atto pubblico informatico ai sensi del D.Lgs. 110/2010 e per il deposito al Registro delle imprese tramite ComUnica. La procedura è interamente digitale, senza necessità di presenza fisica dei soci nello studio notarile (salvo le verifiche di identità prescritte).

Domande frequenti

Posso comprare un appartamento firmando il rogito con SPID?

No. La compravendita immobiliare rientra tra le scritture private dell'articolo 1350, numero 1, del codice civile. Il comma 2-bis dell'articolo 21 del CAD richiede a pena di nullità la firma elettronica qualificata o la firma digitale, non basta la firma con SPID. Inoltre, normalmente la compravendita immobiliare si stipula per atto pubblico notarile, redatto secondo il D.Lgs. 110/2010 sull'atto notarile informatico. Il notaio firma con firma qualificata, le parti firmano in presenza del notaio con firma avanzata, qualificata, digitale o firma autografa acquisita digitalmente. La firma con SPID è invece sufficiente per contratti di locazione infranovennale, contratti di prestazione di servizi, accordi commerciali standard.

Cosa succede se firmo un contratto immobiliare con firma elettronica avanzata invece di firma qualificata?

L'atto è nullo ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 21 del CAD. La sanzione è la nullità formale per difetto del requisito di forma a pena di nullità: il contratto non produce alcun effetto traslativo della proprietà. Il difetto può essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse, in qualunque tempo, e rilevato d'ufficio dal giudice. La nullità non è sanabile con la ratifica o con l'esecuzione: occorre ripetere l'atto con la firma idonea. Per questo nella pratica notarile l'uso esclusivo della firma qualificata o digitale per gli atti dell'articolo 1350, numeri 1-12, è regola consolidata. Il notaio risponderebbe altrimenti di responsabilità professionale e disciplinare.

L'atto pubblico informatico ha lo stesso valore di quello cartaceo?

Sì. L'atto pubblico informatico redatto ai sensi dell'articolo 21, comma 2-ter, del CAD e del D.Lgs. 110/2010 ha la stessa efficacia probatoria dell'articolo 2700 del codice civile: piena prova, fino a querela di falso, della provenienza dal pubblico ufficiale che l'ha redatto e dei fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza. Il documento deve essere firmato con firma qualificata o digitale dal pubblico ufficiale a pena di nullità. Le parti firmano personalmente in presenza del pubblico ufficiale con firma avanzata, qualificata, digitale o firma autografa acquisita digitalmente. La conservazione avviene presso il pubblico ufficiale e, alla cessazione, presso l'archivio notarile in formato digitale.

Una firma qualificata rilasciata in Germania vale in Italia?

Sì. Il Regolamento eIDAS (UE 910/2014), all'articolo 25, paragrafo 3, stabilisce che una firma elettronica qualificata basata su un certificato qualificato rilasciato in uno Stato membro è riconosciuta come firma elettronica qualificata in tutti gli altri Stati membri. In Italia produce quindi gli effetti del comma 2-bis dell'articolo 21: idonea a sottoscrivere atti dell'articolo 1350 c.c. a pena di nullità. Occorre verificare che il prestatore tedesco sia iscritto nella «trusted list» UE, consultabile sul portale eIDAS della Commissione europea. La firma qualificata è quindi pienamente transfrontaliera, presupposto del mercato unico digitale e di operazioni cross-border tra imprese.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 31 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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