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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 11 garantisce il servizio sanitario in carcere, affidato al Servizio sanitario nazionale.
  • Assicura la tutela della salute dei detenuti, su un piano di parità con i cittadini liberi.
  • Sono previsti accertamenti all'ingresso e cure adeguate durante la detenzione.
  • In caso di necessità è possibile il ricovero esterno in luoghi di cura.
  • La salute mentale riceve specifica attenzione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 11 L. 354/1975 — Servizio sanitario

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

1. Il servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni nel rispetto della disciplina sul riordino della medicina penitenziaria.

2. Garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.

3. La carta dei servizi sanitari di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, per i detenuti e gli internati, adottata da ogni azienda sanitaria locale nel cui ambito è ubicato un istituto penitenziario, è messa a disposizione dei detenuti e degli internati con idonei mezzi di pubblicità.

4. Ove siano necessarie cure o accertamenti sanitari che non possono essere apprestati dai servizi sanitari presso gli istituti, gli imputati sono trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi o di cura, con provvedimento del giudice che procede. Se il giudice è in composizione collegiale, il provvedimento è adottato dal presidente. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari; provvede il pubblico ministero in caso di giudizio direttissimo e fino alla presentazione dell’imputato in udienza per la contestuale convalida dell’arresto in flagranza. Se è proposto ricorso per cassazione, provvede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Per i condannati e gli internati provvede il magistrato di sorveglianza. Il provvedimento può essere modificato per sopravvenute ragioni di sicurezza ed è revocato appena vengono meno le ragioni che lo hanno determinato.

5. Quando non vi sia pericolo di fuga, i detenuti e gli internati trasferiti in strutture sanitarie esterne di diagnosi e di cura possono non essere sottoposti a piantonamento durante la degenza, salvo che sia necessario per la tutela della incolumità personale loro o altrui.

6. Il detenuto o l’internato che si allontana dal luogo di diagnosi o di cura senza giustificato motivo è punibile a norma del primo comma dell’articolo 385 del codice penale.

7. All’atto dell’ingresso nell’istituto il detenuto e l’internato sono sottoposti a visita medica generale e ricevono dal medico informazioni complete sul proprio stato di salute. Nella cartella clinica il medico annota immediatamente ogni informazione relativa a segni o indici che facciano apparire che la persona possa aver subito violenze o maltrattamenti e, fermo l’obbligo di referto, ne dà comunicazione al direttore dell’istituto e al magistrato di sorveglianza. I detenuti e gli internati hanno diritto altresì di ricevere informazioni complete sul proprio stato di salute durante il periodo di detenzione e all’atto della rimessione in libertà.
Durante la permanenza nell’istituto, l’assistenza sanitaria è prestata con periodici riscontri, effettuati con cadenza allineata ai bisogni di salute del detenuto, e si uniforma ai principi di metodo proattivo, di globalità dell’intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei servizi e delle prestazioni, d’integrazione dell’assistenza sociale e sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica.

8. Il medico del servizio sanitario garantisce quotidianamente la visita dei detenuti ammalati e di quelli che ne fanno richiesta quando risulta necessaria in base a criteri di appropriatezza clinica. L’Amministrazione penitenziaria assicura il completo espletamento delle attività sanitarie senza limiti orari che ne impediscono l’effettuazione. Il medico competente che effettua la sorveglianza sanitaria della struttura penitenziaria, secondo le disposizioni attuative del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, controlla l’idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti. In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l’assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

9. Quando i detenuti e gli internati sono trasferiti è loro garantita la necessaria continuità con il piano terapeutico individuale in corso.

10. Ai detenuti e agli internati che, al momento della custodia cautelare in carcere o dell’esecuzione dell’ordine di carcerazione, abbiano in corso un programma terapeutico ai fini di cui alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono assicurati la prosecuzione del programma e il necessario supporto psicologico.

11. Nel caso di diagnosi anche sospetta di malattia contagiosa sono messi in atto tutti gli interventi di controllo per evitare insorgenza di casi secondari, compreso l’isolamento. Il direttore dell’istituto è immediatamente informato dell’isolamento e ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza.

12. I detenuti e gli internati, possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un esercente di una professione sanitaria di loro fiducia. L’autorizzazione per gli imputati è data dal giudice che procede, e per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, per i condannati e gli internati è data dal direttore dell’istituto. Con le medesime forme possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici e chirurgici all’interno degli istituti, previ accordi con l’azienda sanitaria competente e nel rispetto delle indicazioni organizzative fornite dalla stessa.

13. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria dispone la visita almeno due volte l’anno degli istituti di prevenzione e di pena, allo scopo di accertare, anche in base alle segnalazioni ricevute, l’adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e le condizioni igieniche e sanitarie degli istituti.

14. Il direttore generale dell’azienda unità sanitaria riferisce al Ministero della salute e al Ministero della giustizia sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare, informando altresì i competenti uffici regionali, comunali e il magistrato di sorveglianza.

Commento

Il diritto alla salute in carcere

L'art. 11 attua in ambito penitenziario il diritto alla salute garantito dall'art. 32 della Costituzione. Dopo il riordino della medicina penitenziaria, il Servizio sanitario nazionale opera negli istituti penitenziari e negli istituti penali per i minorenni: la sanità in carcere non è più gestita dall'amministrazione penitenziaria, ma dal sistema sanitario pubblico, in un'ottica di equivalenza delle cure rispetto a quelle assicurate ai cittadini liberi.

L'equivalenza delle cure

Il principio cardine è quello di equivalenza: il detenuto ha diritto a prestazioni sanitarie di livello pari a quelle disponibili all'esterno. La condizione di reclusione non può tradursi in un abbassamento degli standard di cura. La norma garantisce a ogni istituto un servizio sanitario rispondente alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati.

Gli accertamenti all'ingresso

All'atto dell'ingresso in istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica, per accertare le condizioni di salute e individuare eventuali patologie o situazioni di vulnerabilità. Il monitoraggio prosegue durante la detenzione, con particolare attenzione alla prevenzione e alla continuità terapeutica per chi è già in cura.

Il ricovero all'esterno

Quando sono necessari accertamenti o cure che non possono essere prestati in istituto, è disposto il trasferimento del detenuto in ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura. Il provvedimento è adottato dalle autorità competenti, con le cautele necessarie a contemperare le esigenze di salute con quelle di sicurezza.

La salute mentale e le situazioni di fragilità

La tutela della salute comprende la dimensione psichica: le situazioni di disagio mentale richiedono interventi adeguati e, nei casi più gravi, soluzioni che possono incidere sulla stessa esecuzione della pena. Su questo terreno la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 2019, ha esteso la detenzione domiciliare ai casi di grave infermità psichica sopravvenuta (art. 47-ter).

Il presidio dei diritti

L'omissione o l'inadeguatezza delle cure può integrare una lesione del diritto alla salute, azionabile con il reclamo giurisdizionale (art. 35-bis). Condizioni detentive incompatibili con la salute possono inoltre rilevare ai fini del rinvio dell'esecuzione o di misure alternative per motivi sanitari.

Profili pratici

Per il detenuto, l'art. 11 è la base del diritto a essere curato in modo adeguato e tempestivo. In caso di patologie gravi o di cure non erogabili in istituto, è possibile chiedere il ricovero esterno o valutare misure alternative per motivi di salute, con l'assistenza del difensore e la documentazione medica necessaria.

Casi pratici

Caso 1: Visita all'ingresso

All'arrivo in istituto, Tizio è sottoposto a visita medica che rileva una patologia cronica: viene garantita la continuità delle cure già in corso.

Caso 2: Ricovero in ospedale civile

Caio necessita di un intervento non eseguibile in carcere: è disposto il ricovero in un ospedale civile, con le cautele di sicurezza.

Caso 3: Grave infermità psichica

Per Sempronio, colpito da grave infermità psichica sopravvenuta, può essere valutata la detenzione domiciliare in deroga, secondo la sentenza 99/2019 della Corte costituzionale.

Domande frequenti

Chi gestisce la sanità in carcere?

Il Servizio sanitario nazionale, dopo il riordino della medicina penitenziaria: la sanità non è più gestita dall'amministrazione penitenziaria ma dal sistema sanitario pubblico.

Il detenuto ha diritto alle stesse cure di chi è libero?

Sì: vige il principio di equivalenza, per cui le prestazioni sanitarie in carcere devono essere di livello pari a quelle disponibili all'esterno.

È possibile il ricovero in ospedale fuori dal carcere?

Sì: quando le cure o gli accertamenti non possono essere prestati in istituto, è disposto il trasferimento in ospedali civili o altri luoghi esterni di cura, con le cautele di sicurezza.

Cosa si può fare se le cure non sono adeguate?

L'inadeguatezza delle cure può essere fatta valere con il reclamo giurisdizionale (art. 35-bis); nei casi gravi si possono valutare il rinvio dell'esecuzione o misure alternative per motivi di salute.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.