Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 11 D.Lgs. 82/2005 CAD – Articolo abrogato
In vigore dal 01/01/2006
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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Vedi anche
→CAD art. 10 - Art. 10 CAD - Articolo abrogato→CAD art. 12 - Art. 12 CAD - Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’info…→T.U. Pubb. Impiego art. 1 - Art. 1 TUPI - Finalità ed ambito di applicazione→T.U. Immigrazione art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 286/1998 - Ambito di applicazione→CdS art. 1 - Art. 1 C.d.S.: Principi generali→Art. 9 CAD – Partecipazione democratica elettronica→Art. 13 CAD – Formazione informatica dei dipendenti pubblici→Art. 13 bis CAD – Codice di condotta tecnologica ed esperti→Art. 8 bis CAD – Connettività alla rete Internet negli uffici e luogh…→Art. 8 CAD – Alfabetizzazione informatica dei cittadini→Art. 14 CAD – Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali→Art. 14 bis CAD – Agenzia per l’Italia digitale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 11 del Codice dell'Amministrazione Digitale è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, nell'ambito della revisione sistematica del CAD attuata in esecuzione della delega conferita dalla L. 7 agosto 2015, n. 124. La norma non produce effetti nell'ordinamento vigente e non costituisce base giuridica valida per atti amministrativi o comportamenti delle pubbliche amministrazioni. Il D.Lgs. 179/2016 ha perseguito un duplice obiettivo: da un lato, eliminare disposizioni divenute tecnologicamente e giuridicamente superate dopo oltre un decennio dall'entrata in vigore del Codice; dall'altro, semplificare il testo normativo rendendolo più agile e coerente con il quadro europeo, in particolare con il Regolamento eIDAS e con i principi dell'Agenda digitale europea. Le materie eventualmente già disciplinate dall'art. 11 sono ora regolate da altre disposizioni del CAD vigente, dalle Linee guida AgID o da normativa speciale di settore. Per la ricostruzione del diritto applicabile, occorre sempre fare riferimento al testo consolidato del CAD, disponibile nella versione aggiornata su Normattiva.L'art. 11 CAD rientra nel novero delle disposizioni abrogate dal decreto legislativo di revisione del 2016, che ha significativamente ridisegnato l'architettura del Codice. La riforma Madia, della quale il D.Lgs. 179/2016 costituisce attuazione, ha avuto tra i propri obiettivi espliciti la semplificazione normativa e la riduzione del numero di disposizioni ridondanti o obsolete: l'abrogazione di articoli come il n. 11 risponde a questa logica sistematica.
Dal punto di vista della tecnica legislativa, l'abrogazione espressa produce effetti più certi rispetto all'abrogazione tacita: non residuano dubbi interpretativi sulla sopravvivenza della norma, e gli operatori del diritto possono orientarsi con sicurezza nel testo vigente. Nel sistema CAD, molte delle disposizioni originarie del 2005 sono state nel tempo superate dall'evoluzione tecnologica (si pensi all'esplosione del cloud computing, dei servizi online e delle identità digitali) e dal sopraggiungere di regolamenti europei direttamente applicabili, che hanno assorbito o modificato i contenuti delle norme nazionali previgenti.
La corretta gestione delle abrogazioni nel CAD richiede un approccio attento alla stratificazione normativa: il Codice ha subito numerose modifiche dal 2005 ad oggi, e il testo vigente risulta dalla sovrapposizione di interventi legislativi successivi. Chiunque operi nel diritto dell'amministrazione digitale - funzionari, avvocati, consulenti di PA - deve verificare sistematicamente la versione aggiornata del Codice, preferibilmente attraverso le banche dati ufficiali, per evitare di citare disposizioni non più in vigore o di perdere norme sopravvenute rilevanti.
Casi pratici
Caso 1: Aggiornamento del manuale di gestione documentale di un ente
Caso 2: Due diligence normativa in una gara per la fornitura di servizi digitali
Domande frequenti
Quale decreto ha abrogato l'art. 11 del CAD?
L'art. 11 CAD è stato abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179, emanato in attuazione della delega contenuta nell'art. 1 della L. 7 agosto 2015, n. 124, che ha conferito al Governo il potere di modificare, integrare e abrogare disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale.
Dove trovare il testo aggiornato del CAD che evidenzia le abrogazioni?
Il testo vigente del CAD, con le abrogazioni e le modifiche evidenziate, è reperibile sulla piattaforma Normattiva (normattiva.it), gestita dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in collaborazione con il Ministero della Giustizia. È la fonte ufficiale per la verifica della normativa vigente.
Un ente pubblico può ancora richiamare l'art. 11 CAD in un atto amministrativo?
No. L'art. 11 è privo di effetti giuridici dall'entrata in vigore del D.Lgs. 179/2016. Citarlo come base normativa in un provvedimento amministrativo costituisce un errore giuridico che potrebbe determinare l'illegittimità dell'atto per difetto di base legale, con conseguente rischio di annullamento in autotutela o su ricorso.