- L'art. 70-bis disciplina la figura del presidente del tribunale di sorveglianza.
- Le funzioni sono conferite a un magistrato di cassazione o di adeguata qualifica.
- Il presidente dirige l'attività del tribunale.
- Garantisce il funzionamento dell'organo collegiale.
- È figura di raccordo tra uffici e tribunale di sorveglianza.
Testo dell'articoloVigente
Art. 70-bis L. 354/1975 — Presidente del tribunale di sorveglianza
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate di corte d’appello, a un magistrato d’appello.
2. Il presidente del tribunale, fermo l’espletamento delle funzioni di magistrato di sorveglianza nell’ufficio di appartenenza, provvede:
a) a dirigere e ad organizzare le attività del tribunale di sorveglianza;
b) a coordinare, in via organizzativa, in funzione del disbrigo degli affari di competenza del tribunale, l’attività degli uffici di sorveglianza compresi nella giurisdizione del tribunale medesimo;
c) a disporre le applicazioni dei magistrati e del personale ausiliario nell’ambito dei vari uffici di sorveglianza nei casi di assenza, impedimento o urgenti necessità di servizio;
d) a richiedere al presidente della corte di appello l’emanazione dei provvedimenti di cui al comma 3 dell’articolo 68;
e) a proporre al Consiglio superiore della magistratura la nomina degli esperti effettivi o supplenti componenti del tribunale e a compilare le tabelle per gli emolumenti loro spettanti;
f) a svolgere tutte le altre attività a lui riservate dalla legge e dai regolamenti
Stesso numero, altri codici
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Commento
Chi guida il tribunale di sorveglianza
L'art. 70-bis disciplina la figura del presidente del tribunale di sorveglianza, l'organo collegiale competente sulle misure alternative e sulle decisioni di maggiore impatto. La norma definisce i requisiti e le funzioni del presidente, assicurando che la guida dell'organo sia affidata a un magistrato di adeguata esperienza e qualifica.
I requisiti
Le funzioni di presidente del tribunale di sorveglianza sono conferite a un magistrato di cassazione o, per i tribunali istituiti nelle sezioni distaccate o secondo le previsioni di legge, a un magistrato di adeguata qualifica. La previsione di un'elevata qualifica riflette la rilevanza delle decisioni del tribunale di sorveglianza, che incidono in modo significativo sulla libertà delle persone.
Le funzioni direttive
Il presidente dirige l'attività del tribunale di sorveglianza: presiede i collegi, organizza il lavoro, assicura il funzionamento dell'organo. La sua funzione direttiva è essenziale per la regolarità e l'efficienza dell'attività giurisdizionale in materia di sorveglianza, che riguarda un numero elevato di procedimenti.
Il raccordo con gli uffici di sorveglianza
Il presidente svolge anche una funzione di raccordo tra il tribunale di sorveglianza e gli uffici di sorveglianza (art. 68) che operano nel distretto. Questo coordinamento è importante per la coerenza dell'azione della magistratura di sorveglianza e per la gestione del rapporto tra il livello monocratico e quello collegiale.
La composizione e il funzionamento dell'organo
L'art. 70-bis si integra con l'art. 70, che definisce funzioni e composizione del tribunale di sorveglianza. Il presidente è la figura che assicura il funzionamento concreto dell'organo collegiale, composto da magistrati ed esperti, garantendo che le decisioni siano assunte regolarmente e tempestivamente.
La rilevanza per le decisioni
La qualità della guida del tribunale di sorveglianza incide sulla qualità e sulla tempestività delle decisioni in materia di misure alternative. Una presidenza esperta e ben organizzata è un fattore di effettività della funzione rieducativa, che si realizza in larga parte proprio attraverso le decisioni del tribunale di sorveglianza.
Profili pratici
L'art. 70-bis ha rilievo soprattutto sul piano dell'organizzazione giudiziaria. Per il condannato, la figura del presidente garantisce il funzionamento dell'organo che decide sulle sue istanze di misure alternative; la qualità e l'efficienza della presidenza incidono, indirettamente, sulla tempestività delle decisioni che lo riguardano.
Casi pratici
Caso 1: Presidenza del collegio
Il presidente del tribunale di sorveglianza presiede il collegio che decide sull'istanza di affidamento di Tizio, dirigendo l'attività dell'organo.
Caso 2: Organizzazione del lavoro
Il presidente organizza il lavoro del tribunale per assicurare la tempestività delle decisioni sulle misure alternative.
Caso 3: Raccordo con gli uffici
Il presidente coordina il raccordo tra il tribunale e gli uffici di sorveglianza del distretto, per la coerenza dell'azione della magistratura di sorveglianza.
Domande frequenti
Chi è il presidente del tribunale di sorveglianza?
È il magistrato che dirige l'attività dell'organo collegiale; le sue funzioni sono conferite a un magistrato di cassazione o di adeguata qualifica.
Quali funzioni svolge?
Presiede i collegi, organizza il lavoro e assicura il funzionamento dell'organo, oltre a svolgere una funzione di raccordo con gli uffici di sorveglianza del distretto.
Perché è richiesta un'elevata qualifica?
Perché le decisioni del tribunale di sorveglianza incidono in modo significativo sulla libertà delle persone, e ciò richiede una guida di adeguata esperienza e autorevolezza.
Che rapporto c'è con l'art. 70?
L'art. 70 definisce funzioni e composizione del tribunale di sorveglianza; l'art. 70-bis disciplina la figura del presidente, che ne assicura il funzionamento concreto.
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