Art. 3 D.Lgs. 82/2005 CAD – Diritto all’uso delle tecnologie
In vigore dal 01/01/2006
1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell'esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235.
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
1-quater. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
1-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
1-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.
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In sintesi
L'articolo 3 del CAD sancisce il diritto fondamentale di chiunque - persone fisiche, imprese, enti - di utilizzare in modo accessibile ed efficace le soluzioni e gli strumenti digitali previsti dal Codice nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 2. Il diritto comprende l'esercizio delle facoltà di accesso agli atti e la partecipazione al procedimento amministrativo in forma telematica, senza che ciò pregiudichi le tutele riconosciute alle minoranze linguistiche. La norma ha subito diverse modifiche nel tempo: i commi 1-bis e 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono stati abrogati rispettivamente dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.Lgs. 217/2017. Il comma 1-ter riserva al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative a questo diritto, rinviando al codice del processo amministrativo per la disciplina di dettaglio. Sul piano sistematico, la disposizione si coordina con il Regolamento eIDAS (UE) 910/2014 in materia di strumenti di identificazione e firma digitale, e con il GDPR (Reg. UE 2016/679) sotto il profilo dell'accessibilità dei servizi nel rispetto della protezione dei dati personali. Il diritto sancito dall'articolo 3 costituisce il contrappeso obbligatorio degli oneri di digitalizzazione imposti alle amministrazioni: la pretesa del cittadino non è meramente programmatica, ma azionabile davanti al TAR.
L'articolo 3 del CAD fonda il lato soggettivo attivo della digitalizzazione amministrativa: al dovere delle pubbliche amministrazioni di erogare servizi in modalità digitale corrisponde il diritto di chiunque di fruirne in modo accessibile ed efficace. La formula «chiunque» è deliberatamente ampia e abbraccia sia i cittadini - inclusi quelli appartenenti a minoranze linguistiche, la cui tutela è espressamente fatta salva - sia le persone giuridiche, gli enti e i soggetti non residenti che interagiscono con le amministrazioni italiane. Il riferimento all'accessibilità richiama i principi della Direttiva UE 2016/2102 sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, recepita in Italia con D.Lgs. 106/2018, nonché le Linee guida AgID sull'accessibilità dei servizi digitali.
Sul piano applicativo, il diritto si esercita concretamente attraverso gli strumenti del CAD: identità digitale (SPID, CIE, CNS), firma digitale, domicilio digitale e fascicolo informatico. La norma presidia in particolare la fase di partecipazione al procedimento amministrativo ex L. 241/1990: presentare memorie, accedere agli atti, ricevere comunicazioni - tutte attività che il cittadino può legittimamente pretendere si svolgano anche per via telematica. Qualora l'amministrazione non predisponga canali digitali adeguati o ne impedisca l'uso, il rimedio è il ricorso al giudice amministrativo, come indicato dal comma 1-ter attraverso il rinvio al codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010).
Il coordinamento con il Regolamento eIDAS è essenziale: gli strumenti di identificazione elettronica notificati da altri Stati membri devono essere accettati in Italia a condizioni non più restrittive di quelli nazionali, ampliando l'ambito soggettivo del diritto anche ai cittadini europei. Il GDPR, a sua volta, impone che l'accessibilità dei servizi digitali avvenga nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di privacy by design, evitando che l'accesso telematico si traduca in una raccolta sproporzionata di informazioni personali.
Casi pratici
Caso 1: Presentazione di un'istanza via PEC e rifiuto dell'amministrazione
Caso 2: Accesso agli atti di un procedimento in formato digitale
Domande frequenti
Quali soggetti sono obbligati a garantire l'uso delle tecnologie digitali ai sensi dell'art. 3 CAD?
Sono tenute le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico elencati all'articolo 2, comma 2 del CAD. Il privato ha il diritto di interagire digitalmente con tutti questi soggetti per istanze, partecipazione procedimentale e accesso agli atti.
Il diritto all'uso delle tecnologie è immediatamente azionabile in giudizio?
Sì. Il comma 1-ter dell'articolo 3 rimanda al codice del processo amministrativo, conferendo al TAR la giurisdizione sulle controversie relative a questo diritto. Si tratta di una posizione giuridica soggettiva azionabile, non di una mera norma programmatica.
Come si coordinano le tutele per le minoranze linguistiche con il diritto all'uso delle tecnologie?
