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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 66 disciplina costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti.
  • Sono disposte con decreto ministeriale.
  • Riguarda anche le sezioni degli istituti.
  • Attribuisce al Ministero della giustizia la competenza organizzativa.
  • Consente di adeguare la rete degli istituti alle esigenze.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 66 L. 354/1975 — Costituzione, trasformazione e soppressione degli istituti

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

La costituzione, la trasformazione, la soppressione degli istituti penitenziari nonché delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale.

Commento

La gestione della rete degli istituti

L'art. 66 attribuisce al Ministero della giustizia la competenza a disporre la costituzione, la trasformazione e la soppressione degli istituti penitenziari e delle loro sezioni. La norma individua lo strumento (il decreto ministeriale) e il soggetto competente per la gestione della rete penitenziaria, consentendo di adeguarla alle esigenze del sistema.

Lo strumento del decreto ministeriale

La costituzione, la trasformazione e la soppressione degli istituti e delle sezioni sono disposte con decreto ministeriale. La scelta del decreto ministeriale riflette la natura organizzativa di queste decisioni: si tratta di atti di gestione della rete penitenziaria, di competenza dell'amministrazione, adottati secondo le procedure previste.

Le tre operazioni

La norma contempla tre operazioni: la costituzione di nuovi istituti (per ampliare la capacità o coprire nuove esigenze territoriali), la trasformazione di istituti esistenti (per adattarne la tipologia o la funzione) e la soppressione di istituti (quando non più necessari o non più adeguati). Insieme, queste operazioni consentono di modellare la rete penitenziaria nel tempo.

L'adeguamento alle esigenze

La possibilità di costituire, trasformare e sopprimere istituti consente di adeguare il sistema penitenziario all'evoluzione delle esigenze: i cambiamenti nella popolazione detenuta, le riforme normative, le esigenze di differenziazione (art. 64) e di distribuzione territoriale richiedono una rete flessibile, modificabile attraverso gli strumenti dell'art. 66.

Il collegamento con l'organizzazione

L'art. 66 si integra con le norme sulla classificazione (art. 59) e sulla differenziazione (art. 64) degli istituti: mentre quelle definiscono le tipologie e i criteri organizzativi, l'art. 66 fornisce lo strumento per attuarli in concreto, costituendo, trasformando o sopprimendo le strutture in coerenza con tali criteri.

I limiti e le procedure

Le decisioni sulla rete penitenziaria, pur rientrando nella competenza ministeriale, devono rispettare le procedure previste e i vincoli di bilancio, e tener conto delle esigenze di funzionalità del sistema. La trasformazione e la soppressione di istituti incidono sulla distribuzione dei detenuti e sui rapporti con il territorio, e richiedono quindi una valutazione attenta.

Profili pratici

L'art. 66 ha rilievo soprattutto sul piano dell'organizzazione del sistema penitenziario e non incide direttamente sui singoli detenuti. Le decisioni adottate in base a questa norma determinano però la rete degli istituti disponibili e, indirettamente, le possibilità di assegnazione, differenziazione e vicinanza alla famiglia (artt. 14 e 42).

Casi pratici

Caso 1: Costituzione di un istituto

Per coprire nuove esigenze territoriali, il Ministero della giustizia dispone con decreto la costituzione di un nuovo istituto.

Caso 2: Trasformazione di una struttura

Un istituto esistente è trasformato, con decreto ministeriale, per adattarne la tipologia alle esigenze del sistema.

Caso 3: Soppressione di una sezione

Una sezione non più necessaria è soppressa con decreto ministeriale, con riorganizzazione della distribuzione dei detenuti.

Domande frequenti

Chi dispone la costituzione o soppressione degli istituti?

Il Ministero della giustizia, con decreto ministeriale, che dispone la costituzione, la trasformazione e la soppressione degli istituti penitenziari e delle loro sezioni.

Con quale strumento?

Con decreto ministeriale, atto di gestione della rete penitenziaria di competenza dell'amministrazione, adottato secondo le procedure previste.

A cosa serve questa competenza?

A consentire di adeguare la rete penitenziaria all'evoluzione delle esigenze: cambiamenti nella popolazione detenuta, riforme, esigenze di differenziazione e di distribuzione territoriale.

Incide sui singoli detenuti?

Non direttamente; le decisioni determinano però la rete degli istituti disponibili e, indirettamente, le possibilità di assegnazione, differenziazione e vicinanza alla famiglia.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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