- L'art. 78 disciplina gli assistenti volontari.
- Persone idonee possono essere autorizzate a frequentare gli istituti.
- L'autorizzazione è data su proposta del magistrato di sorveglianza.
- Partecipano all'azione rieducativa e all'assistenza.
- Esprimono il volontariato penitenziario.
Testo dell'articoloVigente
Art. 78 L. 354/1975 — Assistenti volontari
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
L’amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all’assistenza e all’educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all’opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.
Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attività culturali e ricreative dell’istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l’azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.
L’attività prevista nei commi precedenti non può essere retribuita.
Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l’affidamento in prova, per il regime di semilibertà e per l’assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.
Stesso numero, altri codici
- Art. 78 Cod. Amb. — (Standard di qualità ambientale per le acque superficiali)
- Art. 78 D.Lgs. 159/2011 — Intercettazioni telefoniche
- Art. 78 D.Lgs. 209/2005 — Consiglio di gestione, consiglio di sorveglianza e comitato per il controllo sulla gestione
- Art. 78 D.Lgs. 42/2004 — Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione
- Art. 78 CAD — Articolo abrogato
- Art. 78 Codice Civile: Affinità
Commento
Il volontariato dentro il carcere
L'art. 78 disciplina la figura degli assistenti volontari, persone esterne che, autorizzate, frequentano gli istituti penitenziari per partecipare all'azione rieducativa e all'assistenza dei detenuti. La norma dà forma giuridica al volontariato penitenziario, una risorsa preziosa che porta nel carcere competenze, relazioni e umanità, costruendo ponti con la società esterna (art. 17).
L'autorizzazione
L'amministrazione penitenziaria può, su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti. La proposta del magistrato di sorveglianza e l'autorizzazione dell'amministrazione assicurano una verifica dell'idoneità dell'aspirante assistente volontario, a garanzia della serietà e della sicurezza.
Le funzioni
Gli assistenti volontari partecipano all'opera di rieducazione e collaborano nell'assistenza ai detenuti e agli internati. Possono affiancare gli operatori nelle attività trattamentali, sostenere i detenuti più fragili, favorire i contatti con l'esterno e accompagnare i percorsi di reinserimento. La loro azione integra quella degli operatori professionali.
Il valore della gratuità
La gratuità e la spontaneità dell'impegno degli assistenti volontari ne costituiscono il valore peculiare: la loro presenza non è dovuta a un obbligo professionale, ma a una scelta di solidarietà. Questo conferisce alla relazione con il detenuto un carattere autentico, che può avere un significativo impatto sul percorso rieducativo.
Il raccordo con gli operatori
L'attività degli assistenti volontari si svolge in raccordo con gli operatori penitenziari e secondo le direttive dell'amministrazione: il volontariato si inserisce nell'organizzazione dell'istituto, non in modo autonomo o estemporaneo. Il coordinamento assicura coerenza con il programma di trattamento e con le esigenze di sicurezza.
Il collegamento con la comunità esterna
Gli assistenti volontari sono una delle forme attraverso cui si attua la partecipazione della comunità esterna all'azione rieducativa (art. 17). Insieme alle associazioni e agli enti, contribuiscono a ridurre la distanza tra il carcere e la società e a preparare il reinserimento, in coerenza con la finalità dell'art. 27 Cost.
Profili pratici
Per chi desidera impegnarsi come assistente volontario, l'art. 78 indica la via dell'autorizzazione, su proposta del magistrato di sorveglianza. Per il detenuto, la presenza degli assistenti volontari amplia le occasioni di relazione, sostegno e crescita, contribuendo a un ambiente più aperto e orientato al reinserimento.
Casi pratici
Caso 1: Autorizzazione del volontario
Una persona idonea è autorizzata, su proposta del magistrato di sorveglianza, a frequentare l'istituto come assistente volontario.
Caso 2: Affiancamento agli operatori
L'assistente volontario affianca gli operatori nelle attività trattamentali a favore di Tizio, integrando l'azione professionale.
Caso 3: Sostegno al reinserimento
Un volontario accompagna Caio nel percorso di reinserimento, favorendo i contatti con l'esterno in raccordo con l'amministrazione.
Domande frequenti
Chi sono gli assistenti volontari?
Sono persone esterne, idonee all'assistenza e all'educazione, autorizzate a frequentare gli istituti per partecipare all'azione rieducativa e all'assistenza dei detenuti.
Come si diventa assistente volontario?
Tramite autorizzazione dell'amministrazione penitenziaria, su proposta del magistrato di sorveglianza, che verifica l'idoneità della persona.
Che attività svolgono?
Partecipano all'opera di rieducazione, sostengono i detenuti, favoriscono i contatti con l'esterno e accompagnano i percorsi di reinserimento, in raccordo con gli operatori.
Qual è il valore del volontariato penitenziario?
La gratuità e la spontaneità dell'impegno conferiscono alla relazione con il detenuto un carattere autentico, con un significativo impatto sul percorso rieducativo, e costruiscono ponti con la società.
Vedi anche