La norma fa salvi i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute: l'uso degli strumenti digitali non può comprimere il diritto di queste comunità a interagire con le amministrazioni nella propria lingua, imponendo alle PA un obbligo di accessibilità anche sotto il profilo linguistico.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
L'articolo 3 del CAD sancisce il diritto fondamentale di chiunque - persone fisiche, imprese, enti - di utilizzare in modo accessibile ed efficace le soluzioni e gli strumenti digitali previsti dal Codice nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 2. Il diritto comprende l'esercizio delle facoltà di accesso agli atti e la partecipazione al procedimento amministrativo in forma telematica, senza che ciò pregiudichi le tutele riconosciute alle minoranze linguistiche. La norma ha subito diverse modifiche nel tempo: i commi 1-bis e 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono stati abrogati rispettivamente dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.Lgs. 217/2017. Il comma 1-ter riserva al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative a questo diritto, rinviando al codice del processo amministrativo per la disciplina di dettaglio. Sul piano sistematico, la disposizione si coordina con il Regolamento eIDAS (UE) 910/2014 in materia di strumenti di identificazione e firma digitale, e con il GDPR (Reg. UE 2016/679) sotto il profilo dell'accessibilità dei servizi nel rispetto della protezione dei dati personali. Il diritto sancito dall'articolo 3 costituisce il contrappeso obbligatorio degli oneri di digitalizzazione imposti alle amministrazioni: la pretesa del cittadino non è meramente programmatica, ma azionabile davanti al TAR.L'articolo 3 del CAD fonda il lato soggettivo attivo della digitalizzazione amministrativa: al dovere delle pubbliche amministrazioni di erogare servizi in modalità digitale corrisponde il diritto di chiunque di fruirne in modo accessibile ed efficace. La formula «chiunque» è deliberatamente ampia e abbraccia sia i cittadini - inclusi quelli appartenenti a minoranze linguistiche, la cui tutela è espressamente fatta salva - sia le persone giuridiche, gli enti e i soggetti non residenti che interagiscono con le amministrazioni italiane. Il riferimento all'accessibilità richiama i principi della Direttiva UE 2016/2102 sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, recepita in Italia con D.Lgs. 106/2018, nonché le Linee guida AgID sull'accessibilità dei servizi digitali.
Sul piano applicativo, il diritto si esercita concretamente attraverso gli strumenti del CAD: identità digitale (SPID, CIE, CNS), firma digitale, domicilio digitale e fascicolo informatico. La norma presidia in particolare la fase di partecipazione al procedimento amministrativo ex L. 241/1990: presentare memorie, accedere agli atti, ricevere comunicazioni - tutte attività che il cittadino può legittimamente pretendere si svolgano anche per via telematica. Qualora l'amministrazione non predisponga canali digitali adeguati o ne impedisca l'uso, il rimedio è il ricorso al giudice amministrativo, come indicato dal comma 1-ter attraverso il rinvio al codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010).
Il coordinamento con il Regolamento eIDAS è essenziale: gli strumenti di identificazione elettronica notificati da altri Stati membri devono essere accettati in Italia a condizioni non più restrittive di quelli nazionali, ampliando l'ambito soggettivo del diritto anche ai cittadini europei. Il GDPR, a sua volta, impone che l'accessibilità dei servizi digitali avvenga nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di privacy by design, evitando che l'accesso telematico si traduca in una raccolta sproporzionata di informazioni personali.
Casi pratici
Caso 1: Presentazione di un'istanza via PEC e rifiuto dell'amministrazione
Caso 2: Accesso agli atti di un procedimento in formato digitale
Domande frequenti
Quali soggetti sono obbligati a garantire l'uso delle tecnologie digitali ai sensi dell'art. 3 CAD?
Sono tenute le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico elencati all'articolo 2, comma 2 del CAD. Il privato ha il diritto di interagire digitalmente con tutti questi soggetti per istanze, partecipazione procedimentale e accesso agli atti.
Il diritto all'uso delle tecnologie è immediatamente azionabile in giudizio?
Sì. Il comma 1-ter dell'articolo 3 rimanda al codice del processo amministrativo, conferendo al TAR la giurisdizione sulle controversie relative a questo diritto. Si tratta di una posizione giuridica soggettiva azionabile, non di una mera norma programmatica.
Come si coordinano le tutele per le minoranze linguistiche con il diritto all'uso delle tecnologie?
La norma fa salvi i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute: l'uso degli strumenti digitali non può comprimere il diritto di queste comunità a interagire con le amministrazioni nella propria lingua, imponendo alle PA un obbligo di accessibilità anche sotto il profilo linguistico.