In sintesi
L'
articolo 3 del CAD sancisce il diritto fondamentale di chiunque — persone fisiche, imprese, enti — di utilizzare in modo accessibile ed efficace le soluzioni e gli strumenti digitali previsti dal Codice nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 2. Il diritto comprende l'esercizio delle facoltà di accesso agli atti e la partecipazione al procedimento amministrativo in forma telematica, senza che ciò pregiudichi le tutele riconosciute alle minoranze linguistiche. La norma ha subito diverse modifiche nel tempo: i commi 1-bis e 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies sono stati abrogati rispettivamente dal D.Lgs. 235/2010 e dal D.Lgs. 217/2017. Il comma 1-ter riserva al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative a questo diritto, rinviando al codice del processo amministrativo per la disciplina di dettaglio. Sul piano sistematico, la disposizione si coordina con il Regolamento eIDAS (UE) 910/2014 in materia di strumenti di identificazione e firma digitale, e con il GDPR (Reg. UE 2016/679) sotto il profilo dell'accessibilità dei servizi nel rispetto della protezione dei dati personali. Il diritto sancito dall'articolo 3 costituisce il contrappeso obbligatorio degli oneri di digitalizzazione imposti alle amministrazioni: la pretesa del cittadino non è meramente programmatica, ma azionabile davanti al TAR.
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Art. 3 D.Lgs. 82/2005 CAD — Diritto all’uso delle tecnologie
In vigore dal 01/01/2006
1. Chiunque ha il diritto di usare ((, in modo accessibile ed efficace,)) le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini ((dell'esercizio dei diritti di accesso e)) della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.
1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 2010, N. 235 .
1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo .
1-quater. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .
1-quinquies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .
1-sexies. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217 )) .
Stesso numero, altri codici
Commento
L'articolo 3 del CAD fonda il lato soggettivo attivo della digitalizzazione amministrativa: al dovere delle pubbliche amministrazioni di erogare servizi in modalità digitale corrisponde il diritto di chiunque di fruirne in modo accessibile ed efficace. La formula «chiunque» è deliberatamente ampia e abbraccia sia i cittadini — inclusi quelli appartenenti a minoranze linguistiche, la cui tutela è espressamente fatta salva — sia le persone giuridiche, gli enti e i soggetti non residenti che interagiscono con le amministrazioni italiane. Il riferimento all'accessibilità richiama i principi della Direttiva UE 2016/2102 sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, recepita in Italia con D.Lgs. 106/2018, nonché le Linee guida AgID sull'accessibilità dei servizi digitali.
Sul piano applicativo, il diritto si esercita concretamente attraverso gli strumenti del CAD: identità digitale (SPID, CIE, CNS), firma digitale, domicilio digitale e fascicolo informatico. La norma presidia in particolare la fase di partecipazione al procedimento amministrativo ex L. 241/1990: presentare memorie, accedere agli atti, ricevere comunicazioni — tutte attività che il cittadino può legittimamente pretendere si svolgano anche per via telematica. Qualora l'amministrazione non predisponga canali digitali adeguati o ne impedisca l'uso, il rimedio è il ricorso al giudice amministrativo, come indicato dal comma 1-ter attraverso il rinvio al codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010).
Il coordinamento con il Regolamento eIDAS è essenziale: gli strumenti di identificazione elettronica notificati da altri Stati membri devono essere accettati in Italia a condizioni non più restrittive di quelli nazionali, ampliando l'ambito soggettivo del diritto anche ai cittadini europei. Il GDPR, a sua volta, impone che l'accessibilità dei servizi digitali avvenga nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati e di privacy by design, evitando che l'accesso telematico si traduca in una raccolta sproporzionata di informazioni personali.
Casi pratici
Caso 1: Presentazione di un'istanza via PEC e rifiuto dell'amministrazione
Un'impresa invia via PEC una domanda di autorizzazione a un comune che, per prassi interna, accetta solo istanze cartacee allo sportello. L'impresa contesta il rifiuto invocando l'articolo 3, comma 1 del CAD. Soluzione: il comune è tenuto ad accettare l'istanza telematica perché rientra tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 e non può escludere per regolamento interno un canale che il Codice garantisce come diritto. L'impresa può impugnare il diniego davanti al TAR competente ai sensi del comma 1-ter, chiedendo l'annullamento del provvedimento di irricevibilità e il riconoscimento dell'istanza come validamente presentata.
Caso 2: Accesso agli atti di un procedimento in formato digitale
Un privato richiede di esaminare atti di un procedimento edilizio in formato digitale, senza recarsi fisicamente allo sportello. L'ufficio tecnico del comune sostiene che la consultazione è possibile solo in presenza. Applicando l'articolo 3 CAD in combinato con gli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990 e le Linee guida AgID, il privato ha diritto a ricevere copie digitali degli atti tramite i canali telematici predisposti dall'ente. Il rifiuto illegittimo è impugnabile davanti al giudice amministrativo, che può ordinare l'accesso in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 116 c.p.a.
Domande frequenti
Quali soggetti sono obbligati a garantire l'uso delle tecnologie digitali ai sensi dell'art. 3 CAD?
Sono tenute le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico elencati all'articolo 2, comma 2 del CAD. Il privato ha il diritto di interagire digitalmente con tutti questi soggetti per istanze, partecipazione procedimentale e accesso agli atti.
Il diritto all'uso delle tecnologie è immediatamente azionabile in giudizio?
Sì. Il comma 1-ter dell'articolo 3 rimanda al codice del processo amministrativo, conferendo al TAR la giurisdizione sulle controversie relative a questo diritto. Si tratta di una posizione giuridica soggettiva azionabile, non di una mera norma programmatica.
Come si coordinano le tutele per le minoranze linguistiche con il diritto all'uso delle tecnologie?
La norma fa salvi i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute: l'uso degli strumenti digitali non può comprimere il diritto di queste comunità a interagire con le amministrazioni nella propria lingua, imponendo alle PA un obbligo di accessibilità anche sotto il profilo linguistico.
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