Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloAbrogato

Art. 11 CAD – Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale

Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.

Testo previgente

Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese, di seguito denominato “Registro”, il quale contiene l’elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle pubbliche amministrazioni per l’avvio e l’esercizio delle attività di impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi informatici di cui all’ articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .

Il Registro, che si articola su base regionale con apposite sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario a compilare in via elettronica la relativa modulistica.

2. È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via informatica al Ministero delle attività produttive l’elenco degli adempimenti amministrativi necessari per l’avvio e l’esercizio dell’attività di impresa.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione informatica tra le diverse sezioni del sito.

4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici, individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.

5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali, qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.

6. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell’ articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229

Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: CAD - Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005).
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.

In sintesi

L'articolo 11 del Codice dell'Amministrazione Digitale è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nell'ambito della revisione sistematica del CAD attuata in esecuzione della delega conferita dalla L. 7 agosto 2015, n. 124. La norma non produce effetti nell'ordinamento vigente e non costituisce base giuridica valida per atti amministrativi o comportamenti delle pubbliche amministrazioni. Il D.Lgs. 179/2016 ha perseguito un duplice obiettivo: da un lato, eliminare disposizioni divenute tecnologicamente e giuridicamente superate dopo oltre un decennio dall'entrata in vigore del Codice; dall'altro, semplificare il testo normativo rendendolo più agile e coerente con il quadro europeo, in particolare con il Regolamento eIDAS e con i principi dell'Agenda digitale europea. Le materie eventualmente già disciplinate dall'art. 11 sono ora regolate da altre disposizioni del CAD vigente, dalle Linee guida AgID o da normativa speciale di settore. Per la ricostruzione del diritto applicabile, occorre sempre fare riferimento al testo consolidato del CAD, disponibile nella versione aggiornata su Normattiva.

L'art. 11 CAD rientra nel novero delle disposizioni abrogate dal decreto legislativo di revisione del 2016, che ha significativamente ridisegnato l'architettura del Codice. La riforma Madia, della quale il D.Lgs. 179/2016 costituisce attuazione, ha avuto tra i propri obiettivi espliciti la semplificazione normativa e la riduzione del numero di disposizioni ridondanti o obsolete: l'abrogazione di articoli come il n. 11 risponde a questa logica sistematica.

Dal punto di vista della tecnica legislativa, l'abrogazione espressa produce effetti più certi rispetto all'abrogazione tacita: non residuano dubbi interpretativi sulla sopravvivenza della norma, e gli operatori del diritto possono orientarsi con sicurezza nel testo vigente. Nel sistema CAD, molte delle disposizioni originarie del 2005 sono state nel tempo superate dall'evoluzione tecnologica (si pensi all'esplosione del cloud computing, dei servizi online e delle identità digitali) e dal sopraggiungere di regolamenti europei direttamente applicabili, che hanno assorbito o modificato i contenuti delle norme nazionali previgenti.

La corretta gestione delle abrogazioni nel CAD richiede un approccio attento alla stratificazione normativa: il Codice ha subito numerose modifiche dal 2005 ad oggi, e il testo vigente risulta dalla sovrapposizione di interventi legislativi successivi. Chiunque operi nel diritto dell'amministrazione digitale - funzionari, avvocati, consulenti di PA - deve verificare sistematicamente la versione aggiornata del Codice, preferibilmente attraverso le banche dati ufficiali, per evitare di citare disposizioni non più in vigore o di perdere norme sopravvenute rilevanti.

Casi pratici

Caso 1: Aggiornamento del manuale di gestione documentale di un ente

Caso 2: Due diligence normativa in una gara per la fornitura di servizi digitali

Domande frequenti

Quale decreto ha abrogato l'art. 11 del CAD?

L'art. 11 CAD è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della L. 7 agosto 2015, n. 124, che ha conferito al Governo il potere di modificare, integrare e abrogare disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Dove trovare il testo aggiornato del CAD che evidenzia le abrogazioni?

Il testo vigente del CAD, con le abrogazioni e le modifiche evidenziate, è reperibile sulla piattaforma Normattiva (normattiva.it), gestita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in collaborazione con il Ministero della Giustizia. È la fonte ufficiale per la verifica della normativa vigente.

Un ente pubblico può ancora richiamare l'art. 11 CAD in un atto amministrativo?

No. L'art. 11 è privo di effetti giuridici dall'entrata in vigore del D.Lgs. 179/2016. Citarlo come base normativa in un provvedimento amministrativo costituisce un errore giuridico che potrebbe determinare l'illegittimità dell'atto per difetto di base legale, con conseguente rischio di annullamento in autotutela o su ricorso.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.